Sentenza 15 maggio 2008
Massime • 1
Il principio, fissato dall'art. 580 cod. proc. pen., secondo il quale, quando siano proposti mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte nell'appello, trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto appello senza indicarne i motivi; per rimuovere gli effetti dell'impugnazione è necessaria infatti la declaratoria di inammissibilità, che deve essere emessa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., di guisa che, fino a quando tale declaratoria non intervenga, l'appello produce i suoi normali effetti, compreso quello della conversione del ricorso proposto da un'altra delle parti del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2008, n. 23541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23541 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2008 |
Testo completo
Lets
2354 1/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/05/2008
SENTENZA
1. 1015, N.
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARINI LIONELLO PRESIDENTE
1. Dott. VISCONTI SERGIO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
" N. 026745/2007 2. Dott. D'ISA CLAUDIO
3. Dott. BRICCHETTI RENATO "
4. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/01/1973 1) SA EL MA
del 21/05/2007 avverso SENTENZA
di BRESCIA CORTE APPELLO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
D'ISA CLAUDIO
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Mario
Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza, in data 2.02.2007, il Tribunale di Brescia ha ritenuto SA EL
MA responsabile del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 e, riconosciuta l'attenuante di cui al V comma del richiamato art. 73 prevalente sulla recidiva, applicata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed e
3.000,00 di multa.
Avverso la sentenza ha proposto appello personalmente l'imputato, senza addurre alcun motivo, contestualmente ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore Generale denunciando violazione di legge in ragione del divieto previsto dall'art. 69 c.p., come novellato, di operare il giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante sulla recidiva.
La Corte d'Appello di Brescia, convertito in appello, ai sensi dell'art. 580 c.p.p., il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore Generale, ha ritenuto inammissibile l'appello dell'imputato per assenza dei motivi, e, in accoglimento del gravame della
Pubblica Accusa, ha rideterminato la pena in anni quattro di reclusione ed e 18.000,00 di multa.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello in data 21.05.2007 ricorre per Cassazione
l'imputato a mezzo degli avvocati Vanni Barzellotti ed Ilaria Crema che denunciano l'erronea applicazione dell'art. 580 c.p.p. in relazione all'art. 591, 1° co. lett. c) c.p.p..
In sostanza si rileva che la Corte d'Appello, una volta ravvisata la manifesta inammissibilità dell'appello dell'imputato, non avrebbe dovuto convertire in appello il ricorso per Cassazione del Procuratore Generale. Si richiama la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui si afferma l'inoperatività del principio della conversione nel caso in cui l'appello di una delle parti processuali sia dichiarato inammissibile.
Con un secondo motivo si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 69 c.p. in relazione all'art. 99, IV comma c.p. . Si sostiene, sulla base di una recente pronuncia della Corte
d'Appello di Brescia del 23.02.2007 n. 642, una diversa chiave di lettura della legge
251/95, modificatrice dell'art. 69 c.p.. Secondo tale sentenza di merito l'elemento discriminante per concedere la prevalenza dell'attenuante di cui al comma V dell'art. 73
D.P.R. 309/90 sulla recidiva va individuato nella circostanza che tale comma prevede una pena autonoma e per "nulla dipendente dal quantum ordinariamente stabilito”; ciò posto, passando alla interpretazione meramente letterale del nuovo art. 69 c.p., si sostiene che l'inciso “esclusi i casi previsti dall'art. 99, IV comma nonché dagli artt. 11
e 112, I comma, numero 4 per cui vi è divieto di prevalenza di quelle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti", inserito tra due virgole all'interno del
IV comma, si presenta del tutto scollegato dalle locuzioni che lo precedono e lo seguono, le quali andranno dunque lette, senza soluzione di continuità, nel seguente modo: "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole... ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
In ordine al primo motivo se ne rileva la infondatezza alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato: “il principio, fissato dall'art. 580 cod. proc. pen., secondo il quale, quando siano proposti mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte in appello, trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto appello senza indicarne i motivi;
per rimuovere gli effetti dell'impugnazione è necessaria infatti la declaratoria di inammissibilità, che deve essere emessa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., di guisa che, fino a quando tale declaratoria non intervenga, l'appello produce i suoi normali effetti, compreso quello della conversione del ricorso proposto da un'altra parte del processo (in applicazione di tale principio la Corte ha convertito in appello - ed ordinato la trasmissione degli atti al giudice competente il ricorso per cassazione 1
proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza nei cui confronti l'imputato aveva prodotto tempestiva dichiarazione di appello, priva però della contestuale o successiva enunciazione dei motivi) [V. Sezione 2, Ordinanza n. 5059 del 19.04.1996 Rv. 204737, imp. Valsecchi;
Sezione 6 Sentenza n. 2620 del 16.12.-1997, Rv. 210583, imp. Zanchi].
Nel caso di specie l'inammissibilità dell'appello è stata dichiarata all'esito del procedimento di secondo grado.
Quanto al secondo motivo si osserva che, esaminando l'art. 69 c.p., comma 4, come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 3, è di immediata percezione che la disposizione sottrae in parte la recidiva reiterata al giudizio di bilanciamento, che pur continua a riguardare le circostanze inerenti alla persona del colpevole (ipotesi di recidiva diverse dalla reiterata e circostanze che riguardano l'imputabilità), le circostanze aggravanti indipendenti (circostanze per le quali la legge prevede una pena della stessa specie, ma con limiti edittali indipendenti da quelli previsti per il reato semplice), nonché, naturalmente, quelle autonome (circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa rispetto a quella prevista per il reato semplice).
L'intenzione del legislatore del 2005 era quella di evitare il rischio che la recidiva non concorresse più in concreto a definire il trattamento sanzionatorio. Si è pensato, allora, di precludere al giudice la possibilità di operare un giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata (stante la lettera della disposizione, il giudice può invece dichiarare la recidiva reiterata equivalente ad una o più circostanze attenuanti).
Se si esclude, peraltro, che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è possibile ritenere come la Corte Costituzionale ha recentemente affermato (cfr. Corte Cost. 14
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giugno 2007, n. 192) - che venga meno 1""automatismo" previsto dall'art. 69 c.p., comma
4, relativo "alla predeterminazione dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee sulla base di una asserita presunzione assoluta di pericolosità sociale" e sostenere "allorché la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti ... che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento" soggetto all'anzidetto
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regime limitativo - unicamente quando, sulla base dei criteri dianzi ricordati ritenga "la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sè, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede;
mentre, in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione:rimanendo con ciò esclusa la censurata elisione automatica delle circostanze attenuanti".
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 15 maggio 2008.
Il Consigliere estensore Il presidente
Claudio D'Isa Lionello Marini
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 GIU. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilli