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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1081/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milazzo, via Parte_1 C.F._1
Risorgimento, 26 presso lo studio dell'Avv. Daniela Rossi che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Michela Foti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via
Armeria, 1 resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 gennaio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 maggio 2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di inabilità civile, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della pensione di inabilità civile, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso è parzialmente fondato. Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta da “Poliartralgia e fibromialgia generalizzata in terapia continua antalgica ed antinfiammatoria, a media incidenza funzionale (osteopenia, severo quadro di spondilo-artrosi cervico-dorsale, cifosi dorsale e scoliosi dx convessa, artrosi lombare, discopatie multiple cervicali e lombari, coxartrosi); deficit funzionale medio-grave delle mani da avanzato quadro di artrosi delle articolazioni delle dita ed artrosi radio- carpica;
sindrome ansioso-depressiva di grado medio, in terapia;
cecità monoculare dx;
ipotiroidismo chirurgico, in terapia sostitutiva continua;
bronchite asmatica cronica, in terapia continua;
ipertensione arteriosa, in terapia continua”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile al 100% con diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal mese di marzo 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile a far data dal mese di marzo 2024.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va parzialmente accolto e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1 depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto
[...] al n. 1081/2024 R.G.
Con specifico riferimento alle spese di lite, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti con riferimento a quelle della fase di a.t.p., stante il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda CP_ amministrativa nonché del ricorso per a.t.p., con condanna dell' al pagamento delle spese in relazione alla presente fase di opposizione. CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie parzialmente il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. depositata nel presente Persona_1 giudizio di opposizione iscritto al N. R.G. 1081/2024; dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile a far data dal mese di marzo 2024; compensa integralmente le spese del giudizio con riferimento alla fase di a.t.p., con condanna CP_ l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase, liquidata in €
2.697,00 per compensi, oltre spese generai, iva e c.p.a.; CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.