Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, con riferimento all'art. 443 comma terzo cod. proc. pen., se l'imputato interpone appello anche il ricorso per cassazione proposto dal P.M. si converte in appello, ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen., ma, in tal caso, il giudice del gravame conosce delle censure formulate dall'accusa con i medesimi poteri del giudice di legittimità. (Nella specie, in cui il P.M. lamentava l'illegalità della pena e il giudice d'appello, accogliendo l'impugnazione, l'aveva legittimamente modificata, la Corte ha respinto il ricorso fondato sulla tesi che, per il limite posto dal citato terzo comma dell'art. 443, il giudice d'appello non avrebbe potuto dare seguito al gravame del P.M., atteso che non si verteva nell'ipotesi di modifica del titolo del reato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2007, n. 39618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39618 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 11/07/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1156
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 011683/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI AN SI, N. IL 17/06/1967;
2) BI NO ME, N. IL 20/05/1971;
avverso SENTENZA del 19/12/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Sentito il procuratore generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 15 aprile 2005, ha condannato HI AN SI e BI NO ME, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 30.000,00, di multa ciascuno per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in concorso, per la detenzione di un chilo di eroina (BI era stato visto consegnare il pacco che conteneva la sostanza a HI che poi l'aveva a sua volta consegnato ad una donna di colore che attendeva in macchina). Contro questa sentenza proponevano appello entrambi gli imputati contestando la loro responsabilità e chiedendo quindi l'assoluzione dal reato loro ascritto. BI chiedeva in subordine che il fatto a lui addebitato fosse qualificato come favoreggiamento ed entrambi chiedevano, in via ulteriormente subordinata, che la pena loro inflitta venisse ridotta nei limiti di legge.
Contro la medesima sentenza di primo grado proponeva ricorso in cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli il quale denunziava l'illegalità della pena inflitta dal primo giudice perché, dopo aver determinato la pena base in anni nove di reclusione l'aveva ridotta per il rito, senza la concessione di alcuna attenuante, ad anni quattro di reclusione oltre alla pena pecuniaria.
2) La Corte d'Appello di Napoli, investita degli appelli degli imputati e del ricorso del procuratore generale, convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., ha così provveduto:
- ha elevato la pena inflitta agli imputati ad anni sei ed Euro 30.000,00, di multa ciascuno;
ha applicato ad entrambi gli imputati le pene accessorie previste dalla legge;
- ha respinto gli appelli degli imputati.
In merito alla responsabilità degli imputati la Corte di merito ha rilevato come i fatti accertati fossero idonei a dimostrare la partecipazione di entrambi gli appellanti al reato loro contestato. Per quanto riguarda l'impugnazione del procuratore generale i giudici di appello l'hanno ritenuta fondata perché il primo giudice aveva ridotto la pena oltre il consentito pur non avendo concesso alcuna attenuante.
3) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso entrambi gli imputati.
HI TA SI denunzia, con il primo motivo del ricorso da lui proposto, l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge, oltre che il vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione della Corte di merito secondo cui, nel rito abbreviato, non si ha prevalenza del dispositivo sulla motivazione per cui non poteva, il giudice di appello, ritenere la prevalenza della motivazione. D'altro canto neppure poteva la Corte esaminare l'appello del pubblico ministero che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché proposto in violazione dell'art. 443 c.p.p., comma 3, non essendo stato modificato il titolo del reato.
In conclusione i giudici di appello avrebbero omesso, secondo il ricorrente, di ricostruire la volontà del primo giudice che era palesemente quella di pervenire - partendo dalla pena base di anni nove di reclusione - alla pena indicata nel dispositivo previa concessione delle attenuanti generiche e diminuzione per il rito prescelto.
4) Contro la medesima sentenza ha proposto due distinti ricorsi anche BI NO ME.
Con il primo motivo del primo ricorso il ricorrente censura anch'egli la sentenza impugnata per violazione dell'art. 443 c.p.p., per essere stato ritenuto ammissibile l'appello del p.m. malgrado la sentenza impugnata non avesse modificato il titolo del reato. Con il secondo motivo si deduce invece la violazione di legge per avere, la sentenza impugnata, ravvisato l'ipotesi del concorso nell'illecita detenzione dello stupefacente e non quella del favoreggiamento personale senza compiere alcuna indagine sull'atteggiamento psicologico dell'imputato e senza prendere in considerazione gli elementi indicati nei motivi di appello. In particolare (e sotto questo profilo si deduce altresì il vizio di motivazione) non potrebbe essere ritenuta sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, indicato la semplice consegna di una busta, contenente l'eroina occultata, non essendo stata acquisita alcuna prova che il ricorrente fosse a conoscenza del contenuto della busta. Con il secondo ricorso viene proposto un unico motivo di censura con il quale si deduce che il giudice di appello avrebbe operato una riforma in peius della sentenza di primo grado in un caso non consentito non dando la prevalenza prevista dalla legge al dispositivo letto in udienza che esprimeva la reale volontà del giudice quanto alla determinazione in concreto della pena. 5) Il secondo motivo del primo ricorso di BI il cui esame ha carattere preliminare è inammissibile nel giudizio di legittimità. I giudici di merito hanno infatti ricostruito i fatti oggetto del presente processo rilevando che la busta di plastica contenente quasi un chilo di eroina aveva formato oggetto di due rapidi passaggi tra le persone ricordate.
