Sentenza 24 febbraio 2016
Massime • 1
Il Tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza di custodia cautelare relative alla valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico atteso che l'art. 309 comma nono cod. proc. pen. non prevede quale causa di annullamento dell'ordinanza cautelare la mancanza di indicazioni sull'adeguatezza della misura. (Nella fattispecie il g.i.p. si era limitato a valutare l'inadeguatezza delle altre misure coercitive facendo riferimento all'assenza di una fissa dimora dell'indagato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2016, n. 10150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10150 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2016 |
Testo completo
10 15 0/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 24.02.2016 Sentenza n. 383 Reg. gen. n. 49698/2015 composta dai signori: Presidente dott. Antonio Prestipino Consigliere dott. Luciano Imperiali Consigliere dott. Ignazio Pardo Consigliere est. dott. Giuseppe Sgadari Consiglieredott. Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: OP PR, nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 12/10/2015 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Firenze confermava il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Arezzo che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di furto aggravato, rapina aggravata e lesioni personali.
2. Ricorre in cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, per i seguenti motivi: 1 in 1) violazione di legge per non essere stata rispettato il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, dovendo computarsi nel calcolo anche il dies a quo;
2) violazione di legge e conseguente nullità dell'ordinanza del G.I.P. per assenza di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto di integrare violando quanto stabilito dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato.
1.Quanto al primo motivo, è assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, l'orientamento secondo cui in tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur” in termine, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa (Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Pezone;
Sez.6, n. 12315 del 27/11/2007 dep. 2008, Madonna). La celerità con la quale vengono scanditi dalla legge i tempi del procedimento de libertate non consente, infatti, ulteriori deroghe ai principi generali sul computo dei termini di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non ritenendosi che detto termine di cinque giorni influisca in maniera diretta sullo stato di detenzione del soggetto ma che si tratta piuttosto di un normale termine processuale. Pertanto, la trasmissione degli atti, nel caso in esame, è avvenuta tempestivamente, essendo stata depositata l'istanza di riesame l'1 ottobre del 2015 e gli atti pervenuti al Tribunale il 6 ottobre successivo.
2. In ordine al secondo motivo, deve rilevarsi come risulti altrettanto pacifico, nella giurisprudenza della Corte di cassazione che il Collegio condivide, che anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015 n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato 2 W l'ordinanza cautelare, essendosi limitato il G.I.P. a riportare nell'ordinanza la richiesta del pubblico ministero, ratificandone la valutazione con formule di stile (Sez. 2, n.46136 del 28/10/2015, Campanella). Deve, al contrario, ritenersi che tale potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza cautelare da parte del Tribunale del riesame sia consentito in tutti i casi in cui la motivazione non sia mancante o apparente. Nel caso in esame, non risulta contestato dal ricorrente che il G.I.P. avesse adottato congrua motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, con motivazione dalla quale, peraltro, sia pure in termini generali con la dizione attesa l'insufficienza di ogni altra misura, emergevano i motivi per i quali solo la custodia cautelare in carcere avrebbe potuto assicurare la tutela dal pericolo di reiterazione nel reato, anche attraverso la decisiva precisazione che l'indagato non aveva fissa dimora. Dunque, non ci si trova davanti ad un caso di motivazione mancante o meramente apparente e neanche, a ben vedere, di motivazione che non indicava alcunché in ordine all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico, esclusa proprio dall'ultima precisazione prima indicata. Con il che, deve ritenersi comunque infondata la questione posta dal ricorrente sul fatto che la motivazione del G.I.P. sul punto potesse o meno essere colmata in sede di riesame;
dovendosi, in ogni caso, condividere anche quanto osservato dal Tribunale in ordine al dato formale secondo cui l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., non prevede che l'ordinanza cautelare possa essere annullata in sede di riesame quando manchino indicazioni sull'adeguatezza della misura;
disposizione che, attenendo a profili di nullità, deve essere interpretata in modo tassativo, secondo le regole generali che regolano tale patologia. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 24.02.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Antonio DEPOSITATO IN CANCELLERIA PENAL SECONDA SEZIONE PENALE 11 MAR 2016 IL I Cancelliere M GANCELLIERE E R P Claudia Pianelli ( ੨੫੦੦ O N * S