Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7631
CASS
Sentenza 24 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, allorché dichiara che la sentenza fatta valere come titolo esecutivo non consente l'esercizio della relativa azione, perché si tratta di sentenza appellabile o già appellata (oltre che non provvisoriamente esecutiva), non compie alcuna indagine sull'ammissibilità dell'appello (che gli è preclusa), ma si limita alla verifica (che gli compete) dell'esistenza o persistenza del titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione; ne', ove si tratti di sentenza appellata, è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.

Commentari2

  • 1Contrasto del giudicato implicito con la normativa consumieristica
    Antonio Ivan Natali · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Mettiamo a disposizione delle lettrici e dei lettori l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della rilevabilità d'ufficio, in sede esecutiva, della violazione delle regole comunitarie, specie in materia consumieristica, ogniqualvolta il decreto ingiuntivo sia stato opposto ma senza far valere la vessatorietà del contratto sottostante e l'opposizione sia stata definita con pronuncia definitiva. Tale ordinanza investe una problematica particolarmente attuale e che ha destato un acceso dibattito interpretativo, ed è connessa a quella affrontata della rivoluzionaria pronuncia della Corte di Giustizia del 17 maggio del 2022 che ha …

     Leggi di più…

  • 2Contrasto del giudicato implicito con la normativa consumieristica
    Antonio Ivan Natali · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Mettiamo a disposizione delle lettrici e dei lettori l'ordinanza con la quale il Tribunale di Brindisi ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della rilevabilità d'ufficio, in sede esecutiva, della violazione delle regole comunitarie, specie in materia consumieristica, ogniqualvolta il decreto ingiuntivo sia stato opposto ma senza far valere la vessatorietà del contratto sottostante e l'opposizione sia stata definita con pronuncia definitiva. Tale ordinanza investe una problematica particolarmente attuale e che ha destato un acceso dibattito interpretativo, ed è connessa a quella affrontata della rivoluzionaria pronuncia della Corte di Giustizia del 17 maggio del 2022 che ha …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7631
Data del deposito : 24 maggio 2002

Testo completo