Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2017, n. 7012
CASS
Sentenza 5 dicembre 2017

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Qualora l'imputato, a seguito del rigetto da parte del g.u.p. della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell' art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

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    1. Le modifiche apportate all'art. 438 c.p.p. In riferimento a quanto statuito dall'art. 438 cod. proc. pen. che, come è noto, regola i presupposti del giudizio abbreviato, l'art. 24, co. 1, lett. a), n. 1, d.lgs., 10/10/2022, n. 150 ha previsto quanto segue: “a) all'articolo 438: 1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»; 2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,» e le parole: «compatibile con le finalità di economia processuale proprie del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2017, n. 7012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7012
Data del deposito : 5 dicembre 2017

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