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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3148/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
Dott. ing. Mambretti Stefano Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il 14.11.2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via San Giovanni Parte_1 C.F._1
Sul Muro N. 18, Milano, presso lo studio dell'avv. BRUNO BIANCHI (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da delega in atti. C.F._2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato (C.F. ) presso la quale è elettivamente domiciliata in Via P.IVA_2
Freguglia N. 1, Milano,
RESISTENTE
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale del 25.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto:
1 Nel merito:
- accertare e dichiarare che la striscia di terreno, sita nel Comune di Ello (LC), identificato al mappale 2596, ex cavo di derivazione, non assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica, non è più appartenente al IO Pubblico dello Stato, bensì al patrimonio disponibile dello Stato;
- accertare che il sig. , ha esercitato e mantenuto il possesso esclusivo continuato Parte_1 pluriventennale uti dominus della sopra meglio specificata area, ubicata nel Comune di Ello, adiacente il proprio compendio immobiliare e, per l'effetto, dichiarare il trasferimento della proprietà a favore del medesimo per intervenuta usucapione, ex artt. 1146 e 1158 c.c., a far data dal primo giorno in cui lo stesso ha iniziato a possedere l'area in questione;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione della sentenza accertante l'intervenuta usucapione a favore del sig. Giudici Angelo, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
A) Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti:
1) Vero che a far data dal 1920, la famiglia ed ora il sig. ha ininterrottamente Pt_1 Parte_1 proseguito, e tuttora prosegue, nel possesso ed utilizzo a fini privati della superficie, identificata al mappale 2596, senza alcuna contestazione od opposizione da parte dell' (docc. Controparte_1
7, 8 e 9 allegati a mem. 2 di parte attrice - fascicolo n.r.g. 1848/2023 Trib. Lecco).
2) Vero che la famiglia Giudici ed attualmente il signor occupa di fatto ed in via Pt_1 Pt_1 esclusiva, continuata e pacifica, una striscia di terreno sita nel Comune di Ello (LC), identificato al mappale 2596, ex cavo di derivazione, non più in essere dagli anni 60, come certificato anche dall'U.T.C. in data 08.06.1999 (docc. 7, 8, 9 e 11 allegati a mem. 2 di parte attrice – fascicolo n.r.g.
1848/2023 Trib. Lecco).
3) Vero che la derivazione di acqua dal “Rio di Ello” risale al 1570, per alimentare un vecchio mulino ad acqua per la macina del grano, posizionato nel fabbricato denominato “Pressacco”, ora di proprietà del sig. . Parte_1
4) Vero che detto mulino cessava di essere in funzione sin dai primi anni del 1900 (doc. 10 allegato
a mem. 2 di parte attrice - fascicolo n.r.g. 1848/2023 Trib. Lecco).
5) Vero che una parte del sedime del fossato/canale in parola veniva soppresso e chiuso negli anni
30, nel tratto dal mappale n. 188 (ora mappale 1514) fino all'immissione del “Rio di Ello” al mappale n. 184.
6) Vero che dal 1960 la derivazione di fatto è stata dismessa ed il sedime del fossato/ canale è stato interamente eliminato (docc. 8, 9 allegati a mem. 2 di parte attrice - fascicolo n.r.g. 1848/2023 Trib.
Lecco).
7) Vero che a seguito di un riordino fondiario eseguito nel Comune di Ello da parte dell'
[...]
, si è proceduto a frazionare il sedime della derivazione non più Controparte_2 in essere ed alla verifica/accorpamento delle proprietà private attribuendo allo stesso il numero di mappale 2596 (doc. 7 allegato a mem. 2 di parte attrice - fascicolo n.r.g. 1848/2023 Trib. Lecco).
Si indicano a testi:
2 1) sig. , residente in [...]; Testimone_1
2) sig. Arch. , residente in [...]. Testimone_2
B) Occorrendo, si chiede inoltre l'ammissione di C.T.U. finalizzata ad accertare, attraverso rilevamenti, ispezioni e verifiche, tenuto conto dei documenti agli atti e delle alterazioni dello stato dei luoghi avvenute che l'area oggetto di causa, a seguito dei mutamenti naturali intervenuti, da diversi decenni, ovvero quanto meno dagli anni '60, risulta aver perso il carattere demaniale, non venendo più utilizzata per finalità pubbliche ed idrauliche, bensì per uso di privati.
