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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2023, n. 42192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42192 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. LIDIA IO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato CORROPPOLI MICHELE del foro di ROMA in difesa di LI OR che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42192 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3/11/2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma in data 14/6/2022, in esito a giudizio abbreviato aveva condannato l'odierna ricorrente GI NQ, riconosciutele le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ridotta la pena per il rito, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione dichiarandola legalmente interdetta per la durata della pena e interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, in quanto riconosciutala colpevole, in concorso con il coimputato IO IB, del reato p. e p. dagli artt. 81 co. 1, 110, 73-80 co. 2 d.P.R. 309/90 perché, in unione e concorso tra loro, detenevano presso la propria abitazione, ai fine di cessione a terzi, più specialità di stupefacenti, appartenenti alle tabelle II e IV allegate al D.P.R. citato;
in particolare: grammi 2,6 di cocaina, repertati sul tavolo del soggiorno;
grammi 16,7 di hashish„ repertati sul tavolo medesimo;
Kg 81,820 di hashish, suddivisi in. n. 801 panetti confezionati in n. 72 buste sotto- vuoto;
Kg 1,760 di cocaina suddivisa in n. 18 buste di plastica sottovuoto;
Kg 9,820 di marijuana, suddivisa in n. 10 buste sigillate. Con l'aggravante di avere commesso li fatto in relazione ad un ingente quantitativo di stupefacente;
in Roma il 20 aprile 2022. Con la medesima sentenza la Corte capitolina, in riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta del IB e del PG e c:on rinuncia di tale appellante ai motivi di gravame nel merito diversi da quello sulla pena, riduceva ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen. la pena applicata al BI a sei anni e otto mesi di reclusione e 40.000 euro di multa. 2. Come ricordava già il giudice di primo grado, il 20/4/2022 personale della Polizia di Stato interveniva in Roma, alla via C:adibona 78, all'interno dell'apparta- mento di proprietà di MA TU, in quanto era stata segnalata una lite. Il TU, che aveva richiesto l'intervento, rappresentava che l'immobile era occupato contro la sua volontà dall'odierna ricorrente e dal compagno BI SS da tale OR IB. Riferiva di avere il sospetto che gli stessi fossero dediti allo spaccio di stupefacenti. Gli operanti suonavano alla porta e la stessa veniva aperta da GI NQ, che si presentava agitata e con diverse ecchimosi sul volto. All'interno dell'abitazione vi era il IB, anche lui con segni di percosse. Entrambi riferivano di essere stati aggrediti dal TU. Gli operanti notavano sul tavolo del soggiorno involucri contenenti cocaina (2,6 grammi) e hashish (16,7 grammi), che gli stessi dichiaravano destinati all'uso personale. In considerazione dell'agitazione manifestata dai due occupanti, gli operanti procedevano alla perquisizione domiciliare, rinvenendo nel vano sotto scala la so- stanza stupefacente contestata, in particolare venivano rinvenuti e sequestrati: 2 81,82 kg di hashish suddivisi in 801 panetti c:onfezionati in 72 buste sottovuoto, custoditi in tre borsoni di colore nero;
1,76 kg di cocaina suddivisa in 18 buste di plastica sottovuoto, a loro volta custodite all'interno di una busta gialla;
9,82 kg di marijuana suddivisa in 10 buste, conservate in un borsone di colore nero;
2 bilancini di precisione;
1 tagliacarte ed un coltello intrisi di sostanza stupefacente;
1 i sigillatrice elettrica per sacchetti finalizzata a creare il "sottovuoto"; 830 euro di banconote di vario taglio;
8 telefoni cellulari di varie marche, di cui il Samsung Galaxy criptato. La natura delle sostanze stupefacenti sequestrate, come sopra indicate, ve- niva accertata -come ricorda sempre il giudice di primo grado- attraverso la con- sulenza chimico tossicologica che ha quantificato il principio attivo, l'entità effettiva complessiva ed il numero di dosi medie droganti. In particolare: cocaina, con prin- cipio attivo pari al 90% corrispondente a kg. 1,397713, da cui sono ricavabili 9.318 d.m.s,; hashish, con principio attivo tra il 30% ed il 39%, e marijuana, pari al 19%, corrispondenti a kg. 28,126, da cui sono ricavabili 1125025 d.m.s. Nel corso dell'interrogatorio il IB dichiarava di vivere dal mese di aprile 2021 con l'odierna ricorrente e con BI SS nella casa oggetto di perquisi- zione e di essere sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora con la prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne;
