Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2025, n. 6278
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Sentenza 30 gennaio 2025

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In tema di impugnazioni, é inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della costituita parte civile, volto ad ottenere, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto, che attiene al nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica.

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della costituita parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione con cui il giudice di appello, in esito alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, abbia condannato genericamente l'imputato al risarcimento del danno, riconoscendo il concorso colposo della prima nella causazione dell'evento, atteso che risulta per la stessa proficuo evitare che il giudice civile ritenga preclusa una diversa decisione sul punto, ritenendosi vincolato all'accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto operata in sede penale. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la concretezza dell'interesse ad impugnare deve essere apprezzata avuto riguardo alla prospettazione contenuta nel ricorso e parametrata al raffronto tra quanto statuito dalla sentenza impugnata e quanto sia auspica di ottenere con la dedotta impugnazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2025, n. 6278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6278
    Data del deposito : 30 gennaio 2025

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