PER AGENZIA DEL DEMANIO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiecti, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e prescritte;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. conveniva avanti il Tribunale di Lecco l' , chiedendo: Parte_1 Controparte_1
-di accertare e dichiarare che la striscia di terreno, sita nel Comune di Ello (LC), identificato nel mappale 2596, ex cavo di derivazione, appartiene al patrimonio disponibile dello Stato e non più al
, non assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica;
Controparte_3
-di accertare l'esercizio e il possesso esclusivo del sig. per una durata pluriventennale Parte_1 uti dominus di suddetta area adiacente il proprio compendio immobiliare nonché il trasferimento della proprietà in suo favore per intervenuta usucapione, ex art. 1146 e 1158 c.c., a far data dal primo giorno in cui lo stesso ha esercitato il possesso sull'area in questione;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione della sentenza, con la quale si accerta l'intervenuta usucapione in favore del sig. Giudici Angelo, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
L' , regolarmente costituitasi, nell'opporsi fermamente alla domanda di Controparte_1
Giudice, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza del Giudice ordinario adito per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertendosi in materia di demanio idrico – come implicitamente riconosciuto dallo stesso attore – rientrante nella competenza esclusiva del
T.R.A.P. ai sensi dell'art. 140 T.U. n. 1775 del 1933.
2. Il Tribunale di Lecco, ritenuta la natura demaniale del bene oggetto di causa, con ordinanza del
21.06.2024, dichiarava la propria incompetenza in favore del fissando il termine di tre mesi CP_4 dalla notifica dell'ordinanza per la riassunzione del processo.
A seguito di detta ordinanza, comunicata in data 28.06.2024, procedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio per la sua prosecuzione del giudizio, notificando il ricorso introduttivo all' con cui reiterava le domande sopra riportate. Controparte_1
3. Il ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva in fatto:
3 - di occupare di fatto ed in via esclusiva, continuata e pacifica, una striscia di terreno di proprietà del
IO Pubblico dello Stato, sita nel Comune di Ello (LC), identificato al mappale 2596, ex cavo di derivazione;
- che la derivazione di acqua dal “Rio di Ello” -risalente al 1570 e nata per alimentare un vecchio mulino ad acqua-, non è più funzionante dai primi anni del 1900 ed una parte del sedime/fossato è stata chiusa (nel tratto dal mappale 188 sino all'immissione del Rio di Ello al mappale 184);
-che dal 1960 la derivazione di fatto è stata dismessa, il sedime del fossato/canale è stato interamente eliminato;
- che nell'ottobre 1999 è stata avanzata richiesta di sdemanializzazione del sedime del cavo di derivazione in questione senza alcun esito;
- che, quindi, la striscia di terreno in oggetto ha perso da tempo immemore la propria demanialità a seguito del venir meno della sua originaria attitudine ad assolvere alla funzione pubblica, così da poter essere ricompresa al più nel patrimonio disponibile dello Stato, con conseguente possibilità di divenire oggetto di usucapione.
- che, nel caso di specie, la perdita della funzione pubblica del bene in oggetto è anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 37/1994, che ha escluso la sclassificazione tacita dei beni del demanio idrico,
e poichè tale norma non ha efficacia retroattiva deve ritenersi possibile la sdemanializzazione tacita intervenuta nel periodo precedente;
- che non potrebbe neppure parlarsi di demanio idrico ricorrendo un'ipotesi di sdemanializzazione tacita (avvenuta, come detto, in epoca ampiamente antecedente all'entrata in vigore della L. n.
37/1994, modificatrice degli articoli 946 e 947 c.c.), essendo la cessazione della demanialità conseguenza naturale della perdita dell'attitudine del bene ad assolvere funzioni di uso pubblico, con il conseguente passaggio dello stesso alla categoria dei beni disponibili dello Stato ed il relativo assoggettamento al regime della proprietà privata.
Pertanto, poiché – in tesi- la striscia di terreno in oggetto risulterebbe compiutamente integrata con la proprietà privata facente capo all'attore e non sortisce più alcuna utilità pubblica, essendo deputata, ormai da tempo, ad un uso esclusivamente privato, il ricorrente sosteneva di avere interesse a vedere accertato e dichiarato il trasferimento dell'area in suo favore, per intervenuta usucapione ex art. 1158
c.c., stante il prolungato possesso ventennale continuato su detto terreno da lui esercitato.