aggiungeva di lavorare da un mese, in nero, presso un vivaio. E riguardo al merito dei fatti contestati dichiarava che in- sieme alla NQ e al SS aveva accettato di detenere la sostanza ed il ma- teriale atto al confezionamento per contro di altra persona, tale Franco, di cui non sapeva fornire le esatte generalità. Aggiungeva che il Franco gli aveva fornito un cellulare per contattarlo (un Samsung Galaxy criptato di colore bianco). All'udienza il IB reiterava le medesime dichiarazioni, chiamando in espli- citamente in correità il SS, chiarendo di non saper riferire ii3 provenienza della droga e ribadendo di essersi limitato a custodire la droga che veniva confezionate e poi prelevata da tale Franco. L'odierna ricorrente, dal suo canto, dichiarava di avere lavorato saltuaria- mente presso alcuni ristoranti, di essere sottoposta alla misura dell'obbligo di firma in relazione ad altro procedimento. E riguardo al merito dei fatti contestati soste- neva di sapere che vi fosse solo la sostanza trovata in soggiorno sul tavolo, ma non l'altra. Aggiungeva che spesso si trova fuori casa e di non conoscere l'individuo di nome Franco citato dal IB. E anche all'udienza, la NQ proclamava l'estraneità ai fatti, asserendo di non essere consapevole della detenzione di so- stanza stupefacente, pur confermando di essere stata arrestata unitamente al compagno SS ed al coinquilino IC sempre per detenzione di sostanza stupefacente. 3 Secondo la concorde decisione dei giudici di merito la tesi sostenuta dal Ribi- chini riguardo al fatto di avere detenuto la sostanza per altri, la quale comunque consentirebbe di ritenere integrato il reato di concorso nella custodia delle so- stanze, risulta smentita dal possesso degli strumenti utili al confezionamento e di numerosi cellulari, evidentemente utilizzati per contattare persone inserite nel traffico illecito. Viene evidenziato che sul tavolo del soggiorno sono stati rinvenuti stupefa- centi (cocaina per circa 2 grammi e hashish per circa 16 gr.). E che, ove si ponga mente alla circostanza che sia il tagliacarte che il coltello erano intrìsi di sostanze ed erano a disposizione anche altri strumenti, appare evidente che la NQ e il IB, presenti nell'appartamento, erano intenti al confezionamento delle so- stanze stupefacenti. Tale conclusione è stata ritenuta corroborata dal rinvenimento di una somma di denaro, non modesta, in banconote di vario taglio, che gli imputati non hanno ricollegato ad un'attività lecita. Quanto affermato dalla NQ è stato ritenuto inverosimile e contrastante anche con le dichiarazioni accusatorie del coirnputato. 3. Avverso la sopra ricordata sentenza della Corte capitolina ha proposto ri- corso per ON GI NQ, a MeZZO del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Il difensore ricorrente evidenzia che l'attribuibilità alla NQ dello stupe- facente è stata fatta derivare dal fatto che il luogo di occultamento della sostanza e, cioè, il vano sottoscala, era aperto e ben visibile e collegava i due ambienti, quello superiore utilizzato dalla NQ e dal suo compagno e quello inferiore utilizzato dal com\putato. Inoltre, secondo la Corte territoriale l'ingente quantita- tivo racchiuso in borsoni e l'odore della sostanza non potevano passare inosser- vati, al contrario di quanto sostenuto dalla NQ e, cioè, di essere a cono- scenza della sola sostanza rinvenuta sul tavolo del soggiorno il giorno della per- quisizione e di non sapere nulla di quanto custodito al piano inferiore anche perché poco presente nell'abitazione a causa dello svolgimento di attività lavorativa che la impegnava per gran parte della giornata. Così come non è parsa credibile l'ul- teriore circostanza che la sostanza fosse custodita per conto terzi solo da pochi giorni, come riferito dal IB, considerato che veniva rinvenuto ulteriore ma- 4 teriale atto al confezionamento. Pertanto, sulla base di tali elementi indizianti rap- presentati anche dalla dichiarazione del coimputato IB, veniva confermata la penale responsabilità dell'imputata. Orbene, per la ricorrente tali elementi indizianti non dimostrano assoluta- mente il suo coinvolgimento concreto e consapevole in ordine al reato contesta- tole, non essendo sul punto stato operato alcun tipo di indagini ai riguardo. Ci si duole che, la Corte territoriale non abbia assolutamente dimostrato se la NQ abbia consapevolmente partecipato all'attività di custodia dello stupefa- cente. Le dichiarazioni rese dal IB -prosegue il ricorso- devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova. La evidente fumosità del racconto del IB non fornirebbe alcun utile ri- scontro atto a confermare un eventuale concreto coinvolgimento della NQ nella custodia della sostanza, per canto di terzi. Per il difensore ricorrente, una cosa è dire che la Tranquili, in quanto coinqui- lina del IB, fosse consapevole delle attività illecite di quest'ultimo ed altra cosa è dire che la NQ, in quanto tale, abbia fornito un apporto concreto all'attività di detenzione e spaccio della più volte ricordata sostanza. La motivazione della impugnata sentenza non avrebbe assolutamente dimo- strato se la NQ abbia partecipato al taglio, alla suddivisione e confeziona- mento della droga od abbia contribuito all'attività di vendita al dettaglio. E tanto meno il IB, nel fornire la propria versione dei fatti, ha riferito alcunché in ordine agli accordi economici presi con tale "Franco" per la custodia dello stupefa- cente ed il conseguente compenso che ne sarebbe derivato. Le dichiarazioni rese da un coimputato ex art. 192, co. 3, cod. proc. pen.. -si eccepisce- devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Nel caso in questione mancherebbero elementi indivi- dualizzanti atti a sostenere la responsabilità di un'imputata che ha sempre lavorato e che, sin dal momento dell'arrivo dei Carabinieri, ha sostenuto di essere a cono- scenza della sola sostanza rinvenuta sul tavolo del soggiorno ma non dell'altra. Si lamenta che la Corte territoriale, evidentemente, nella consapevolezza di avere a disposizione soltanto un corredo indiziario e nulla di più, ha ritenuto di poter meglio supportare la contestazione, attribuendo alla NQ la condotta prevista