Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2016, n. 10150
CASS
Sentenza 24 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il Tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza di custodia cautelare relative alla valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico atteso che l'art. 309 comma nono cod. proc. pen. non prevede quale causa di annullamento dell'ordinanza cautelare la mancanza di indicazioni sull'adeguatezza della misura. (Nella fattispecie il g.i.p. si era limitato a valutare l'inadeguatezza delle altre misure coercitive facendo riferimento all'assenza di una fissa dimora dell'indagato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2016, n. 10150
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10150
    Data del deposito : 24 febbraio 2016

    Testo completo