4. L (di seguito anche solo , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 CP_1 della domanda per assoluta indeterminatezza, atteso che Giudici non aveva indicato esattamente neppure il periodo di tempo in cui avrebbe esercitato il possesso continuato e ininterrotto del terreno,
e ne eccepiva l'inammissibilità, attesa la natura demaniale del bene oggetto di causa, come risulta anche da visura catastale, e la conseguente sua inusucapibilità; sottolineava l' , Controparte_1 non potrebbe essersi determinato neppure l'acquisto originario per la modifica/soppressione del corso d'acqua da tempo risalente ad epoca anteriore alla L. 37/1994, atteso che tale modifica sarebbe stata determinata da un intervento antropico e non da cause naturali;
inoltre, del tutto esclusa ai sensi
4 dell'art. 947 comma 3 c.c. la possibilità di una sdemanializzazione tacita dell'area in oggetto, trattandosi di demanio idrico.
In ogni caso, proseguiva il IO, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi in astratto possibile la sdemanializzazione dell'area de qua, mancherebbe comunque l'indispensabile atto formale della pubblica amministrazione che determini il venir meno della demanialità e dichiari espressamente il passaggio del bene dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, secondo l'espresso dettato dell'art. 829 c.c.
Pertanto, in assenza di un provvedimento espresso della pubblica amministrazione, inequivocabilmente rivolto alla dismissione del bene alla sfera del demanio e al suo passaggio al patrimonio disponibile, secondo la resistente, sarebbe esclusa la possibile sdemanializzazione del terreno.
Aggiungeva il come non sia invocabile nel caso di specie neppure la c.d. CP_1 sdemanializzazione implicita/tacita, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata, richiederebbe comunque un comportamento positivo, chiaro ed espressione di volontà univoca di dismissione del bene da parte della Pubblica Amministrazione, non riscontrabile nella mera inerzia o nella mera mancanza di uso del bene.
Da ultimo la resistente sottolineava come, in ogni caso, manchino nel caso di specie tutti i presupposti dell'invocata usucapione, osservando che parte ricorrente non ha allegato, prima che dimostrato, di aver esercitato sull'area oggetto di causa il possesso utile ai fini dell'usucapione - che, come noto, deve essere continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, e non equivoco - né tantomeno la componente soggettiva del possesso (il cd. cd. animus rem sibi habendi), nè tale lacuna può essere colmata dalle prove richieste, tutte inammissibili a fronte dell'indeterminatezza delle allegazioni e genericità dei capitoli di prova formulati.
5. Così instaurato il contraddittorio, previa concessione dei termini per la precisazione delle domande e la formulazione dei mezzi istruttori, all'udienza dell'8/04/2025, nonostante l'espressa richiesta di chiarimenti da parte del Giudice delegato, parte ricorrente nulla replicava all'eccezione sollevata nella memoria di replica dall' laddove veniva sottolineato che, contrariamente agli Controparte_1 assunti di parte ricorrente secondo cui la striscia di terreno oggetto di giudizio risulterebbe compitamente integrata con la proprietà privata facente capo allo stesso Giudici, dalla visura catastale e dalle ortofoto esplicative (prodotte come doc. 1) risulta che il ricorrente sia Parte_1 proprietario/usufruttuario “di ben poca e marginale parte dei cespiti lambiti o attraversati dal canale” (in giallo nell'immagine riportata a pag. 7 della memoria) asseritamente dismesso, denominato “Rio Ello”, eccependo inoltre la fuorvianza delle planimetrie depositate dal ricorrente
(sub doc. 7) in cui sono riportati i beni di proprietà della “famiglia Giudici” e non solo i beni di proprietà e/o asseritamente posseduti dal solo ricorrente . Parte_1
Senza espletamento di alcuna attività istruttoria, attesa la ritenuta inammissibilità delle prove orali dedotte, vertenti su circostanze genericamente dedotte, senza specificazione dei fatti e dell'arco temporale di riferimento, ovvero contenenti valutazioni non demandabili ai testi, nonché della chiesta
5 CTU (esplorativa), il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione avanti al Collegio, tenutasi in occasione dell'udienza del 25.6.2025.
***
6. Il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Il ricorso proposto è ai limiti dell'inammissibilità, atteso che non ha allegato Parte_1 specificamente gli elementi fattuali a riprova del dedotto possesso ininterrotto della striscia di terreno, individuata del tutto genericamente come quella al mappale 2596, “su cui insisteva l'ex cavo derivazione”, non solo omettendo qualsiasi riferimento alla propria titolarità di un diritto reale sui terreni asseritamente incorporanti o lambenti la fascia terreno, ma altresì omettendo di indicare e provare l'esistenza del potere di fatto asseritamente esplicato sulla fascia di terreno quale presupposto imprescindibile dell'invoca usucapione e di indicare puntualmente il periodo a decorrere dal quale sarebbe iniziato tale personale potere sul terreno di cui reclama l'intervenuto acquisto.