dagli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/90 in virtù della più volte menzionata dichiarazione del coimputato, piuttosto che operare un distinguo motivazionale in ordine alla eventuale responsabilità dell'imputata per la sola sostanza rinvenuta sul tavolo del soggiorno. il IB - si evidenzia- non poteva negare l'addebito, alla luce dell'evidenza del dato fattuale, dal momento che lo stupefacente è stato rinvenuto parte sul suo 5 tavolo del soggiorno e nel vano sottoscala, ambiente di sua pertinenza. E ha ri- sposto in maniera vaga su colui o coloro che avrebbero depositato la droga tra le sue cose, non fornendo alcuna notizia in merito all'effettivo proprietario della droga, temendo evidentemente ritorsioni da parte ditale "Franco". La ricorrente sostiene che lo stesso ha preferito fornire false notizie sul coin- volgimento dei suoi coinquilini pur di apparire collaborativo e con l'intento di be- neficiare di un'attenuante che eludesse le conseguenze della contestata aggra- vante dell'art. 80 D. P.R. n. 309/90. Nel far ciò sarebbe caduto, però, in plurime contraddizioni soprattutto quanto all'effettivo fornitore della droga (tale Franco che gli avrebbe dato anche un tele- fono senza però aver mai avuto modo di parlarci) e sempre in sede di convalida riferiva comunque ha riferito che: «... solo lei GI NQ non c'entra niente proprio...». Per contro, si rileva che la NQ è stata sin dall'inizio coerente e logica nelle sue dichiarazioni così come si evince dalia trascrizione del verbale di udienza del 14/6/2022 e dal verbale di P.S., dove ha dato conto dei luoghi e degli orari di lavoro, di dove dormiva e di come non abbia potuto allontanare il IB dall'abi- tazione, perché lì aveva l'obbligo di dimora. Con un secondo motivo il difensore ricorrente lamenta mancanza e contrad- dittorietà della motivazione nonché violazione di legge per mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla testimonianza di EL - che aveva visitato l'im- mobile sito in Roma, Via Cadibona proprio il giorno precedente la perquisizione - che sarebbe stata utile al fine di saggiare la credibilità delle dichiarazioni (pur, intrinsecamente contrastanti) del IB in ordine al momento in cui sarebbe stata consegnata l'ingente quantità di droga nella casa abitata dalla NQ, dal suo compagno e dal IB. Il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria -ci si duole- non è stato adeguatamente spiegato dai giudici di seconde cure, non apparendo la censura prospettata dalla difesa sterile e priva di argomenti. L'esame del teste avrebbe consentito di acquisire elementi utili in ordine alla credibilità del IB soprattutto a proposito della composizione dell'immobile da lui stesso abitato, del relativo mobilio e dalla ubicazione dei rispettivi effetti per- sonali. Si lamenta che la Corte territoriale sia caduta in una evidente contraddittorietà laddove ha attribuito valenza decisiva alle dichiarazioni del IB anche se con- traddittorie e non riscontrate. Nella vicenda in questione, per la ricorrente le dichiarazioni del IB sono prive di linearità, coerenza e di dettagli. 6 Si sostiene in ricorso che le dichiarazionì della NQ, al contrario, hanno trovato conferme rinvenibili nei certificati medici prodotti e nella documentazione attestante la sua attività lavorativa. Secondo i giudici di merito la conformazione dell'appartamento e le modalità della custodia dello stupefacente erano da tali da non poter essere ignorati dalla NQ, ma per il difensore ricorrente si tratterebbe di una circostanza assolu- tamente diversa da quella risultante da quanto accertato dagli Operanti intervenuti sul posto laddove hanno dato atto che l'abitazione era su due livelli, il piano supe- riore utilizzato dalla NQ mentre quello inferiore dal IB, così come de- sumibile anche dalla collocazione dei rispettivi effetti personali. La scelta del rito abbreviato ha consentito, infatti, di rendere direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese e l'attività di PG. Vi sarebbe stato un vero e proprio travisamento della prova, perché gli ope- ranti non hanno mai riferito che i borsoni erano ingombranti ed emanavano un odore caratteristico dell'hashish ma semplicemente che il vano sottoscala era aperto ed occupato dagli effetti personali del solo IB. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 7 Per i giudici del gravame del merito, prescindendo dal fatto che il coimputato, il quale ha ammesso la propria responsabilità, ha affermato che anche la NQ e il fidanzato SS, tutti coabitanti nella medesima abitazione, erano partecipi della custodia della droga, non è affatto credibile che l'ingomIDrante quantitativo di sostanze stupefacenti, custodite in borsoni particolarmente ingombranti sotto il vano scala, fosse ignorato dalla NQ (anche a voler prescindere dal dato fat- tuale del forte odore di marijuana aleggiante nell'abitazione, già percepito dalla p.g. nell'entrare) . Ciò in quanto le fotografie scattate nel corso della perquisizione e allegate in un apposito fascicolo in atti evidenziano infatti come tale vano scale fosse aperto e che sui gradini fossero collocate varie paia di scarpe, verosimil- mente appartenenti a tutti gli abitanti dell'appartamento, quest'ultimo peraltro pure di ridotte dimensioni. Inoltre, come rileva la Corte territoriale, anche la tesi difensiva sostenuta dal coimputato, secondo la quale i tre soggetti che occupavano l'appartamento fossero stati incaricati della mera custodia delle sostanze, pur