TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CONTENZ. N. __________ SENTENZA N. RUOLO G.I. N. __________
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1522/2019 R.G. promossa da:
codice fiscale e partita iva con sede legale in Fiorano Parte_1 P.IVA_1
Modenese, Via Ghiarola Nuova n. 258,in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo dagli Avv.ti
MA LE del Foro di Bologna e CO LI del Foro di Parma, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. CO LI, in Parma, Borgo della
Salnitrata, n. 3
Opponente
contro
Controparte_1
, con codice fiscale , in persona del Responsabile del Servizio
[...] P.IVA_2
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, presso il quale ha eletto domicilio, in
Parma, Piazzale della Pace 1
Opposta
1 Nella causa civile n. 1522/2019 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente: “Voglia codesto eccellentissimo Tribunale, fissata l'udienza di
comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, annullare
l'ordinanza-ingiunzione contro cui si ricorre perché illegittima e, comunque infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con espressa richiesta di condanna al
rimborso del contributo unificato.”
Per l'opposta: “Voglia il Giudice Illustrissimo, contrariis reiectis, respingere le domande
del ricorrente siccome inammissibili, improcedibili, infondate non provate o come meglio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, come per legge”.
FATTO
Con ricorso iscritto in data 9 aprile 2019 codice fiscale e partita iva Parte_1
, con sede legale in Fiorano Modenese, Via Ghiarola Nuova n. 258, in persona P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione PG/2019/0037880emessa da in data 08.03.2019, a mezzo della quale CP_1
ordinava ed ingiungeva al sig. quale trasgressore e alla ditta Parte_2 Parte_1
quale obbligata in solido, di pagare la somma di euro 1507,00, in ragione della violazione dell'art. 29 quatordecies comma 2 del d.lgs. 152/2006 per inottemperanza alle prescrizioni della AIA indicata atti, come da verbale di contestazione presupposto n. 728 del 30.05.2018.
Tale ordine imposto richiamava l'esistenza del succitato verbale di accertamento elevato da a carico dei soggetti come sopra generalizzati, il quale contestava alla ditta di non CP_1
aver ottemperato alla prescrizione di cui al punto D.
3.5 Metodi di campionamento e misura previsti dalla Determinazione in Det. Amb. 2016 3468 del 23.09.2016 smi “per la verifica
delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati metodi UNI EN/UNI
ISO/UNI/UNICHIM/NIOSH/OSHA/EPA od altri metodi normali, metodi ufficiali (nazionali
2 o internazionali) pubblicati in autorevoli riviste scientifiche se concordati con in CP_1
quanto le modifiche apportate non sono state preventivamente concordate con CP_1
Da cui la violazione dell'art. 28 quatordecies comma 2 del d.lgs. 152/2006.
si opponeva al titolo ingiuntivo ex art. 18 legge n. 689/81 sostenendo che: a) Parte_1
in via preliminare, l'ordinanza ingiunzione opposta era carente dal punto di vista motivazionale in quanto non venivano esplicitate le difese dell'incolpata rese in fase endoprocedimentale, né venivano indicate le valutazioni dell'Autorità procedente in ordine alle ragioni fondanti la pretesa punitiva;
b) nel merito, eccepiva la falsa applicazione dell'art. 29 decies commi 3 e 4 e dell'art. 29 quatordecies comma 2 del d.lgs. 152/2006, con conseguente inapplicabilità delle prescrizioni di cui al punto 3.5 dell'Aia ai controlli
CC.DD. straordinari, ritenendo che i campionamenti svolti in data 18 dicembre 2017 e 24
gennaio 2018 avendo il carattere di straordinarietà erano da considerarsi al di fuori dei programmi di monitoraggio previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e, pertanto non rientranti tra quelli soggetti al punto D.