7. Ma più a monte, la domanda azionata è palesemente infondata atteso che dallo stesso incipit del ricorso introduttivo emerge pacificamente che l'oggetto del giudizio attiene alla richiesta di usucapione di una striscia di terreno di proprietà del IO , ex cavo di Controparte_3 derivazione d'acqua del “Rio di Ello” che, in tesi, avrebbe perso da tempo immemore la sua attitudine ad assolvere ad una funzione pubblica divenendo di fatto parte del patrimonio disponibile dello Stato
e, come tale, usucapibile dal privato, quale è Giudici, per essere ormai la striscia di terreno compiutamente integrata con la proprietà privata del ricorrente.
Premesso che la distinzione tra i beni pubblici e i beni privati non discrimina due categorie concettuali di proprietà, ma soltanto due categorie giuridiche di beni, la prima delle quali presenta un peculiare regime giuridico (inalienabilità, inusucapibilità, vincolo di destinazione per i beni pubblici appartenenti a privati, ecc.), la pretesa del Giudici è contraria alle norme di legge e alla consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, a prescindere dal fatto che la perdita di funzione pubblica del bene si sia verificata prima della riforma del 1994.
Sul punto la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 23564 del 23/09/2019 ha, infatti, affermato: “Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e, in quanto tali, sono demaniali in forza dell'art. 822, comma 1, c.c. Esse, dunque, per loro natura non sono suscettibili di usucapione, a nulla rilevando che l'usucapione sia giunta a maturazione prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, atteso che il diritto d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di beni demaniali”.
La demanialità ex lege di tutti i corsi d'acqua, anche sotterranei, era stata in precedenza affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza SSUU n. 18215 del 17/09/2015, laddove aveva affermato il principio che “Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche ai sensi dell'art. 1 della l. n.
36 del 1994, sicché, tranne particolari categorie oggetto di disciplina speciale, esse rientrano nel
6 demanio idrico e sono incommerciabili, a prescindere dalla loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse”.
8. L'impossibilità giuridica di usucapire la striscia di terreno demaniale non può essere superata neppure con il richiamo operato dal ricorrente alla cd. “sdemanializzazione tacita” del bene, atteso che secondo la prospettazione della parte dovrebbe ricollegarsi “al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene” ed al comportamento inerte della PA.
L'assunto è sconfessato dal consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale la condizione di sdemanializzazione implicita del bene può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, nel caso di specie assenti;
“né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo”. (Cfr. Cass. Sent. n. 14269 del 23/05/2023).
Stesso principio è stato espresso dalla Cassazione a Sez. U, con la Sentenza n. 12062 del 29/05/2014 in materia di demanio idrico, secondo la quale: “Nel regime anteriore a quello introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.”
9. In conclusione, la sdemanializzazione dei beni del demanio e, in particolare, del demanio idrico, non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici di natura idrica. Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.
La ritenuta impossibilità giuridica di usucapire il bene demaniale determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione, oltre che l'irrilevanza di qualsiasi attività istruttoria.
10. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso proposto da va integralmente Parte_1 rigettato con conseguente condanna del ricorrente, totalmente soccombente, alla rifusione in favore
7 della resistente delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in Controparte_1 relazione al valore indeterminato della controversia, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/22, attesa la media complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della sola trattazione liquidata nei minimi in assenza di effettiva attività istruttoria, in complessivi € 8.991,00 ( di cui € 2.127,00 per la fase di studio;
€ 1.416,00 per la fase introduttiva;
€
1.869,00 per la fase di trattazione;
€ 3.579,00 per la fase decisionale), oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, pronunciando sul ricorso introdotto da contro l' , ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta tutte le domande;
2. condanna alla rifusione a favore dell' delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 liquidate nell'importo di complessivi Euro 8.991,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere rel. est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
Dott. ing. Mambretti Stefano Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il 14.11.2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via San Giovanni Parte_1 C.F._1
Sul Muro N. 18, Milano, presso lo studio dell'avv. BRUNO BIANCHI (C.F.
