Sentenza 24 giugno 2008
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2008, n. 37074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37074 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 24/06/2008
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 1249
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 004837/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
LO BUE SANTO, N. IL 19/09/1976;
avverso SENTENZA del 15/11/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale, dott. Francesco Bua, che ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 29 marzo 2005 il Tribunale di Savona, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava Lo Bue Santo colpevole del reato di detenzione continuata a fine di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 81 cpv. e 73), accertato in Savona il 2 luglio 2004 e, concesse le attenuanti generiche in forma prevalente sulla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa.
Proposto gravame da parte dell'imputato e ricorso per cassazione da parte del P.M., (mezzo poi convertito in appello in applicazione del disposto dell'art. 580 cod. proc. pen.), la Corte d'appello di Genova, con pronuncia del 15 novembre 2005, in accoglimento della richiesta concordemente formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta al prevenuto ad anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, Lo Bue Santo, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice di merito considerato che il GIP, partito da una pena di anni sei e mesi sei di reclusione (a seguito della concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza), era approdato in motivazione alla determinazione della pena in anni quattro e mesi quattro di reclusione, ma nel dispositivo, per un palese errore materiale, l'aveva fissata in anni quattro e mesi sei di reclusione. In tale contesto la Corte d'appello, quantificando il trattamento sanzionatorio nella misura innanzi indicata, era incorsa in una vera e propria reformatio in peius della sentenza di primo grado.
2.1 Le doglianze sono destituite di ogni fondamento. In linea puramente teorica il problema della illegittimità della reformatio in peius, in caso di ricorso per cassazione del P.M. avverso sentenza di condanna pronunciata all'esito di rito abbreviato, convertito in appello in applicazione della regola unificante dettata dall'art. 580 cod. proc. pen., avendo l'imputato proposto gravame avverso la medesima sentenza, (confr. Cass. pen., sez. 6, 9 aprile 2003, n. 37381; Cass. pen., sez. 1, 21 novembre 2003, n. 1299), si pone perché l'art. 443 c.p.p., comma 3 limita la possibilità per il P.M. di proporre appello contro le sentenze di condanna emesse nel giudizio abbreviato alla sola ipotesi di sentenza che abbia modificato il titolo del reato. Sicché, nella ricerca di un criterio interpretativo idoneo a risolvere il conflitto tra le due norme, all'apparenza insanabile - alla luce anche delle affermazioni contenute nella sentenza 24 marzo 1994, n. 98 della Corte costituzionale che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 595 cod. proc. pen., ha ribadito che vi è una preclusione assoluta per il
P.M. di appellare anche in via incidentale siffatte sentenze di condanna, laddove l'imputato abbia a sua volta proposto gravame avverso le stesse - si è alla fine precisato che il giudice d'appello, chiamato a conoscere un ricorso per cassazione del P.M. in conseguenza dell'applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., non può ritenersi investito della cognizione del merito del processo ma deve porsi, in via eccezionale, nella stessa posizione del giudice di legittimità, in quanto il ricorso stesso non perde la sua connotazione essenziale, ma rimane ricorso volto a denunciare uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.: esso va quindi deciso, nelle forme proprie dell'appello, ma in base alle stesse regole di giudizio che sarebbero state applicate dal giudice di legittimità, con la sola peculiarità che, una volta accertata la fondatezza delle censure proposte - e cioè concluso positivamente il giudizio rescindente - la Corte d'appello riprende le sue funzioni di giudice del merito e può quindi passare all'emanazione delle statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio ad essa devoluto (confr. Cass. pen., sez. 6, 25 settembre 2002, n. 42810).
2.2 Le considerazioni svolte consentono di risolvere con maggiore consapevolezza i problemi posti dalla presente impugnazione. La circostanza che la Corte d'appello, alla quale era stato rimesso il ricorso per cassazione del P.M., ex art. 530 cod. proc. pen., dovesse seguire il percorso logico innanzi esplicitato, all'esito del quale ben poteva, ritenuti fondati i vizi di legittimità denunciati dal P.M., convincersi nel merito della insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche, consente di escludere la contestata violazione, tout court, del divieto di reformatio in peius, essendosi le parti accordate, ex art. 599 cod. proc. pen., per la definitiva determinazione della pena in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, e cioè in misura pari a quella asseritamente risultante all'esito della correzione dell'errore materiale in cui, secondo il ricorrente, sarebbe incorso il giudice di primo grado. Tale misura, infatti, oltre a essere inferiore a quella indicata in dispositivo - che peraltro, per consolidata affermazione giurisprudenziale, prevale sulla pena esplicitata in motivazione (confr. Cass. pen., sez. 2, 9 giugno 2005, n. 23489) - ben avrebbe potuto essere superata all'esito del positivo scrutinio dell'impugnazione del P.M.
In tale contesto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nella misura ritenuta equa di Euro 1.500,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quarta civile, il 24 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008