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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Svizzera), Via Canvetto n. 1, e (C.F. Parte_2
), residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi per procura alle liti in atti dall'avv. Alberto
Morgioni, presso il cui studio in Milano, Viale Monte Santo nn. 1/3, hanno eletto domicilio.
- attori opponenti - contro
(C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._3
Scanzorosciate (BG), Via Monte Misma n. 11/G, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Riccardo Malvestiti, presso il cui studio in
Curno (BG), Via Bergamo n. 25, ha eletto domicilio.
- convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: come da note scritte depositate il 19/09/2024.
Per la convenuta opposta: come da note scritte depositate il 12/09/2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Pt_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3238/2022 - R.G.
n. 7530/2022, emesso in data 09/11/2022, con cui il Tribunale di Bergamo, su ricorso della sig.ra aveva ingiunto loro di pagare la Controparte_1
somma di euro 6.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo di quanto pattuito dagli ex coniugi e con Parte_1 Controparte_1
scrittura privata sottoscritta il 30/09/2021, rispetto al cui adempimento si era reso garante il sig. padre di ed anch'egli odierno Parte_2 Pt_1
opponente.
Con l'opposizione i contestavano la pretesa creditoria oggetto di PT
ingiunzione lamentando che la sig.ra aveva rilasciato in stato di CP_1
degrado l'immobile già casa familiare, e concessole in uso, quantificando i danni in complessivi euro 14.500,00; chiedevano pertanto la compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243, 2° comma, c.c. dell'importo di euro 6,000 vantato dall'opposta a titolo di ultima tranche dell'assegno divorzile una tantum con il risarcimento dei danni accertati all'immobile. Eccepivano, infine,
l'erroneità dell'importo ingiunto a titolo di interessi di mora, contestando il criterio di liquidazione degli stessi.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, contestando, in particolare, la sussistenza dei danni allegati dagli opponenti ed eccependo la carenza dei presupposti all'applicazione del meccanismo di compensazione di cui all'art. 1243 c.c..
Chiedevano infine il rigetto dell'eccezione di controparte relativa alla definizione degli interessi al tasso legale in luogo di quello moratorio.
La causa, istruita con l'escussione di nove testi e l'interrogatorio formale delle parti, giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine all'uopo assegnato, in esito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
2 Il credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo non è contestato dagli odierni opponenti.
Essi infatti si sono limitati a contestarne l'esigibilità ritenendo di poter opporre in compensazione il proprio controcredito vantato nei confronti della ricorrente per danni dalla stessa cagionati nell'immobile di proprietà di fino alla data del rilascio. Controparte_2
L'importo dunque di euro 6.000 indicato come dovuto a titolo di residua una tantum secondo gli accordi di cui al punto 1-b della scrittura privata in data
30.9.2021 non è posto in dubbio.
La mera contestazione dell'importo richiesto e già pagato per interessi legali non è stata reiterata al fine di ottenere la riduzione del debito, né è stata infatti precisata nello specifico quantum. nega invece decisamente il credito asseritamente vantato da Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni subiti per avere la stessa Parte_1
asportato dalla casa, già coniugale, e goduta sino almeno al 30.6.2022, alcuni beni (quali la macchina per il caffè e l'aspirapolvere), aver rovinato suppellettili e mobili, aver lasciato in completo abbandono il prato del giardino ed aver abbandonato in loco molti rifiuti. Con riferimento a tali assunti gli opponenti hanno prodotto in giudizio alcuni preventivi di spesa relativi alle riparazioni resesi necessarie.
La difesa si articola sostanzialmente in base a tre motivi. Il primo riguarda la preesistenza dei deterioramenti rispetto al momento in cui la casa è stata lasciata dal in uso alla moglie;
il secondo indica l'accesso esercitato PT
anche da parte del marito all'immobile senza che mai peraltro venisse contestato alcunchè; infine i presupposti per la compensazione delle
3 reciproche poste non sussisterebbe non essendo il credito degli opponenti certo, liquido ed esigibile.
L'istruttoria esperita ha consentito di escludere l'asportazione di beni da parte della convenuta: nessun capitolo di prova è stato formulato nelle memorie istruttorie sul punto.
Il danneggiamento dei mobili (tessuto del divano e di alcune sedie, una persiana e zanzariera) ad opera della seguito dell'uscita del marito CP_1
dalla casa non è rimasto invece provato. Ed infatti il teste Testimone_1
padre dell'opposta, ha escluso che all'atto del rilascio dell'abitazione da parte della figlia vi fossero mobili danneggiati ed ha ricordato, in particolare, che le sedie erano già rovinate da tempo, mentre ha riferito che una zanzariera era stata danneggiata dall'accesso dei cani che vivevano con i due ragazzi e che,infine, una persiana si era rotta a seguito di un forte temporale già prima che i due si lasciassero.
