Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8126 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT E A N IC O L I B B T ° U A A 5 I R 9 . 81 26/0 1 T 1 R / S N A I 4 / T G 6 B E 2 U ME DEL POPO IT R . . B R L I . L P A . R A D ES T L R E Oggetto N D A E C S Presidente Dott Mario DELLI PRISCOLI Consigliere Dott. Enrico PAPA Consigliere R.G. N. 19733/98 Dott. Eugenio AMARI Rel. Consigliere Cron. 18779 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente Ud. 15/03/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: AT, elettivamente OS IE, NOTARNICOLA domiciliati in ROMA VIA LEOPOLDO NOBILI 11, presso lo studio dell'avvocato MACCHIA MARIO, che li difende, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINNAZE, MIN FINANZE UFF REGISTRO ATTI PRIVATI;
- intimati Commissione avversO la sentenza n. 379/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo2001 490 CECCHERINI;
-1- udito per il ricorrente, l'Avvocato MACCHIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. HONE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 18/25/97, annullò un avviso di li- quidazione notificato dall'Ufficio del Registro di Roma a IE SA e a AT Notarnicola, concer- nente il recupero dell'imposta di registro all'ali- quota ordinaria sull'acquisto di prima casa, riven- duta l'anno successivo, e respinse l'impugnazione dell'avviso di liquidazione per il recupero del- l'imposta, ad aliquota ordinaria, sulla assegnazio- ne - intervenuta a favore delle stesse parti nel quinquennio successivo di altro immobile, a sua - volta rivenduto nel quinquennio. Per il primo ac- quisto, in data 9 dicembre 1987, dell'immobile poi rivenduto il 31 ottobre 1988, l'art. 16, comma pri- mo lett. B d.l. 2 maggio 1993, convertito dalla 1. 19 luglio 1993 n. 243, imponeva di interpretare la norma nel senso dell'esclusione della decadenza per la rivendita della casa nel quinquennio, se nel- l'anno successivo alla rivendita la parte procedeva all'acquisto di una nuova casa da destinare ad abi- tazione principale;
per il secondo acquisto, in da- ta 7 novembre 1988, dell'immobile poi rivenduto il 21 aprile 1989 con conseguente decadenza dal bene- l'intervenuta separazione dei coniugi, inficio, 2 data successiva alla registrazione dell'atto, non giovava alla tesi della ricorrente, che su tale ba- se rivendicava il beneficio. Nel giudizio di appello, promosso dai contri- buenti, la Commissione tributaria regionale di Ro- ma, con sentenza depositata il 24 novembre 1997, confermò la decisione impugnata. Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, notificando- lo in data 10 novembre 1998, con un unico motivo. Il Ministero non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, i contribuenti denunciano l'omessa motivazione, nella sentenza im- pugnata, su un punto decisivo della controversia e violazione di legge. Motivando per relationem una alla sentenza di primo grado, il giudice di appello non si era pronunciato sulle differenti e nuove prove ed argomentazioni contenute in appello e ri- all'applicabilità ferite dell'art. 16, comma 1 lett. B del d.l. 22 maggio 1993 n. 243 anche al se- condo e successivo atto di acquisto dell'immobile, a sua volta rivenduto nel quinquennio, per avere le parti, separatamente, provveduto ciascuna ad acqui- stare nell'anno dalla rivendita un immobile da de- Il fel. est. dr. Aldo Ceecherini stinare ad abitazione principale. I ricorrent chiarisce che tali argomentazioni nel ricorso di primo grado erano state dedotte solo con riferimen- to al primo atto di acquisto agevolato. Il motivo è infondato. L'obbligo del giudice del gravame di pronunciarsi motivatamente sui di- versi punti dell'appello incontra il limite del- l'inammissibilità delle nuove domande nel giudizio di appello. Ora, secondo la costante giurisprudenza della Corte, i motivi di impugnazione concorrono a delimitare, quali causa petendi, la domanda propo- sta al giudice tributario, e nuovi sono i motivi di annullamento dell'atto impositivo dell'Amministra- zione finanziaria, che la parte deduca per la prima volta in appello, laddove, richiedendo come nella fattispecie ulteriori accertamenti in punto di fatto, essi implichino una dilatazione della mate- ria del contendere. Il ricorso dev'essere, pertanto, respinto. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione del Ministero delle finanze.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spe- se. 4 Così deciso a Roma, in camera giorno 15 marzo 2001. Il Cons. est. Holo (Aldo Ceccherini) (Mario IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio N O I Z * A S S A Il cons relest. dr. Aldo Ceccherini di consiglio, il Il Presidente. Delli Priscoli) H oli DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GIU. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Λ E N 6 8 O I 9 1 Z / 5 A 4 / . R 6 T N 2 S - I . A I R . G B R P E . . R L D A L T L A A E U . O D B B I I A E S T R T N A E I T 1 N S E 3 R 1 S E E . T N A M