essendo sufficiente a con- fermare la prospettazione accusatoria, confligge apertamente con il possesso dell'attrezzatura utilizzabile per la suddivisione in dosi e persino per il confeziona- mento di buste sottovuoto, attività che quindi veniva svolta all'interno dell'appar- tamento da chi lo occupava. Anche il possesso di ben otto apparecchi cellulari, detenuti senza particolari cautele, uno dei quali criptato, viene ritenuto denotare che i correi mantenesse contatti con i loro fornitori, con i quali avevano modo di comunicare senza correre il rischio di essere sottoposto ad intercettazioni. Diversamente da quanto si sostiene in ricorso, dunque, l'affermazione di re- sponsabilità dell'odierna ricorrente non è stata fondata sulle sole dichiarazioni del coimputato, ma su un ampio e convergente quadro indiziario .che in ogni caso ha confortato le dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo. Non sussiste, pertanto, alcuna assenza dei riscontri individualizzanti richiesti per la chiamata di correo dall'art. 195 co. 3 cod. proc. pen. Il fatto che, allorquando opera la chiamata in correità, il IB utilizzi tal- volta il singolare e talaltra il plurale, rimane un dato formale ininfluente, in quanto dal contesto complessivo delle sue dichiarazioni si evince la costante affermazione di una condivisione di tutti gli occupanti dell'appartamento in quella che lui defini- sce una custodia per conto di un terzo (Franco) dello stupefacente. 3. Quanto al tema su cui insiste l'odierno ricorso della rnancata verbalizza- zione da parte dei poliziotti della circostanza del forte odore emanato dallo stupe- facente rinvenuto occultato e delle dimensioni degli scatoloni, lo stesso è inam- missibile. 8 Ed invero, come si evince dall'atto di appello del 28/6/2022 a firma dell'Avv. NO RI, la difesa della NQ dinanzi alla Corte capitolina si era incen- trata sulla doglianza afferente al rigetto del rito abbreviato condizionato alla man- cata escussione del teste EL (che avrebbe dovuto riferire in ordine alle condizioni dell'immobile il giorno precedente a quello della perquisizione, onde chiarire le circostanze di tempo e di luogo in cui la sostanza stupefacente fu introdotta nell'appartamento occupato -tra gli altri- dall'imputata); sull'asserita contraddit- torietà delle dichiarazioni accusatorie del IB e sulla tesi della c.d. connivenza non punibile della IB, sull'assunto della sua conoscenza solo dello stupefa- cente rinvenuto sul tavolo. Pertanto, la questione dell'odore dello stupefacente e del suo odore non risulta devoluta alla cognizione della Corte capitolina, che, quindi, non doveva alcuna risposta sul punto. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devo- lute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grz:izioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940). In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). Pacifico, invero, è che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di le- gittimità è delineato dall'art. 609, co. 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrasse- gnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. 9 Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di ON, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;
4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo afferente alla mancata rinno- vazione istruttoria in appello attraverso l'escussione del teste EL. In sentenza si ricorda che l'imputata, che al momento del fatto era sottoposta anch'ella ad una misura non custodiale (obbligo di presentazione alla p.g.), si è trincerata dietro la circostanza di essere poco presente nell'abitazione a causa dello svolgimento di una attività lavorativa che la impegnava per molte ore, anche notturne, negando pertanto di essere a conoscenza di quanto custodito nel piano inferiore dell'appartamento. Si tratta di tesi che la Corte capitolina, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di le- gittimità- ha già argomentatamente confutato sul rilievo che, dalla disamina degli atti delle indagini preliminari, integralmente sottoposti alla cognizione del Collegio per effetto della scelta del rito, emerge in maniera chiara e nconfutabile la re- sponsabilità dell'imputata, senza che sia necessario acquisire ulteriori elementi come quelli indicati dalla difesa, la quale, dopo aver formulato innanzi al primo giudice richiesta di escussione del teste EL, come condizione alla quale era su- bordinata la scelta del rito abbreviato, in seguito aveva comunque accettato la definizione del processo allo stato degli atti, senza condizioni. La sentenza si colloca, dunque, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, chieda di defi- nire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen. 10 (Sez. 1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324; conf. Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017 dep. 2018, B. Rv. 272579) Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex of- ficio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 n. 5629 del 30/11/2021 dep. 2022; Granato Rv. 282585). E nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comnna 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddi2:ioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Gianpà, Rv. 271163). Il che, alla luce dei motivi dedotti, non appare sussistere nel caso in esame. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamnnissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2023 Il Co igliere est nsore Il Pr d nte