3.5 dell'Aia stessa;
c) in via subordinata,
eccepiva la violazione dell'art. 3 della legge n. 689/81, in ragione dell'affidamento incolpevole sulla legittimità della condotta contestata ingenerato dall'Amministrazione, in quanto le metodologie utilizzate in sede di verifica erano state adottate seguendo criteri e modalità concordate con l'Amministrazione stessa e da questa accettate in occasione dello svolgimento dei test;
d) in via ulteriormente subordinata, eccepiva comunque l'infondatezza dell'addebito, in ragione della compatibilità dei metodi di analisi utilizzati in campo con le prescrizioni di cui al punto 3.5 dell'AIA.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni illustrate CP_1
nel proprio atto difensivo: in particolare affermava la mancanza di accordo espresso o tacito coi presenti, così come di una paventata accettazione, in merito alle modalità di prelievo e di analisi scelte da nell'occorso. Precisava altresì che i controlli, oggetto Parte_1
3 dell'odierna controversia, erano stati prescritti dalla Conferenza di Servizi del 21.11.2017,
rientrando così tra i controlli programmati e quindi sforniti del carattere di straordinarietà,
specificando ulteriormente che i metodi adottati dalla ditta Studio Alfa, su incarico della ricorrente, per i prelievi non rientravano nelle norme UNI EN/ UNI
ISO/UNICHIM/NIOSH/OSHA/EPA.
La causa veniva istruita, mediante assunzione testimoniale resa in data 02.10.2020 da parte di , ispettore ambientale presso ARPAE Servizio Territoriale di Parma, Testimone_1
nonché di qualificatosi come tecnico della prevenzione nel precitato Testimone_2
servizio territoriale.
Entrambi i testi confermavano la loro presenza in occasione dei sopralluoghi in sede di ispezione, così come precisavano come le metodiche utilizzate dal personale dello Studio
Alfa, in tale frangente, non fossero conformi a quanto prescritto dall'AIA, né che fossero state concordate o accettate differenti modalità; veniva altresì precisato che le metodiche usate erano diverse rispetto a quelle riportate nei rispettivi rapporti di prova.
Le parti in causa si riportavano ai propri atti difensivi, ribadendo le rispettive posizioni e depositavano le proprie memorie conclusive.
La causa veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da dispositivo in atti, letto ai presenti.
DIRITTO
L'opposizione spiegata dalla sola società obbligata è infondata. Parte_1
Dalla valutazione della documentazione versata in atti e dall'esame istruttorio, le doglianze esplicitate dalla ricorrente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, non possono trovare accoglimento.
Per quanto concerne l'eccepito difetto motivazionale del provvedimento impugnato, emerge dallo stesso, il richiamo al verbale presupposto n. 728 del 30.05.2018 emesso da a CP_1
4 propria volta motivato in modo esaustivo, tanto da aver permesso l'esplicitazione da parte della ricorrente del relativo scritto difensivo endoprocedimentale che è risultato, tra l'altro, essere stato valutato dall'Autorità procedente in sede di emissione dell'ordinanza- ingiunzione.
La giurisprudenza citata dall'opposta (Cass. Sezione unite n. 1786/2010) è pertinente al caso di specie;
al riguardo, devesi specificare che l'opponente può sempre sottoporre all'Autorità
Giudiziaria le proprie motivazioni già precedentemente offerte e tese all'archiviazione del procedimento amministrativo, anche nell'ipotesi in cui le stesse non siano state minimamente considerate dall'Autorità stessa.
Inoltre la ricorrente ha solo dedotto una mera carenza motivazionale dell'atto impugnato,
senza palesare lo specifico aspetto di tale difetto, né quale effetto compromissivo abbia comportato nella difesa esplicata.
Nel merito, l'accertamento di violazione spiegato è pienamente legittimo e fondato.
Gli atti e documenti versati in atti confermano che i controlli, oggetto del presente contenzioso, sono stati prescritti dalla Conferenza di Servizi del 21.11.2017 rientrando,
pertanto, in quelli programmati e sui quali la ricorrente nulla eccepisce.
Per l'effetto essi non possono essere considerati “straordinari” in ragione dell'art. 29 decies
comma 3 del d.lgs. 152/2006 in quanto rientranti in controlli ed ispezioni dell'Amministrazione programmati temporalmente.