), che lo rappresenta e difende come da delega in atti. C.F._2
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato (C.F. ) presso la quale è elettivamente domiciliata in Via P.IVA_2
Freguglia N. 1, Milano,
RESISTENTE
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, causa assunta in decisione all'udienza collegiale del 25.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto:
1 Nel merito:
- accertare e dichiarare che la striscia di terreno, sita nel Comune di Ello (LC), identificato al mappale 2596, ex cavo di derivazione, non assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica, non è più appartenente al IO Pubblico dello Stato, bensì al patrimonio disponibile dello Stato;
- accertare che il sig. , ha esercitato e mantenuto il possesso esclusivo continuato Parte_1 pluriventennale uti dominus della sopra meglio specificata area, ubicata nel Comune di Ello, adiacente il proprio compendio immobiliare e, per l'effetto, dichiarare il trasferimento della proprietà a favore del medesimo per intervenuta usucapione, ex artt. 1146 e 1158 c.c., a far data dal primo giorno in cui lo stesso ha iniziato a possedere l'area in questione;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione della sentenza accertante l'intervenuta usucapione a favore del sig. Giudici Angelo, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
A) Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti:
1) Vero che a far data dal 1920, la famiglia ed ora il sig. ha ininterrottamente Pt_1 Parte_1 proseguito, e tuttora prosegue, nel possesso ed utilizzo a fini privati della superficie, identificata al mappale 2596, senza alcuna contestazione od opposizione da parte dell' (docc. Controparte_1
7, 8 e 9 allegati a mem. 2 di parte attrice - fascicolo n.r.g. 1848/2023 Trib. Lecco).
2) Vero che la famiglia Giudici ed attualmente il signor occupa di fatto ed in via Pt_1 Pt_1 esclusiva, continuata e pacifica, una striscia di terreno sita nel Comune di Ello (LC), identificato al mappale 2596, ex cavo di derivazione, non più in essere dagli anni 60, come certificato anche dall'U.T.C. in data 08.06.1999 (docc. 7, 8, 9 e 11 allegati a mem. 2 di parte attrice – fascicolo n.r.g.
1848/2023 Trib. Lecco).
3) Vero che la derivazione di acqua dal “Rio di Ello” risale al 1570, per alimentare un vecchio mulino ad acqua per la macina del grano, posizionato nel fabbricato denominato “Pressacco”, ora di proprietà del sig. . Parte_1
4) Vero che detto mulino cessava di essere in funzione sin dai primi anni del 1900 (doc. 10 allegato
a mem. 2 di parte attrice - fascicolo n.r.g. 1848/2023 Trib. Lecco).
5) Vero che una parte del sedime del fossato/canale in parola veniva soppresso e chiuso negli anni
30, nel tratto dal mappale n. 188 (ora mappale 1514) fino all'immissione del “Rio di Ello” al mappale n. 184.
6) Vero che dal 1960 la derivazione di fatto è stata dismessa ed il sedime del fossato/ canale è stato interamente eliminato (docc. 8, 9 allegati a mem. 2 di parte attrice - fascicolo n.r.g. 1848/2023 Trib.
Lecco).
7) Vero che a seguito di un riordino fondiario eseguito nel Comune di Ello da parte dell'
[...]
, si è proceduto a frazionare il sedime della derivazione non più Controparte_2 in essere ed alla verifica/accorpamento delle proprietà private attribuendo allo stesso il numero di mappale 2596 (doc. 7 allegato a mem. 2 di parte attrice - fascicolo n.r.g. 1848/2023 Trib. Lecco).
Si indicano a testi:
2 1) sig. , residente in [...]; Testimone_1
2) sig. Arch. , residente in [...]. Testimone_2
B) Occorrendo, si chiede inoltre l'ammissione di C.T.U. finalizzata ad accertare, attraverso rilevamenti, ispezioni e verifiche, tenuto conto dei documenti agli atti e delle alterazioni dello stato dei luoghi avvenute che l'area oggetto di causa, a seguito dei mutamenti naturali intervenuti, da diversi decenni, ovvero quanto meno dagli anni '60, risulta aver perso il carattere demaniale, non venendo più utilizzata per finalità pubbliche ed idrauliche, bensì per uso di privati.