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. LIDIA IO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato CORROPPOLI MICHELE del foro di ROMA in difesa di LI OR che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 42192 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 19/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3/11/2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma in data 14/6/2022, in esito a giudizio abbreviato aveva condannato l'odierna ricorrente GI NQ, riconosciutele le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ridotta la pena per il rito, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione dichiarandola legalmente interdetta per la durata della pena e interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, in quanto riconosciutala colpevole, in concorso con il coimputato IO IB, del reato p. e p. dagli artt. 81 co. 1, 110, 73-80 co. 2 d.P.R. 309/90 perché, in unione e concorso tra loro, detenevano presso la propria abitazione, ai fine di cessione a terzi, più specialità di stupefacenti, appartenenti alle tabelle II e IV allegate al D.P.R. citato;
in particolare: grammi 2,6 di cocaina, repertati sul tavolo del soggiorno;
grammi 16,7 di hashish„ repertati sul tavolo medesimo;
Kg 81,820 di hashish, suddivisi in. n. 801 panetti confezionati in n. 72 buste sotto- vuoto;
Kg 1,760 di cocaina suddivisa in n. 18 buste di plastica sottovuoto;
Kg 9,820 di marijuana, suddivisa in n. 10 buste sigillate. Con l'aggravante di avere commesso li fatto in relazione ad un ingente quantitativo di stupefacente;
in Roma il 20 aprile 2022. Con la medesima sentenza la Corte capitolina, in riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta del IB e del PG e c:on rinuncia di tale appellante ai motivi di gravame nel merito diversi da quello sulla pena, riduceva ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen. la pena applicata al BI a sei anni e otto mesi di reclusione e 40.000 euro di multa. 2. Come ricordava già il giudice di primo grado, il 20/4/2022 personale della Polizia di Stato interveniva in Roma, alla via C:adibona 78, all'interno dell'apparta- mento di proprietà di MA TU, in quanto era stata segnalata una lite. Il TU, che aveva richiesto l'intervento, rappresentava che l'immobile era occupato contro la sua volontà dall'odierna ricorrente e dal compagno BI SS da tale OR IB. Riferiva di avere il sospetto che gli stessi fossero dediti allo spaccio di stupefacenti. Gli operanti suonavano alla porta e la stessa veniva aperta da GI NQ, che si presentava agitata e con diverse ecchimosi sul volto. All'interno dell'abitazione vi era il IB, anche lui con segni di percosse. Entrambi riferivano di essere stati aggrediti dal TU. Gli operanti notavano sul tavolo del soggiorno involucri contenenti cocaina (2,6 grammi) e hashish (16,7 grammi), che gli stessi dichiaravano destinati all'uso personale. In considerazione dell'agitazione manifestata dai due occupanti, gli operanti procedevano alla perquisizione domiciliare, rinvenendo nel vano sotto scala la so- stanza stupefacente contestata, in particolare venivano rinvenuti e sequestrati: 2 81,82 kg di hashish suddivisi in 801 panetti c:onfezionati in 72 buste sottovuoto, custoditi in tre borsoni di colore nero;
1,76 kg di cocaina suddivisa in 18 buste di plastica sottovuoto, a loro volta custodite all'interno di una busta gialla;
9,82 kg di marijuana suddivisa in 10 buste, conservate in un borsone di colore nero;
2 bilancini di precisione;
1 tagliacarte ed un coltello intrisi di sostanza stupefacente;
1 i sigillatrice elettrica per sacchetti finalizzata a creare il "sottovuoto"; 830 euro di banconote di vario taglio;
8 telefoni cellulari di varie marche, di cui il Samsung Galaxy criptato. La natura delle sostanze stupefacenti sequestrate, come sopra indicate, ve- niva accertata -come ricorda sempre il giudice di primo grado- attraverso la con- sulenza chimico tossicologica che ha quantificato il principio attivo, l'entità effettiva complessiva ed il numero di dosi medie droganti. In particolare: cocaina, con prin- cipio attivo pari al 90% corrispondente a kg. 1,397713, da cui sono ricavabili 9.318 d.m.s,; hashish, con principio attivo tra il 30% ed il 39%, e marijuana, pari al 19%, corrispondenti a kg. 28,126, da cui sono ricavabili 1125025 d.m.s. Nel corso dell'interrogatorio il IB dichiarava di vivere dal mese di aprile 2021 con l'odierna ricorrente e con BI SS nella casa oggetto di perquisi- zione e di essere sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora con la prescrizione di rimanere in casa nelle ore notturne;
aggiungeva di lavorare da un mese, in nero, presso un vivaio. E riguardo al merito dei fatti contestati dichiarava che in- sieme alla NQ e al SS aveva accettato di detenere la sostanza ed il ma- teriale atto al confezionamento per contro di altra persona, tale Franco, di cui non sapeva fornire le esatte generalità. Aggiungeva che il Franco gli aveva fornito un cellulare per contattarlo (un Samsung Galaxy criptato di colore bianco). All'udienza il IB reiterava le medesime dichiarazioni, chiamando in espli- citamente in correità il SS, chiarendo di non saper riferire ii3 provenienza della droga e ribadendo di essersi limitato a custodire la droga che veniva confezionate e poi prelevata da tale Franco. L'odierna ricorrente, dal suo canto, dichiarava di avere lavorato saltuaria- mente presso alcuni ristoranti, di essere sottoposta alla misura dell'obbligo di firma in relazione ad altro procedimento. E riguardo al merito dei fatti contestati soste- neva di sapere che vi fosse solo la sostanza trovata in soggiorno sul tavolo, ma non l'altra. Aggiungeva che spesso si trova fuori casa e di non conoscere l'individuo di nome Franco citato dal IB. E anche all'udienza, la NQ proclamava l'estraneità ai fatti, asserendo di non essere consapevole della detenzione di so- stanza stupefacente, pur confermando di essere stata arrestata unitamente al compagno SS ed al coinquilino IC sempre per detenzione di sostanza stupefacente. 