È emerso in giudizio, tramite la produzione dei verbali di ispezione e dall'assunzione testimoniale, che le metodologie di campionamento e di verifica, utilizzate in occasione dei due sopralluoghi, siano state unilateralmente scelte dalla ricorrente ed erano, comunque difformi rispetto a quanto prescritto.
L'opponente, al riguardo, si è limitata a ritenere che tali metodiche, così come svolte, fossero state concordate con l'Amministrazione, la quale ha successivamente smentito tale assunto, dandone debitamente prova a mezzo dell'esame testimoniale assunto.
5 Né può ritenersi condivisibile la tesi difensiva per cui su tali metodologie, vi sia stato un affidamento incolpevole della condotta tenuta perché, se da un lato ammette la difformità della metodica utilizzata rispetto a quella prescritta, dall'altro non è stato minimamente provato il dedotto errore sul fatto di cui all'art. 3 della legge n. 689/81. Analogamente, la ricorrente - in quanto onerata - non ha dato prova, né ha formulato specifiche istanze istruttorie, per fondare l'eccepita infondatezza dell'addebito, avuto riguardo alla dedotta compatibilità dei metodi di analisi utilizzati rispetto alle prescrizioni contenute al punto D.
3.5 dell'AIA, limitandosi alla mera produzione di una relazione tecnica di parte. L'opposizione spiegata è pertanto infondata e,
considerato il tenore dell'art. 29 comma quattordecies comma 2 del d.lgs. 152/2006,
l'ordinanza ingiunzione opposta va confermata in ogni sua parte.
P.Q.M
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1522/2019 RG e disattesa e/o assorbita ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, revoca il decreto di sospensione del 19 aprile 2019;
rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto conferma l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione prot. PGPR/2019/37880 emessa in data 08.03.2019 da
[...]
con ogni Controparte_2
conseguente effetto di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
6
CRONOL. N. __________ ______________________ REPERT. N. __________ COMUNICA N. __________ Z. P.M. N. __________
Oggetto: ricorso REPUBBLICA ITALIANA ex art. 22 L. 689/81 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione II civile
* * *
Il Tribunale di Parma, in persona del Giudice Onorario Dott. Luigi Ferrarini in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1522/2019 R.G. promossa da:
codice fiscale e partita iva con sede legale in Fiorano Parte_1 P.IVA_1
Modenese, Via Ghiarola Nuova n. 258,in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo dagli Avv.ti
MA LE del Foro di Bologna e CO LI del Foro di Parma, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. CO LI, in Parma, Borgo della
Salnitrata, n. 3
Opponente
contro
Controparte_1
, con codice fiscale , in persona del Responsabile del Servizio
[...] P.IVA_2
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, presso il quale ha eletto domicilio, in
Parma, Piazzale della Pace 1
Opposta
1 Nella causa civile n. 1522/2019 R.G., assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente: “Voglia codesto eccellentissimo Tribunale, fissata l'udienza di
comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, annullare
l'ordinanza-ingiunzione contro cui si ricorre perché illegittima e, comunque infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con espressa richiesta di condanna al
rimborso del contributo unificato.”
Per l'opposta: “Voglia il Giudice Illustrissimo, contrariis reiectis, respingere le domande
del ricorrente siccome inammissibili, improcedibili, infondate non provate o come meglio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, come per legge”.
FATTO
Con ricorso iscritto in data 9 aprile 2019 codice fiscale e partita iva Parte_1
, con sede legale in Fiorano Modenese, Via Ghiarola Nuova n. 258, in persona P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione PG/2019/0037880emessa da in data 08.03.2019, a mezzo della quale CP_1
ordinava ed ingiungeva al sig. quale trasgressore e alla ditta Parte_2 Parte_1
quale obbligata in solido, di pagare la somma di euro 1507,00, in ragione della violazione dell'art. 29 quatordecies comma 2 del d.lgs. 152/2006 per inottemperanza alle prescrizioni della AIA indicata atti, come da verbale di contestazione presupposto n. 728 del 30.05.2018.
Tale ordine imposto richiamava l'esistenza del succitato verbale di accertamento elevato da a carico dei soggetti come sopra generalizzati, il quale contestava alla ditta di non CP_1
aver ottemperato alla prescrizione di cui al punto D.
3.5 Metodi di campionamento e misura previsti dalla Determinazione in Det. Amb. 2016 3468 del 23.09.2016 smi “per la verifica
delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati metodi UNI EN/UNI
ISO/UNI/UNICHIM/NIOSH/OSHA/EPA od altri metodi normali, metodi ufficiali (nazionali
2 o internazionali) pubblicati in autorevoli riviste scientifiche se concordati con in CP_1
quanto le modifiche apportate non sono state preventivamente concordate con CP_1
Da cui la violazione dell'art. 28 quatordecies comma 2 del d.lgs. 152/2006.
si opponeva al titolo ingiuntivo ex art. 18 legge n. 689/81 sostenendo che: a) Parte_1
in via preliminare, l'ordinanza ingiunzione opposta era carente dal punto di vista motivazionale in quanto non venivano esplicitate le difese dell'incolpata rese in fase endoprocedimentale, né venivano indicate le valutazioni dell'Autorità procedente in ordine alle ragioni fondanti la pretesa punitiva;
b) nel merito, eccepiva la falsa applicazione dell'art. 29 decies commi 3 e 4 e dell'art. 29 quatordecies comma 2 del d.lgs. 152/2006, con conseguente inapplicabilità delle prescrizioni di cui al punto 3.5 dell'Aia ai controlli
CC.DD. straordinari, ritenendo che i campionamenti svolti in data 18 dicembre 2017 e 24
gennaio 2018 avendo il carattere di straordinarietà erano da considerarsi al di fuori dei programmi di monitoraggio previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e, pertanto non rientranti tra quelli soggetti al punto D.
3.5 dell'Aia stessa;
c) in via subordinata,
eccepiva la violazione dell'art. 3 della legge n. 689/81, in ragione dell'affidamento incolpevole sulla legittimità della condotta contestata ingenerato dall'Amministrazione, in quanto le metodologie utilizzate in sede di verifica erano state adottate seguendo criteri e modalità concordate con l'Amministrazione stessa e da questa accettate in occasione dello svolgimento dei test;
d) in via ulteriormente subordinata, eccepiva comunque l'infondatezza dell'addebito, in ragione della compatibilità dei metodi di analisi utilizzati in campo con le prescrizioni di cui al punto 3.5 dell'AIA.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni illustrate CP_1
nel proprio atto difensivo: in particolare affermava la mancanza di accordo espresso o tacito coi presenti, così come di una paventata accettazione, in merito alle modalità di prelievo e di analisi scelte da nell'occorso. Precisava altresì che i controlli, oggetto Parte_1
3 dell'odierna controversia, erano stati prescritti dalla Conferenza di Servizi del 21.11.2017,
rientrando così tra i controlli programmati e quindi sforniti del carattere di straordinarietà,
specificando ulteriormente che i metodi adottati dalla ditta Studio Alfa, su incarico della ricorrente, per i prelievi non rientravano nelle norme UNI EN/ UNI
ISO/UNICHIM/NIOSH/OSHA/EPA.
La causa veniva istruita, mediante assunzione testimoniale resa in data 02.10.2020 da parte di , ispettore ambientale presso ARPAE Servizio Territoriale di Parma, Testimone_1
nonché di qualificatosi come tecnico della prevenzione nel precitato Testimone_2
servizio territoriale.
Entrambi i testi confermavano la loro presenza in occasione dei sopralluoghi in sede di ispezione, così come precisavano come le metodiche utilizzate dal personale dello Studio
Alfa, in tale frangente, non fossero conformi a quanto prescritto dall'AIA, né che fossero state concordate o accettate differenti modalità; veniva altresì precisato che le metodiche usate erano diverse rispetto a quelle riportate nei rispettivi rapporti di prova.
Le parti in causa si riportavano ai propri atti difensivi, ribadendo le rispettive posizioni e depositavano le proprie memorie conclusive.
La causa veniva discussa all'udienza odierna e decisa come da dispositivo in atti, letto ai presenti.