PER AGENZIA DEL DEMANIO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiecti, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e prescritte;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari;
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. conveniva avanti il Tribunale di Lecco l' , chiedendo: Parte_1 Controparte_1
-di accertare e dichiarare che la striscia di terreno, sita nel Comune di Ello (LC), identificato nel mappale 2596, ex cavo di derivazione, appartiene al patrimonio disponibile dello Stato e non più al
, non assolvendo ad alcuna funzione idraulica e/o pubblica;
Controparte_3
-di accertare l'esercizio e il possesso esclusivo del sig. per una durata pluriventennale Parte_1 uti dominus di suddetta area adiacente il proprio compendio immobiliare nonché il trasferimento della proprietà in suo favore per intervenuta usucapione, ex art. 1146 e 1158 c.c., a far data dal primo giorno in cui lo stesso ha esercitato il possesso sull'area in questione;
- ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione della sentenza, con la quale si accerta l'intervenuta usucapione in favore del sig. Giudici Angelo, con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità.
L' , regolarmente costituitasi, nell'opporsi fermamente alla domanda di Controparte_1
Giudice, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza del Giudice ordinario adito per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertendosi in materia di demanio idrico – come implicitamente riconosciuto dallo stesso attore – rientrante nella competenza esclusiva del
T.R.A.P. ai sensi dell'art. 140 T.U. n. 1775 del 1933.
2. Il Tribunale di Lecco, ritenuta la natura demaniale del bene oggetto di causa, con ordinanza del
21.06.2024, dichiarava la propria incompetenza in favore del fissando il termine di tre mesi CP_4 dalla notifica dell'ordinanza per la riassunzione del processo.
A seguito di detta ordinanza, comunicata in data 28.06.2024, procedeva alla Parte_1 riassunzione del giudizio per la sua prosecuzione del giudizio, notificando il ricorso introduttivo all' con cui reiterava le domande sopra riportate. Controparte_1
3. Il ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva in fatto:
3 - di occupare di fatto ed in via esclusiva, continuata e pacifica, una striscia di terreno di proprietà del
IO Pubblico dello Stato, sita nel Comune di Ello (LC), identificato al mappale 2596, ex cavo di derivazione;
- che la derivazione di acqua dal “Rio di Ello” -risalente al 1570 e nata per alimentare un vecchio mulino ad acqua-, non è più funzionante dai primi anni del 1900 ed una parte del sedime/fossato è stata chiusa (nel tratto dal mappale 188 sino all'immissione del Rio di Ello al mappale 184);
-che dal 1960 la derivazione di fatto è stata dismessa, il sedime del fossato/canale è stato interamente eliminato;
- che nell'ottobre 1999 è stata avanzata richiesta di sdemanializzazione del sedime del cavo di derivazione in questione senza alcun esito;
- che, quindi, la striscia di terreno in oggetto ha perso da tempo immemore la propria demanialità a seguito del venir meno della sua originaria attitudine ad assolvere alla funzione pubblica, così da poter essere ricompresa al più nel patrimonio disponibile dello Stato, con conseguente possibilità di divenire oggetto di usucapione.
- che, nel caso di specie, la perdita della funzione pubblica del bene in oggetto è anteriore all'entrata in vigore della Legge n. 37/1994, che ha escluso la sclassificazione tacita dei beni del demanio idrico,
e poichè tale norma non ha efficacia retroattiva deve ritenersi possibile la sdemanializzazione tacita intervenuta nel periodo precedente;
- che non potrebbe neppure parlarsi di demanio idrico ricorrendo un'ipotesi di sdemanializzazione tacita (avvenuta, come detto, in epoca ampiamente antecedente all'entrata in vigore della L. n.
37/1994, modificatrice degli articoli 946 e 947 c.c.), essendo la cessazione della demanialità conseguenza naturale della perdita dell'attitudine del bene ad assolvere funzioni di uso pubblico, con il conseguente passaggio dello stesso alla categoria dei beni disponibili dello Stato ed il relativo assoggettamento al regime della proprietà privata.
Pertanto, poiché – in tesi- la striscia di terreno in oggetto risulterebbe compiutamente integrata con la proprietà privata facente capo all'attore e non sortisce più alcuna utilità pubblica, essendo deputata, ormai da tempo, ad un uso esclusivamente privato, il ricorrente sosteneva di avere interesse a vedere accertato e dichiarato il trasferimento dell'area in suo favore, per intervenuta usucapione ex art. 1158
c.c., stante il prolungato possesso ventennale continuato su detto terreno da lui esercitato.
4. L (di seguito anche solo , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 CP_1 della domanda per assoluta indeterminatezza, atteso che Giudici non aveva indicato esattamente neppure il periodo di tempo in cui avrebbe esercitato il possesso continuato e ininterrotto del terreno,
e ne eccepiva l'inammissibilità, attesa la natura demaniale del bene oggetto di causa, come risulta anche da visura catastale, e la conseguente sua inusucapibilità; sottolineava l' , Controparte_1 non potrebbe essersi determinato neppure l'acquisto originario per la modifica/soppressione del corso d'acqua da tempo risalente ad epoca anteriore alla L. 37/1994, atteso che tale modifica sarebbe stata determinata da un intervento antropico e non da cause naturali;
inoltre, del tutto esclusa ai sensi
4 dell'art. 947 comma 3 c.c. la possibilità di una sdemanializzazione tacita dell'area in oggetto, trattandosi di demanio idrico.
In ogni caso, proseguiva il IO, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi in astratto possibile la sdemanializzazione dell'area de qua, mancherebbe comunque l'indispensabile atto formale della pubblica amministrazione che determini il venir meno della demanialità e dichiari espressamente il passaggio del bene dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, secondo l'espresso dettato dell'art. 829 c.c.
Pertanto, in assenza di un provvedimento espresso della pubblica amministrazione, inequivocabilmente rivolto alla dismissione del bene alla sfera del demanio e al suo passaggio al patrimonio disponibile, secondo la resistente, sarebbe esclusa la possibile sdemanializzazione del terreno.
Aggiungeva il come non sia invocabile nel caso di specie neppure la c.d. CP_1 sdemanializzazione implicita/tacita, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata, richiederebbe comunque un comportamento positivo, chiaro ed espressione di volontà univoca di dismissione del bene da parte della Pubblica Amministrazione, non riscontrabile nella mera inerzia o nella mera mancanza di uso del bene.
Da ultimo la resistente sottolineava come, in ogni caso, manchino nel caso di specie tutti i presupposti dell'invocata usucapione, osservando che parte ricorrente non ha allegato, prima che dimostrato, di aver esercitato sull'area oggetto di causa il possesso utile ai fini dell'usucapione - che, come noto, deve essere continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, e non equivoco - né tantomeno la componente soggettiva del possesso (il cd. cd. animus rem sibi habendi), nè tale lacuna può essere colmata dalle prove richieste, tutte inammissibili a fronte dell'indeterminatezza delle allegazioni e genericità dei capitoli di prova formulati.
5. Così instaurato il contraddittorio, previa concessione dei termini per la precisazione delle domande e la formulazione dei mezzi istruttori, all'udienza dell'8/04/2025, nonostante l'espressa richiesta di chiarimenti da parte del Giudice delegato, parte ricorrente nulla replicava all'eccezione sollevata nella memoria di replica dall' laddove veniva sottolineato che, contrariamente agli Controparte_1 assunti di parte ricorrente secondo cui la striscia di terreno oggetto di giudizio risulterebbe compitamente integrata con la proprietà privata facente capo allo stesso Giudici, dalla visura catastale e dalle ortofoto esplicative (prodotte come doc. 1) risulta che il ricorrente sia Parte_1 proprietario/usufruttuario “di ben poca e marginale parte dei cespiti lambiti o attraversati dal canale” (in giallo nell'immagine riportata a pag. 7 della memoria) asseritamente dismesso, denominato “Rio Ello”, eccependo inoltre la fuorvianza delle planimetrie depositate dal ricorrente
(sub doc. 7) in cui sono riportati i beni di proprietà della “famiglia Giudici” e non solo i beni di proprietà e/o asseritamente posseduti dal solo ricorrente . Parte_1
Senza espletamento di alcuna attività istruttoria, attesa la ritenuta inammissibilità delle prove orali dedotte, vertenti su circostanze genericamente dedotte, senza specificazione dei fatti e dell'arco temporale di riferimento, ovvero contenenti valutazioni non demandabili ai testi, nonché della chiesta
5 CTU (esplorativa), il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione avanti al Collegio, tenutasi in occasione dell'udienza del 25.6.2025.
***
6. Il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Il ricorso proposto è ai limiti dell'inammissibilità, atteso che non ha allegato Parte_1 specificamente gli elementi fattuali a riprova del dedotto possesso ininterrotto della striscia di terreno, individuata del tutto genericamente come quella al mappale 2596, “su cui insisteva l'ex cavo derivazione”, non solo omettendo qualsiasi riferimento alla propria titolarità di un diritto reale sui terreni asseritamente incorporanti o lambenti la fascia terreno, ma altresì omettendo di indicare e provare l'esistenza del potere di fatto asseritamente esplicato sulla fascia di terreno quale presupposto imprescindibile dell'invoca usucapione e di indicare puntualmente il periodo a decorrere dal quale sarebbe iniziato tale personale potere sul terreno di cui reclama l'intervenuto acquisto.
7. Ma più a monte, la domanda azionata è palesemente infondata atteso che dallo stesso incipit del ricorso introduttivo emerge pacificamente che l'oggetto del giudizio attiene alla richiesta di usucapione di una striscia di terreno di proprietà del IO , ex cavo di Controparte_3 derivazione d'acqua del “Rio di Ello” che, in tesi, avrebbe perso da tempo immemore la sua attitudine ad assolvere ad una funzione pubblica divenendo di fatto parte del patrimonio disponibile dello Stato
e, come tale, usucapibile dal privato, quale è Giudici, per essere ormai la striscia di terreno compiutamente integrata con la proprietà privata del ricorrente.
Premesso che la distinzione tra i beni pubblici e i beni privati non discrimina due categorie concettuali di proprietà, ma soltanto due categorie giuridiche di beni, la prima delle quali presenta un peculiare regime giuridico (inalienabilità, inusucapibilità, vincolo di destinazione per i beni pubblici appartenenti a privati, ecc.), la pretesa del Giudici è contraria alle norme di legge e alla consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, a prescindere dal fatto che la perdita di funzione pubblica del bene si sia verificata prima della riforma del 1994.
Sul punto la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 23564 del 23/09/2019 ha, infatti, affermato: “Ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e, in quanto tali, sono demaniali in forza dell'art. 822, comma 1, c.c. Esse, dunque, per loro natura non sono suscettibili di usucapione, a nulla rilevando che l'usucapione sia giunta a maturazione prima dell'entrata in vigore della menzionata legge, atteso che il diritto d'azione (nella specie, il diritto dell'usucapente al riscontro giudiziale dell'acquisto a titolo originario) postula che l'ordinamento contempli in astratto la pretesa sostanziale che si intende azionare, laddove tale astratta prefigurazione deve escludersi con riferimento all'usucapione di beni demaniali”.
La demanialità ex lege di tutti i corsi d'acqua, anche sotterranei, era stata in precedenza affermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza SSUU n. 18215 del 17/09/2015, laddove aveva affermato il principio che “Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche ai sensi dell'art. 1 della l. n.
36 del 1994, sicché, tranne particolari categorie oggetto di disciplina speciale, esse rientrano nel
6 demanio idrico e sono incommerciabili, a prescindere dalla loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse”.
8. L'impossibilità giuridica di usucapire la striscia di terreno demaniale non può essere superata neppure con il richiamo operato dal ricorrente alla cd. “sdemanializzazione tacita” del bene, atteso che secondo la prospettazione della parte dovrebbe ricollegarsi “al realizzarsi del fatto della perdita della destinazione pubblica del bene” ed al comportamento inerte della PA.
L'assunto è sconfessato dal consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale la condizione di sdemanializzazione implicita del bene può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, nel caso di specie assenti;
“né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo”. (Cfr. Cass. Sent. n. 14269 del 23/05/2023).
Stesso principio è stato espresso dalla Cassazione a Sez. U, con la Sentenza n. 12062 del 29/05/2014 in materia di demanio idrico, secondo la quale: “Nel regime anteriore a quello introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.”
9. In conclusione, la sdemanializzazione dei beni del demanio e, in particolare, del demanio idrico, non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici di natura idrica. Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità.
La ritenuta impossibilità giuridica di usucapire il bene demaniale determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione, oltre che l'irrilevanza di qualsiasi attività istruttoria.
10. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso proposto da va integralmente Parte_1 rigettato con conseguente condanna del ricorrente, totalmente soccombente, alla rifusione in favore
7 della resistente delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in Controparte_1 relazione al valore indeterminato della controversia, facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/22, attesa la media complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della sola trattazione liquidata nei minimi in assenza di effettiva attività istruttoria, in complessivi € 8.991,00 ( di cui € 2.127,00 per la fase di studio;
€ 1.416,00 per la fase introduttiva;
€
1.869,00 per la fase di trattazione;
€ 3.579,00 per la fase decisionale), oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Milano, pronunciando sul ricorso introdotto da contro l' , ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta tutte le domande;
2. condanna alla rifusione a favore dell' delle spese processuali, Parte_1 Controparte_1 liquidate nell'importo di complessivi Euro 8.991,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere rel. est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
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