3 Secondo la concorde decisione dei giudici di merito la tesi sostenuta dal Ribi- chini riguardo al fatto di avere detenuto la sostanza per altri, la quale comunque consentirebbe di ritenere integrato il reato di concorso nella custodia delle so- stanze, risulta smentita dal possesso degli strumenti utili al confezionamento e di numerosi cellulari, evidentemente utilizzati per contattare persone inserite nel traffico illecito. Viene evidenziato che sul tavolo del soggiorno sono stati rinvenuti stupefa- centi (cocaina per circa 2 grammi e hashish per circa 16 gr.). E che, ove si ponga mente alla circostanza che sia il tagliacarte che il coltello erano intrìsi di sostanze ed erano a disposizione anche altri strumenti, appare evidente che la NQ e il IB, presenti nell'appartamento, erano intenti al confezionamento delle so- stanze stupefacenti. Tale conclusione è stata ritenuta corroborata dal rinvenimento di una somma di denaro, non modesta, in banconote di vario taglio, che gli imputati non hanno ricollegato ad un'attività lecita. Quanto affermato dalla NQ è stato ritenuto inverosimile e contrastante anche con le dichiarazioni accusatorie del coirnputato. 3. Avverso la sopra ricordata sentenza della Corte capitolina ha proposto ri- corso per ON GI NQ, a MeZZO del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità. Il difensore ricorrente evidenzia che l'attribuibilità alla NQ dello stupe- facente è stata fatta derivare dal fatto che il luogo di occultamento della sostanza e, cioè, il vano sottoscala, era aperto e ben visibile e collegava i due ambienti, quello superiore utilizzato dalla NQ e dal suo compagno e quello inferiore utilizzato dal com\putato. Inoltre, secondo la Corte territoriale l'ingente quantita- tivo racchiuso in borsoni e l'odore della sostanza non potevano passare inosser- vati, al contrario di quanto sostenuto dalla NQ e, cioè, di essere a cono- scenza della sola sostanza rinvenuta sul tavolo del soggiorno il giorno della per- quisizione e di non sapere nulla di quanto custodito al piano inferiore anche perché poco presente nell'abitazione a causa dello svolgimento di attività lavorativa che la impegnava per gran parte della giornata. Così come non è parsa credibile l'ul- teriore circostanza che la sostanza fosse custodita per conto terzi solo da pochi giorni, come riferito dal IB, considerato che veniva rinvenuto ulteriore ma- 4 teriale atto al confezionamento. Pertanto, sulla base di tali elementi indizianti rap- presentati anche dalla dichiarazione del coimputato IB, veniva confermata la penale responsabilità dell'imputata. Orbene, per la ricorrente tali elementi indizianti non dimostrano assoluta- mente il suo coinvolgimento concreto e consapevole in ordine al reato contesta- tole, non essendo sul punto stato operato alcun tipo di indagini ai riguardo. Ci si duole che, la Corte territoriale non abbia assolutamente dimostrato se la NQ abbia consapevolmente partecipato all'attività di custodia dello stupefa- cente. Le dichiarazioni rese dal IB -prosegue il ricorso- devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova. La evidente fumosità del racconto del IB non fornirebbe alcun utile ri- scontro atto a confermare un eventuale concreto coinvolgimento della NQ nella custodia della sostanza, per canto di terzi. Per il difensore ricorrente, una cosa è dire che la Tranquili, in quanto coinqui- lina del IB, fosse consapevole delle attività illecite di quest'ultimo ed altra cosa è dire che la NQ, in quanto tale, abbia fornito un apporto concreto all'attività di detenzione e spaccio della più volte ricordata sostanza. La motivazione della impugnata sentenza non avrebbe assolutamente dimo- strato se la NQ abbia partecipato al taglio, alla suddivisione e confeziona- mento della droga od abbia contribuito all'attività di vendita al dettaglio. E tanto meno il IB, nel fornire la propria versione dei fatti, ha riferito alcunché in ordine agli accordi economici presi con tale "Franco" per la custodia dello stupefa- cente ed il conseguente compenso che ne sarebbe derivato. Le dichiarazioni rese da un coimputato ex art. 192, co. 3, cod. proc. pen.. -si eccepisce- devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. Nel caso in questione mancherebbero elementi indivi- dualizzanti atti a sostenere la responsabilità di un'imputata che ha sempre lavorato e che, sin dal momento dell'arrivo dei Carabinieri, ha sostenuto di essere a cono- scenza della sola sostanza rinvenuta sul tavolo del soggiorno ma non dell'altra. Si lamenta che la Corte territoriale, evidentemente, nella consapevolezza di avere a disposizione soltanto un corredo indiziario e nulla di più, ha ritenuto di poter meglio supportare la contestazione, attribuendo alla NQ la condotta prevista dagli artt. 73 e 80 D.P.R. n. 309/90 in virtù della più volte menzionata dichiarazione del coimputato, piuttosto che operare un distinguo motivazionale in ordine alla eventuale responsabilità dell'imputata per la sola sostanza rinvenuta sul tavolo del soggiorno. il IB - si evidenzia- non poteva negare l'addebito, alla luce dell'evidenza del dato fattuale, dal momento che lo stupefacente è stato rinvenuto parte sul suo 5 tavolo del soggiorno e nel vano sottoscala, ambiente di sua pertinenza. E ha ri- sposto in maniera vaga su colui o coloro che avrebbero depositato la droga tra le sue cose, non fornendo alcuna notizia in merito all'effettivo proprietario della droga, temendo evidentemente ritorsioni da parte ditale "Franco". La ricorrente sostiene che lo stesso ha preferito fornire false notizie sul coin- volgimento dei suoi coinquilini pur di apparire collaborativo e con l'intento di be- neficiare di un'attenuante che eludesse le conseguenze della contestata aggra- vante dell'art. 80 D. P.R. n. 309/90. Nel far ciò sarebbe caduto, però, in plurime contraddizioni soprattutto quanto all'effettivo fornitore della droga (tale Franco che gli avrebbe dato anche un tele- fono senza però aver mai avuto modo di parlarci) e sempre in sede di convalida riferiva comunque ha riferito che: «... solo lei GI NQ non c'entra niente proprio...». Per contro, si rileva che la NQ è stata sin dall'inizio coerente e logica nelle sue dichiarazioni così come si evince dalia trascrizione del verbale di udienza del 14/6/2022 e dal verbale di P.S., dove ha dato conto dei luoghi e degli orari di lavoro, di dove dormiva e di come non abbia potuto allontanare il IB dall'abi- tazione, perché lì aveva l'obbligo di dimora. Con un secondo motivo il difensore ricorrente lamenta mancanza e contrad- dittorietà della motivazione nonché violazione di legge per mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla testimonianza di EL - che aveva visitato l'im- mobile sito in Roma, Via Cadibona proprio il giorno precedente la perquisizione - che sarebbe stata utile al fine di saggiare la credibilità delle dichiarazioni (pur, intrinsecamente contrastanti) del IB in ordine al momento in cui sarebbe stata consegnata l'ingente quantità di droga nella casa abitata dalla NQ, dal suo compagno e dal IB. Il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria -ci si duole- non è stato adeguatamente spiegato dai giudici di seconde cure, non apparendo la censura prospettata dalla difesa sterile e priva di argomenti. L'esame del teste avrebbe consentito di acquisire elementi utili in ordine alla credibilità del IB soprattutto a proposito della composizione dell'immobile da lui stesso abitato, del relativo mobilio e dalla ubicazione dei rispettivi effetti per- sonali. Si lamenta che la Corte territoriale sia caduta in una evidente contraddittorietà laddove ha attribuito valenza decisiva alle dichiarazioni del IB anche se con- traddittorie e non riscontrate. Nella vicenda in questione, per la ricorrente le dichiarazioni del IB sono prive di linearità, coerenza e di dettagli. 6 Si sostiene in ricorso che le dichiarazionì della NQ, al contrario, hanno trovato conferme rinvenibili nei certificati medici prodotti e nella documentazione attestante la sua attività lavorativa. Secondo i giudici di merito la conformazione dell'appartamento e le modalità della custodia dello stupefacente erano da tali da non poter essere ignorati dalla NQ, ma per il difensore ricorrente si tratterebbe di una circostanza assolu- tamente diversa da quella risultante da quanto accertato dagli Operanti intervenuti sul posto laddove hanno dato atto che l'abitazione era su due livelli, il piano supe- riore utilizzato dalla NQ mentre quello inferiore dal IB, così come de- sumibile anche dalla collocazione dei rispettivi effetti personali. La scelta del rito abbreviato ha consentito, infatti, di rendere direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese e l'attività di PG. Vi sarebbe stato un vero e proprio travisamento della prova, perché gli ope- ranti non hanno mai riferito che i borsoni erano ingombranti ed emanavano un odore caratteristico dell'hashish ma semplicemente che il vano sottoscala era aperto ed occupato dagli effetti personali del solo IB. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 7 Per i giudici del gravame del merito, prescindendo dal fatto che il coimputato, il quale ha ammesso la propria responsabilità, ha affermato che anche la NQ e il fidanzato SS, tutti coabitanti nella medesima abitazione, erano partecipi della custodia della droga, non è affatto credibile che l'ingomIDrante quantitativo di sostanze stupefacenti, custodite in borsoni particolarmente ingombranti sotto il vano scala, fosse ignorato dalla NQ (anche a voler prescindere dal dato fat- tuale del forte odore di marijuana aleggiante nell'abitazione, già percepito dalla p.g. nell'entrare) . Ciò in quanto le fotografie scattate nel corso della perquisizione e allegate in un apposito fascicolo in atti evidenziano infatti come tale vano scale fosse aperto e che sui gradini fossero collocate varie paia di scarpe, verosimil- mente appartenenti a tutti gli abitanti dell'appartamento, quest'ultimo peraltro pure di ridotte dimensioni. Inoltre, come rileva la Corte territoriale, anche la tesi difensiva sostenuta dal coimputato, secondo la quale i tre soggetti che occupavano l'appartamento fossero stati incaricati della mera custodia delle sostanze, pur essendo sufficiente a con- fermare la prospettazione accusatoria, confligge apertamente con il possesso dell'attrezzatura utilizzabile per la suddivisione in dosi e persino per il confeziona- mento di buste sottovuoto, attività che quindi veniva svolta all'interno dell'appar- tamento da chi lo occupava. Anche il possesso di ben otto apparecchi cellulari, detenuti senza particolari cautele, uno dei quali criptato, viene ritenuto denotare che i correi mantenesse contatti con i loro fornitori, con i quali avevano modo di comunicare senza correre il rischio di essere sottoposto ad intercettazioni. Diversamente da quanto si sostiene in ricorso, dunque, l'affermazione di re- sponsabilità dell'odierna ricorrente non è stata fondata sulle sole dichiarazioni del coimputato, ma su un ampio e convergente quadro indiziario .che in ogni caso ha confortato le dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo. Non sussiste, pertanto, alcuna assenza dei riscontri individualizzanti richiesti per la chiamata di correo dall'art. 195 co. 3 cod. proc. pen. Il fatto che, allorquando opera la chiamata in correità, il IB utilizzi tal- volta il singolare e talaltra il plurale, rimane un dato formale ininfluente, in quanto dal contesto complessivo delle sue dichiarazioni si evince la costante affermazione di una condivisione di tutti gli occupanti dell'appartamento in quella che lui defini- sce una custodia per conto di un terzo (Franco) dello stupefacente. 3. Quanto al tema su cui insiste l'odierno ricorso della rnancata verbalizza- zione da parte dei poliziotti della circostanza del forte odore emanato dallo stupe- facente rinvenuto occultato e delle dimensioni degli scatoloni, lo stesso è inam- missibile. 8 Ed invero, come si evince dall'atto di appello del 28/6/2022 a firma dell'Avv. NO RI, la difesa della NQ dinanzi alla Corte capitolina si era incen- trata sulla doglianza afferente al rigetto del rito abbreviato condizionato alla man- cata escussione del teste EL (che avrebbe dovuto riferire in ordine alle condizioni dell'immobile il giorno precedente a quello della perquisizione, onde chiarire le circostanze di tempo e di luogo in cui la sostanza stupefacente fu introdotta nell'appartamento occupato -tra gli altri- dall'imputata); sull'asserita contraddit- torietà delle dichiarazioni accusatorie del IB e sulla tesi della c.d. connivenza non punibile della IB, sull'assunto della sua conoscenza solo dello stupefa- cente rinvenuto sul tavolo. Pertanto, la questione dell'odore dello stupefacente e del suo odore non risulta devoluta alla cognizione della Corte capitolina, che, quindi, non doveva alcuna risposta sul punto. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devo- lute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, Grz:izioli Gauthier, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, Di Domenica, Rv. 255940). In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773). Pacifico, invero, è che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di le- gittimità è delineato dall'art. 609, co. 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrasse- gnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. 9 Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di ON, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;
4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo afferente alla mancata rinno- vazione istruttoria in appello attraverso l'escussione del teste EL. In sentenza si ricorda che l'imputata, che al momento del fatto era sottoposta anch'ella ad una misura non custodiale (obbligo di presentazione alla p.g.), si è trincerata dietro la circostanza di essere poco presente nell'abitazione a causa dello svolgimento di una attività lavorativa che la impegnava per molte ore, anche notturne, negando pertanto di essere a conoscenza di quanto custodito nel piano inferiore dell'appartamento. Si tratta di tesi che la Corte capitolina, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e, pertanto, immune dai denunciati vizi di le- gittimità- ha già argomentatamente confutato sul rilievo che, dalla disamina degli atti delle indagini preliminari, integralmente sottoposti alla cognizione del Collegio per effetto della scelta del rito, emerge in maniera chiara e nconfutabile la re- sponsabilità dell'imputata, senza che sia necessario acquisire ulteriori elementi come quelli indicati dalla difesa, la quale, dopo aver formulato innanzi al primo giudice richiesta di escussione del teste EL, come condizione alla quale era su- bordinata la scelta del rito abbreviato, in seguito aveva comunque accettato la definizione del processo allo stato degli atti, senza condizioni. La sentenza si colloca, dunque, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, chieda di defi- nire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen. 10 (Sez. 1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324; conf. Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017 dep. 2018, B. Rv. 272579) Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex of- ficio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 n. 5629 del 30/11/2021 dep. 2022; Granato Rv. 282585). E nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comnna 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddi2:ioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Gianpà, Rv. 271163). Il che, alla luce dei motivi dedotti, non appare sussistere nel caso in esame. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inamnnissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2023 Il Co igliere est nsore Il Pr d nte