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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano ___________________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________________ Consigliere
All'udienza del 28 ottobre 2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1716/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7172/2023 emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(CF ) rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ex art 86 cpc, pec: ; Email_1
-APPELLANTE -
E
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. David SE NI PEC:
-APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 12 luglio 2023 Parte_1 propone impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Gl di Roma n. 7272/2023 emessa il giorno11 luglio 2023 con la quale è stata disattesa la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità/illegittimità della intimazione di pagamento notificata il 14 febbraio 2023 concernente anche i contributi richiesti con cartella n.
097 20200028877192 relativa a contributi per l'anno 2012 e 2013. Con l'appello sono illustrate le ragioni di cui si dirà appresso.
Si è costituito l' che, nel contrastare le difese Controparte_2 dell'appellante, ha dedotto di avere provveduto alla notifica della cartella sottesa all'intimazione mediante invio su posta elettronica certificata e di avene fornito dimostrazione producendo la relativa documentazione, e che in ogni caso la necessità di attingere ai registi iNI PEC o REGINDE non operasse per il notificante ma per il destinatario della notifica.
La causa fissata per la decisione all'udienza, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art.,127 ter cpc, del 28 novembre 2025, è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale disattendeva la domanda proposta da che agiva in giudizio nella premessa dell'avvenuta notifica di Parte_1 un'intimazione di pagamento, recante il numero 09720239016396333000, il 14 febbraio 2023, riferita ad alcune cartelle esattoriali, fra cui quella n. 097
20200028877192 relativa a contributi per gli anni 2012 e 2013. Il Tribunale disattendeva la domanda ritenendo infondate le censure sollevate dal ricorrente ed attinenti la mancata/irregolare notifica della cartella esattoriale.
Nella sentenza si evidenziava, in specie, che la notifica della cartella non avrebbe potuto ritenersi insussistente in ragione della provenienza della notifica via pec da un indirizzo diverso da quelli INI-PEC e REGINDE ed in ogni caso ogni irregolarità della notifica avrebbe dovuto ricondursi ad una ipotesi di mera nullità sanabile mediante raggiungimento dello scopo nella specie certamente verificatosi giacché la ricorrente non negava di aver avuto conoscenza degli atti.
Evidenziava, infine, che ciò che rileva è il fatto che il domicilio digitale del destinatario sia inserito in uno degli elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater
e non già che lo sia pure quello del mittente.
Pag. 2 di 5 Con l'appello si assume l'erronea determinazione del Tribunale che avrebbe travisato l'oggetto del giudizio in quanto la questione oggetto dell'originaria domanda avrebbe riguardato unicamente l'omessa notifica della cartella esattoriale, non dimostrata neppure con la costituzione in giudizio da ( che CP_3 avrebbe allegato copia della ricevuta della spedizione senza fornire prova della consegna nella casella di posta elettronica del destinatario), ciò si sarebbe riverberato sull'atto di intimazione successivo comportandone la nullità.
L'appello è improponibile.
Va chiarito che l'originaria domanda atteneva esclusivamente all'assunta esistenza di vizi formali della procedura di riscossione (precisamente l'invalidità
o inesistenza della notifica della cartella esattoriale) senza che fosse devoluta alcuna questione di merito, essa si atteggia puramente come opposizione agli atti esecutivi (art.617 cpc).
Essa, pertanto, soggiace al rimedio dell'impugnazione in Cassazione ex art.111
Cost. e non è suscettibile di appello.
Infatti, a mente dell'ultimo comma dell'art 618 cpc impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma>> e nel caso si fa questione di un'opposizione agli atti esecutivi proposta prima dell'inizio dell'esecuzione (617 cpc primo comma).
Ora, <l'irregolarità del procedimento di riscossione derivato dalla nullità della notifica della cartella attiene a profili relativi al quomodo della procedura esecutiva esattoriale, che vanno proposti con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ. ed il relativo giudizio si conclude con sentenza non appellabile>>(vedasi ex multis Cass. 19158/2021, 10216/2023).
Nel caso in esame, in difetto della qualificazione della domanda da parte del giudice a quo che nella decisione non ha in alcun modo chiarito la natura della stessa limitandosi ad esaminare le doglianze, la qualificazione deve essere operata dal giudice investito dell'impugnazione ai fini della verifica dell'ammissibilità del rimedio proposto.
Pag. 3 di 5 Infatti < è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza;
con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima>>
( in tal senso: Cass. n.10868/2024).
Va aggiunto, che, nella stessa decisione della Suprema Corte del 2024, è stato pure precisato che << plurime statuizioni di legittimità, poi, escludono che possa costituire una vera e propria qualificazione, con effetti vincolanti per il giudice ad quem, la pura e semplice indicazione, contenuta nell'epigrafe della sentenza, dell'oggetto della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004,
Rv. 570354-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20884 del 15/10/2015, non massimata)>>.
Pertanto, la pura e semplice indicazione che si rinviene nell'epigrafe della sentenza di “opposizione ad intimazione di pagamento” oltre che estranea all'inquadramento in una delle ipotesi cui possono ricondursi le doglianze in relazione all'intimazione di pagamento ovvero l'opposizione all'esecuzione (615 cpc) intesa a far valere questioni di merito e l'opposizione agli atti esecutivi (617 cpc) relativa a vizi formali della procedura di riscossione (per lo più dedotti in funzione recuperatoria di questioni di merito devolvibili avverso l'originaria cartella esattoriale ex art.24 del dlgs 46/1999) non consente di ritenere operata alcuna qualificazione che comporti l'operatività del principio dell'apparenza e possa ritenersi vincolante per il giudice ad quem.
Pag. 4 di 5 Pertanto, l'appello è improponibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore di parte appellata che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da in data 12 Parte_1 luglio 2023 nei confronti dell' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 7172/2023 emessa dal
Tribunale Gl di Roma il giorno 11 luglio 2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara improponibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
1000,00 oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. David
SE NI.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott.ssa Maria Pia Di Stefano)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano ___________________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ________________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente _________________ Consigliere
All'udienza del 28 ottobre 2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1716/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 7172/2023 emessa in data 11 luglio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente
TRA
(CF ) rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1 medesimo ex art 86 cpc, pec: ; Email_1
-APPELLANTE -
E
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. David SE NI PEC:
-APPELLATO - Email_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 12 luglio 2023 Parte_1 propone impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Gl di Roma n. 7272/2023 emessa il giorno11 luglio 2023 con la quale è stata disattesa la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità/illegittimità della intimazione di pagamento notificata il 14 febbraio 2023 concernente anche i contributi richiesti con cartella n.
097 20200028877192 relativa a contributi per l'anno 2012 e 2013. Con l'appello sono illustrate le ragioni di cui si dirà appresso.
Si è costituito l' che, nel contrastare le difese Controparte_2 dell'appellante, ha dedotto di avere provveduto alla notifica della cartella sottesa all'intimazione mediante invio su posta elettronica certificata e di avene fornito dimostrazione producendo la relativa documentazione, e che in ogni caso la necessità di attingere ai registi iNI PEC o REGINDE non operasse per il notificante ma per il destinatario della notifica.
La causa fissata per la decisione all'udienza, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art.,127 ter cpc, del 28 novembre 2025, è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale disattendeva la domanda proposta da che agiva in giudizio nella premessa dell'avvenuta notifica di Parte_1 un'intimazione di pagamento, recante il numero 09720239016396333000, il 14 febbraio 2023, riferita ad alcune cartelle esattoriali, fra cui quella n. 097
20200028877192 relativa a contributi per gli anni 2012 e 2013. Il Tribunale disattendeva la domanda ritenendo infondate le censure sollevate dal ricorrente ed attinenti la mancata/irregolare notifica della cartella esattoriale.
Nella sentenza si evidenziava, in specie, che la notifica della cartella non avrebbe potuto ritenersi insussistente in ragione della provenienza della notifica via pec da un indirizzo diverso da quelli INI-PEC e REGINDE ed in ogni caso ogni irregolarità della notifica avrebbe dovuto ricondursi ad una ipotesi di mera nullità sanabile mediante raggiungimento dello scopo nella specie certamente verificatosi giacché la ricorrente non negava di aver avuto conoscenza degli atti.
Evidenziava, infine, che ciò che rileva è il fatto che il domicilio digitale del destinatario sia inserito in uno degli elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater
e non già che lo sia pure quello del mittente.
Pag. 2 di 5 Con l'appello si assume l'erronea determinazione del Tribunale che avrebbe travisato l'oggetto del giudizio in quanto la questione oggetto dell'originaria domanda avrebbe riguardato unicamente l'omessa notifica della cartella esattoriale, non dimostrata neppure con la costituzione in giudizio da ( che CP_3 avrebbe allegato copia della ricevuta della spedizione senza fornire prova della consegna nella casella di posta elettronica del destinatario), ciò si sarebbe riverberato sull'atto di intimazione successivo comportandone la nullità.
L'appello è improponibile.
Va chiarito che l'originaria domanda atteneva esclusivamente all'assunta esistenza di vizi formali della procedura di riscossione (precisamente l'invalidità
o inesistenza della notifica della cartella esattoriale) senza che fosse devoluta alcuna questione di merito, essa si atteggia puramente come opposizione agli atti esecutivi (art.617 cpc).
Essa, pertanto, soggiace al rimedio dell'impugnazione in Cassazione ex art.111
Cost. e non è suscettibile di appello.
Infatti, a mente dell'ultimo comma dell'art 618 cpc impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma>> e nel caso si fa questione di un'opposizione agli atti esecutivi proposta prima dell'inizio dell'esecuzione (617 cpc primo comma).
Ora, <l'irregolarità del procedimento di riscossione derivato dalla nullità della notifica della cartella attiene a profili relativi al quomodo della procedura esecutiva esattoriale, che vanno proposti con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ. ed il relativo giudizio si conclude con sentenza non appellabile>>(vedasi ex multis Cass. 19158/2021, 10216/2023).
Nel caso in esame, in difetto della qualificazione della domanda da parte del giudice a quo che nella decisione non ha in alcun modo chiarito la natura della stessa limitandosi ad esaminare le doglianze, la qualificazione deve essere operata dal giudice investito dell'impugnazione ai fini della verifica dell'ammissibilità del rimedio proposto.
Pag. 3 di 5 Infatti < è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato esclusivamente in base al principio dell'apparenza e, cioè, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza;
con specifico riferimento alla decisione emessa su un'opposizione esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima>>
( in tal senso: Cass. n.10868/2024).
Va aggiunto, che, nella stessa decisione della Suprema Corte del 2024, è stato pure precisato che << plurime statuizioni di legittimità, poi, escludono che possa costituire una vera e propria qualificazione, con effetti vincolanti per il giudice ad quem, la pura e semplice indicazione, contenuta nell'epigrafe della sentenza, dell'oggetto della controversia (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3404 del 20/02/2004,
Rv. 570354-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20884 del 15/10/2015, non massimata)>>.
Pertanto, la pura e semplice indicazione che si rinviene nell'epigrafe della sentenza di “opposizione ad intimazione di pagamento” oltre che estranea all'inquadramento in una delle ipotesi cui possono ricondursi le doglianze in relazione all'intimazione di pagamento ovvero l'opposizione all'esecuzione (615 cpc) intesa a far valere questioni di merito e l'opposizione agli atti esecutivi (617 cpc) relativa a vizi formali della procedura di riscossione (per lo più dedotti in funzione recuperatoria di questioni di merito devolvibili avverso l'originaria cartella esattoriale ex art.24 del dlgs 46/1999) non consente di ritenere operata alcuna qualificazione che comporti l'operatività del principio dell'apparenza e possa ritenersi vincolante per il giudice ad quem.
Pag. 4 di 5 Pertanto, l'appello è improponibile.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore di parte appellata che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello proposto da in data 12 Parte_1 luglio 2023 nei confronti dell' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 7172/2023 emessa dal
Tribunale Gl di Roma il giorno 11 luglio 2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara improponibile l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro
1000,00 oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore dell'Avv. David
SE NI.
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Consigliere rel est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) ( dott.ssa Maria Pia Di Stefano)
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