Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore
nel procedimento R.G. 226 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCIA CRISTHAL
e
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FRANCIA CRISTHAL
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 22.01.2025, e Parte_1
davano atto di aver intrattenuto una relazione, ora Controparte_1
pagina 1 di 5
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“Preso atto della separazione di fatto della sig.ra ed del sig. Parte_1 CP_1
[...]
1) confermare l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi Persona_1
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) confermare la collocazione prevalente del minore presso la residenza Per_1 materna, ad oggi posta in Castelnuovo Rangone (MO), Via G. Berti 3.
3) stabilire che il sig. potrà esercitare il diritto di visita e frequentare il figlio CP_1 minore ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche Per_1
e sportive del figlio e previo necessario accordo con la madre, anche in ragione delle esigenze che lo vedono impegnato a livello lavorativo anche nelle ore serali infrasettimanali e nei fine settimana. In ogni caso sin da ora si conviene, anche in ragione delle esigenze lavorative del sig. che questi potrà tenere con Controparte_1 sé il figlio minore a settimane alternate la giornata della domenica dalle ore 12.00 alle ore
16.00, quando lo riporterà presso la dimora materna;
3.A. la predetta pattuizione vale anche per le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua, in ragione del fatto che il sig. -per l'attività esercitata nel CP_1 settore della ristorazione- in detti periodi è maggiormente impegnato al lavoro;
3.B. quanto alle vacanze estive i ricorrenti concordano sin da ora che il figlio minore potrà trascorrere qualche giorno (massimo una settimana, anche non Per_1 consecutiva) con il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le volontà
pagina 2 di 5 del figlio minore che, ad oggi, non ha mai pernottato presso il padre, anche in Per_2 ragione dell'orario lavorativo di quest'ultimo che non permette la tenuta del figlio nelle ore serali e notturne.
4) In considerazione della situazione economica di entrambi i genitori e del maggior tempo di permanenza del figlio minore presso la madre, il sig. corrisponderà CP_1 alla sig.ra quale contributo al mantenimento per il figlio , la Parte_1 Per_1 somma di Euro 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 10 del mese.
5) Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno da individuarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena qui riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purchè prescritti dal medico del
SSN;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 5 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax,ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre in forma scritta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) In considerazione della situazione economica di entrambi i genitori e del maggior tempo di permanenza del figlio minore presso la madre l'assegno unico universale INPS,
(compresi eventuali assegni familiari e/o maggiorazioni ecc. ed ogni bonus, benefizio, detrazione e diritto relativo alla prole) saranno in capo alla madre in via esclusiva al
100%, e solo lei sarà legittimata a chiedere i benefici e ad ottenerli quale unica beneficiaria.
7) I ricorrenti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra loro dal vincolo di unicità dell'accordo. I ricorrenti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal primo momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
8) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, salvo eventuale beneficio di ammissione al Patrocinio Gratuito a spese dello Stato in capo a chi ne avrà i presupposti”.
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 4 di 5 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 16/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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