BI era quindi l'originario detentore della sostanza ed appare incensurabile nel giudizio di legittimità, perché esente da alcuna illogicità, la valutazione dei giudici di merito secondo i quali le modalità della detenzione, i rapidi passaggi ritenuti evidente frutto di un precedente accordo la condotta complessiva tenuta dal ricorrente non possano che condurre alla conclusione della piena partecipazione del ricorrente alla consumazione del reato in concorso.
D'altro canto, una volta accertato, sia pure sulla base di indizi ragionevolmente ritenuti gravi, precisi e concordanti, che il ricorrente era a conoscenza del contenuto della busta non si comprende come possa essere ritenuta l'esistenza del favoreggiamento personale posto che la detenzione della sostanza è, fin dall'inizio, a lui attribuibile.
V'è anche da aggiungere che BI neppure indica le circostanze che avrebbero condotto alla detenzione della sostanza da parte sua per cui correttamente i giudici di merito hanno escluso il fondamento della tesi difensiva.
6) Passando invece a trattare degli aspetti processuali della vicenda va anzitutto osservato come debbano ritenersi estranei alla soluzione del problema proposto sia il problema della prevalenza del dispositivo che quello dell'ammissibilità della reformatio in peius da parte del giudice di appello.
Il problema va invece affrontato partendo dalla previsione dell'art.443 c.p.p., comma 3, secondo cui al pubblico ministero non è
consentito l'appello contro le sentenze di condanna pronunziate all'esito del giudizio abbreviato "salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato." È opportuno precisare che questa disposizione non è stata toccata dalle recenti modifiche dei giudizi di impugnazione introdotte con la L. n. 46 del 2006. Nel caso in esame la sentenza di primo grado non aveva modificato il titolo del reato per cui correttamente il Procuratore generale, avendo ritenuto l'illegalità della pena, aveva proposto ricorso in cassazione.
Ma poiché gli imputati avevano proposto appello l'impugnazione del p.g. è stata convertita in appella giusta il disposto dell'art. 580 c.p.p.. Il problema che si pone è dunque quello di verificare quali siano i poteri del giudice di appello investito di un'impugnazione costituita dal ricorso in cassazione contro una sentenza di condanna: se cioè la sua cognizione sia limitata, come ritengono i ricorrenti, ai casi in cui vi sia stata modifica del titolo del reato ovvero se questo limite non sia ravvisabile.
Non sembra dubbio alla Corte che la risposta al quesito indicato debba essere che il giudice dell'appello non incontra i limiti di cui all'art. 443 c.p.p., comma 3. Se vi è stata modifica del titolo di reato il p.m. può appellare;
in tutti gli altri casi può fare ricorso in cassazione;
non vi sarebbe ragione di precludere al giudice di appello di esaminare le censure, ammissibili, che la Corte di cassazione avrebbe potuto esaminare se non vi fosse stata la conversione.
Da ciò consegue che appare del tutto condivisibile l'orientamento (espresso da questa sezione con la sentenza 29 settembre 2005 n. 38879, Frank, rv. 232429 e dalla sesta sezione con la sentenza 25 settembre 2002 n. 42810, Ruberto, rv. 223788) secondo cui nel caso di conversione in appello del ricorso del p.m. contro la sentenza di condanna pronunziata nel giudizio abbreviato i limiti ai motivi proponibili non siano quelli indicati nel terzo comma dell'art. 443 c.p.p., bensì quelli ordinari del giudizio di legittimità.
Ovviamente nel caso in cui il giudice di appello ritenga fondati i motivi non può procedere all'annullamento, come avviene nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, ma deve esaminare le censure nel merito.
7) Alla luce dei principi indicati i motivi di ricorso degli imputati sul punto indicato devono ritenersi infondati.
Premesso che il problema posto con il ricorso (convertito in appello) del procuratore generale non riguardava la difformità tra dispositivo e motivazione ma la determinazione di una pena inferiore a quella prevista dalla legge ci si trova in presenza di una censura di mera legittimità, e quindi ammissibile, con cui si deduceva l'illegalità della pena.
Avvenuta la conversione il giudice dell'appello aveva dunque il potere di modificare la pena accogliendo l'impugnazione del p.m. e può quindi concludersi che il giudice dell'appello sia rimasto del tutto all'interno dei poteri attribuiti al giudice di legittimità che, stante la misura fissa della riduzione per la scelta del rito alternativo, avrebbe potuto egli stesso determinare la pena detentiva in anni sei di reclusione se avesse esaminato il ricorso.
Nè può sostenersi che il primo giudice avrebbe implicitamente concesso le attenuanti generiche perché ciò non solo non risulta dalla motivazione ma neppure emerge dall'errato dispositivo letto in udienza nel quale la pena viene determinata nella misura (all'epoca illegale) di anni quattro di reclusione senza menzione di alcun beneficio che consenta la riduzione se non quello riferibile al rito. Con la conseguenza che non ci troviamo in presenza di un aumento di pena non consentito dal sistema delle impugnazioni nel giudizio abbreviato ma dell'eliminazione, in accoglimento di un'impugnazione del p.g., di un errore che aveva provocato la determinazione della pena in misura illegale.
8) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarto ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007