Il teste , convivente della ha negato che il divano si fosse Tes_2 CP_1
rovinato, mentre ha ricordato che il tessuto in ecopelle di alcune sedie era danneggiato da tempo perché usurato.
La teste divenuta compagna del dopo la fine della relazione Tes_3 PT
con la ha riferito che dopo la riconsegna delle chiavi nel giugno CP_1
2022 effettivamente il divano era sfondato, le sedie da pranzo rovinate, la zanzariera, una persiana ed un mobile della taverna danneggiati. Tuttavia, la non ha potuto aggiungere alcunchè in merito allo stato della casa Tes_3
prima del rilascio da parte del PT
, amico di entrambi benchè ormai frequentante soltanto la Persona_1
ha ricordato che nell'abitazione non vi erano particolari danni;
così CP_1
4 anch'essa amica di entrambi, non ha ricordato alcuno Testimone_4
specifico danno. Così pure l'amico comune CP_3
Il fratello di , pur ricordano che dopo il rilascio Controparte_2 Per_2
dell'abitazione da parte della aveva riscontrato i danneggiamenti CP_1
indicati in atti, non ha saputo riferire quale fosse lo stato dei beni allorchè
viveva ancora lì. Pt_1
ha riferito che la zanzariera e la persiana si erano rotte già Parte_3
quando i due vivevano insieme e che il padre dell'opposta si era interessato del relativo aggiustamento;
la stessa ha ricordato altresì che le sedie erano già rovinate prima che della casa facesse uso esclusivo la sorella.
Infine, tutti testi escussi hanno riferito che all'atto della riconsegna delle chiavi l'erba del giardino esterno era secca e che tuttavia vi erano state ordinanze comunali limitanti l'irrigazione durante quei mesi.
Si osserva allora che non essendovi adeguata prova dello stato dell'immobile all'atto in cui la ha iniziato a vivervi senza il deve CP_1 PT
presumersi che tale stato fosse di normale uso. Tuttavia, deve darsi rilievo alle testimonianze che hanno indicato che la persiana e la zanzariera erano già
rotte in precedenza atteso che, diversamente il marito avrebbe contestato immediatamente alla moglie, il danno provocato (dato che, pacificamente, il si recava occasionalmente presso l'abitazione per incontrare i cani CP_2
accedendo liberamente all'immobile). Peraltro, a fronte di tali testimonianze, gli altri testi escussi non hanno affermato con sicurezza l'assenza di danni allorchè i due giovani convivevano.
Così pure può dirsi per le sedie ed il divano che certamente erano state usate nel tempo e si erano usurate.
5 Quanto invece al prato, certamente ammalorato a detta di tutti i i testi escussi, parte opposta non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di specifiche ordinanze limitative della possibilità di irrigare il giardino tali da impedirne una minima manutenzione.
Si osserva tuttavia che dei costi asseritamente sopportati dal per PT
risistemare la predetta area non è stata fornita in atti alcuna prova né documentale né orale, né richiesta c.t.u. estimativa.
Così pure nessun costo è stato documentato per l'asportazione di immondizia od altri beni non asportati dalla CP_1
Né s ritiene possibile ricorrere ad una liquidazione equitativa di tali ultime due voci di danno atteso che non vi è neppure in atti la prova di chi abbia provveduto al ripristino del prato ed all'asportazione dei beni da eliminare e del motivo per il quale non sia stata data evidenza documentale degli esborsi eventualmente effettuati.
Il controcredito vantato dunque non può né essere integralmente riconosciuto né tanto meno è provato in atti.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Atteso l'intervenuto pagamento nelle more del giudizio del credito reclamato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tuttavia, attesa l'infondatezza dell'opposizione le spese processuali della fase monitoria, come già ivi liquidate, devono essere confermate a carico degli opponenti in solido.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro
5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge devono essere rifuse dagli opponenti in solido all'opposta.
6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'opposizione;
2) dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo ingiunto nelle more del giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese processuali della fase monitoria già liquidate in euro 700 per compensi,145 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, costo di notifica ed esborsi di registrazione, laddove non già corrisposte;
4) condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese processuali della presente fase liquidate in euro 5.077 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 7.2.2025.
Il Giudice
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