DIRITTO
L'opposizione spiegata dalla sola società obbligata è infondata. Parte_1
Dalla valutazione della documentazione versata in atti e dall'esame istruttorio, le doglianze esplicitate dalla ricorrente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, non possono trovare accoglimento.
Per quanto concerne l'eccepito difetto motivazionale del provvedimento impugnato, emerge dallo stesso, il richiamo al verbale presupposto n. 728 del 30.05.2018 emesso da a CP_1
4 propria volta motivato in modo esaustivo, tanto da aver permesso l'esplicitazione da parte della ricorrente del relativo scritto difensivo endoprocedimentale che è risultato, tra l'altro, essere stato valutato dall'Autorità procedente in sede di emissione dell'ordinanza- ingiunzione.
La giurisprudenza citata dall'opposta (Cass. Sezione unite n. 1786/2010) è pertinente al caso di specie;
al riguardo, devesi specificare che l'opponente può sempre sottoporre all'Autorità
Giudiziaria le proprie motivazioni già precedentemente offerte e tese all'archiviazione del procedimento amministrativo, anche nell'ipotesi in cui le stesse non siano state minimamente considerate dall'Autorità stessa.
Inoltre la ricorrente ha solo dedotto una mera carenza motivazionale dell'atto impugnato,
senza palesare lo specifico aspetto di tale difetto, né quale effetto compromissivo abbia comportato nella difesa esplicata.
Nel merito, l'accertamento di violazione spiegato è pienamente legittimo e fondato.
Gli atti e documenti versati in atti confermano che i controlli, oggetto del presente contenzioso, sono stati prescritti dalla Conferenza di Servizi del 21.11.2017 rientrando,
pertanto, in quelli programmati e sui quali la ricorrente nulla eccepisce.
Per l'effetto essi non possono essere considerati “straordinari” in ragione dell'art. 29 decies
comma 3 del d.lgs. 152/2006 in quanto rientranti in controlli ed ispezioni dell'Amministrazione programmati temporalmente.
È emerso in giudizio, tramite la produzione dei verbali di ispezione e dall'assunzione testimoniale, che le metodologie di campionamento e di verifica, utilizzate in occasione dei due sopralluoghi, siano state unilateralmente scelte dalla ricorrente ed erano, comunque difformi rispetto a quanto prescritto.
L'opponente, al riguardo, si è limitata a ritenere che tali metodiche, così come svolte, fossero state concordate con l'Amministrazione, la quale ha successivamente smentito tale assunto, dandone debitamente prova a mezzo dell'esame testimoniale assunto.
5 Né può ritenersi condivisibile la tesi difensiva per cui su tali metodologie, vi sia stato un affidamento incolpevole della condotta tenuta perché, se da un lato ammette la difformità della metodica utilizzata rispetto a quella prescritta, dall'altro non è stato minimamente provato il dedotto errore sul fatto di cui all'art. 3 della legge n. 689/81. Analogamente, la ricorrente - in quanto onerata - non ha dato prova, né ha formulato specifiche istanze istruttorie, per fondare l'eccepita infondatezza dell'addebito, avuto riguardo alla dedotta compatibilità dei metodi di analisi utilizzati rispetto alle prescrizioni contenute al punto D.
3.5 dell'AIA, limitandosi alla mera produzione di una relazione tecnica di parte. L'opposizione spiegata è pertanto infondata e,
considerato il tenore dell'art. 29 comma quattordecies comma 2 del d.lgs. 152/2006,
l'ordinanza ingiunzione opposta va confermata in ogni sua parte.
P.Q.M
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa civile n. 1522/2019 RG e disattesa e/o assorbita ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, revoca il decreto di sospensione del 19 aprile 2019;
rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto conferma l'ordinanza- Parte_1
ingiunzione prot. PGPR/2019/37880 emessa in data 08.03.2019 da
[...]
con ogni Controparte_2
conseguente effetto di legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.
Così deciso in Parma, il 19 novembre 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
in funzione di Giudice Unico
Dott. Luigi Ferrarini
6