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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2023, n. 14597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14597 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6035/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – Contro LL NA PI – intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2446/03/19, depositata il 2.07.2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2023; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;
Oggetto: Tributi Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 14597 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 25/05/2023 2 Sentito l’avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La CTP di Catanzaro aveva rigettato il ricorso proposto da LL NA PI, esercente la professione di avvocato, avverso gli avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi, rispettivamente, agli anni 2011, 2012 e 2013, con i quali erano stati ripresi a tassazione compensi non fatturati. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Calabria accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente, rilevando, per quanto ancora qui interessa, che il primo giudice non aveva considerato la documentazione prodotta dal contribuente, avendo l’Ufficio determinato il maggiore reddito sulla base dei soli dati forniti dalle compagnie di assicurazione, dovendosi invece detrarre dai ricavi accertati l’IVA al 22% e la percentuale spettante alla Cassa previdenziale. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a sei motivi. Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 18, 32, comma 2, 57, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR accolto un motivo nuovo, relativo all’omesso scorporo dell’IVA e della cassa di previdenza avvocati dalle somme erogate dalle compagnie assicuratrici, non proposto dal contribuente con il ricorso introduttivo, ma formulato solo con la memoria illustrativa del 13.01.2017. 2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 18 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 3 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente riconosciuto il diritto allo scorporo dell’IVA, sebbene le somme corrisposte dalle compagnie assicuratrici non fossero state mai fatturate dal contribuente e l’IVA non fosse stata versata, per cui, in assenza di fatture, non era possibile stabilire se tali importi comprendessero l’IVA e, dunque, non poteva riconoscersene lo scorporo. 3. Con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per carenza di motivazione, non avendo la CTR indicato il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione di scorporare l’IVA dal totale dei compensi accertati, non avendo chiarito quale fosse la “documentazione in atti”, dalla quale aveva tratto il proprio convincimento, visto che l’IVA non era stata neppure versata dal contribuente, ma incamerata come provento. 4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 18 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo, sotto il profilo della impropria applicazione della disciplina sul riparto dell’onere della prova, lo stesso motivo indicato al punto 3. 5. Con il quinto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 TUIR e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo con riferimento al riconoscimento dello scorporo dal reddito accertato dei contributi spettanti alla cassa previdenziale avvocati le stesse argomentazioni relativa all’IVA. 6. Con il sesto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo, anche in 4 questo caso, sotto un ulteriore profilo le stesse censure mosse con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo. 7. Il primo motivo è fondato. 7.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass. n. 19337 del 22/09/2011; Cass n. 15051 del 2/07/2014; Cass. n. 23326 del 15/10/2013 e Cass. n. del 13/04/2017). 7.2 La domanda di scorporo dell’IVA e della percentuale relativa ai contributi da versare alla cassa previdenziale degli avvocati è inammissibile ex art. 24 del d.lgs. cit., perché tardivamente introdotta solo con la memoria aggiuntiva (come si evince dalla trascrizione, nel testo del ricorso per cassazione, delle parti degli atti processuali rilevanti per valutare l’ammissibilità della censura sotto il profilo della sua autosufficienza), costituendo, pertanto, una domanda nuova. 8. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri. 8.1 La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio Corte di Giustizia Tributaria di secondo 5 grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023
Oggetto: Tributi Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 14597 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 25/05/2023 2 Sentito l’avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La CTP di Catanzaro aveva rigettato il ricorso proposto da LL NA PI, esercente la professione di avvocato, avverso gli avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi, rispettivamente, agli anni 2011, 2012 e 2013, con i quali erano stati ripresi a tassazione compensi non fatturati. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Calabria accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente, rilevando, per quanto ancora qui interessa, che il primo giudice non aveva considerato la documentazione prodotta dal contribuente, avendo l’Ufficio determinato il maggiore reddito sulla base dei soli dati forniti dalle compagnie di assicurazione, dovendosi invece detrarre dai ricavi accertati l’IVA al 22% e la percentuale spettante alla Cassa previdenziale. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a sei motivi. Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 18, 32, comma 2, 57, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR accolto un motivo nuovo, relativo all’omesso scorporo dell’IVA e della cassa di previdenza avvocati dalle somme erogate dalle compagnie assicuratrici, non proposto dal contribuente con il ricorso introduttivo, ma formulato solo con la memoria illustrativa del 13.01.2017. 2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 18 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 3 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente riconosciuto il diritto allo scorporo dell’IVA, sebbene le somme corrisposte dalle compagnie assicuratrici non fossero state mai fatturate dal contribuente e l’IVA non fosse stata versata, per cui, in assenza di fatture, non era possibile stabilire se tali importi comprendessero l’IVA e, dunque, non poteva riconoscersene lo scorporo. 3. Con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per carenza di motivazione, non avendo la CTR indicato il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione di scorporare l’IVA dal totale dei compensi accertati, non avendo chiarito quale fosse la “documentazione in atti”, dalla quale aveva tratto il proprio convincimento, visto che l’IVA non era stata neppure versata dal contribuente, ma incamerata come provento. 4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 18 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo, sotto il profilo della impropria applicazione della disciplina sul riparto dell’onere della prova, lo stesso motivo indicato al punto 3. 5. Con il quinto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 TUIR e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo con riferimento al riconoscimento dello scorporo dal reddito accertato dei contributi spettanti alla cassa previdenziale avvocati le stesse argomentazioni relativa all’IVA. 6. Con il sesto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo, anche in 4 questo caso, sotto un ulteriore profilo le stesse censure mosse con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo. 7. Il primo motivo è fondato. 7.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass. n. 19337 del 22/09/2011; Cass n. 15051 del 2/07/2014; Cass. n. 23326 del 15/10/2013 e Cass. n. del 13/04/2017). 7.2 La domanda di scorporo dell’IVA e della percentuale relativa ai contributi da versare alla cassa previdenziale degli avvocati è inammissibile ex art. 24 del d.lgs. cit., perché tardivamente introdotta solo con la memoria aggiuntiva (come si evince dalla trascrizione, nel testo del ricorso per cassazione, delle parti degli atti processuali rilevanti per valutare l’ammissibilità della censura sotto il profilo della sua autosufficienza), costituendo, pertanto, una domanda nuova. 8. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri. 8.1 La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio Corte di Giustizia Tributaria di secondo 5 grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023