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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHELLI MASSIMO e dell'avv. CP P.IVA_1 MINICO' GIFRANCO ( ) del foro di Crotone;
C.F._1 Parte_1
( ) del foro di Firenze;
[...] C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), CP_4 C.F._5
C.F. ), CP_5 C.F._6
(C.F. ), Controparte_6 C.F._7
(C.F. ), Controparte_7 C.F._8
C.F. ), Controparte_8 C.F._9
(C.F. ), Controparte_9 C.F._10
C.F. ), CP0 C.F._11 tutti con il patrocinio dell'avv. CO GI LU e dell'avv. BARBURINI IACOPO
( ) entrambi del foro di FIRENZE C.F._12
(C.F. ), Parte_2 C.F._13
(C.F. , Controparte_11 C.F._14
(C.F. ), Controparte_12 C.F._15
(C.F. ), CP3 C.F._16
C.F. ), CP4 C.F._17
C.F. ), Controparte_15 C.F._18 tutti con il patrocinio dell'avv. CO GI LU del foro di Firenze CONVENUTI
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
pagina 1 di 8 Posta in decisione all'udienza del 17.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: si riportano a tutti i propri atti difensivi e verbali di causa;
nell'impugnare e contestare le avverse eccezione, difese, richieste, allegazioni e produzioni, insistono per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. VI cpc, qui da intendere riportate e trascritte. Segnatamente, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale come formulata nel II termine della memoria ex art. 183, co. Vi cpc e, come prova contraria, nel III Termine della memoria 183, co. VI cpc. Il tutto, mediante l'audizione dei testi già indicati in atti. Sulle medesime circostanze, si chiede il deferimento di interrogatorio formale ai convenuti.
Sempre in via istruttoria, si chiede che il Giudice Voglia ordinare e/o disporre l'acquisizione presso le Autorità competenti dei verbali di intervento e delle annotazioni di servizio redatte dagli operanti della
Polizia di Stato e del reparto DIGOS giunti sul posto in data 31.03.2022, in data 01.04.2022 e
04.04.2022.
Ancora, quanto alle eccezioni avversarie di presunta inammissibilità di nuove domande, si è già evidenziato che i fatti dedotti con le citazioni che hanno originato i giudizi iscritti con Rg 1186/22 e 1414/22, sono ulteriori e successivi rispetto a quelli di cui alla domanda originaria: la reiterazione di condotte analoghe a quelle di cui alla prima metà di febbraio 2022, ma successive a tali date, non poteva che condurre alla introduzione di ulteriori giudizi dei quali, in ogni caso, si è chiesta la riunione.
Ancora in via istruttoria, pur ritenendo esaustiva la CTP prodotta in uno alla presente memoria, solo laddove il Tribunale adito lo ritenesse necessario, si chiede, infine, l'ammissione di CTU tesa alla quantificazione delle voci di danno subite dalla CP
Infine, si fa nuovamente rilevare che la memoria II termine avversaria è stata depositata fuori termine
e, dunque, le contestazioni, eccezioni e produzioni di cui alla stessa devono essere considerate tamquam non esset. In ogni caso, si impugnano e contestano tutte le richieste istruttorie di controparte, poiché infondate e inammissibili.
per i convenuti: concludono affinché le domande dell'Attrice siano dichiarate distintamente inammissibili, improcedibili e comunque infondate per i motivi di cui in narrativa. Con ogni conseguenza di legge, anche in punto di condanna dell'Attrice alle spese di lite”.
In via istruttoria, i Convenuti insistono per la conferma del rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dall'Attrice siccome inammissibili e/o irrilevanti per i motivi già dedotti nell'appendice istruttoria di cui all'art. 183, comma 6. n. 3) c.p.c. e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 3 ottobre 2023.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto le domande proposte da nei confronti dei convenuti CP
(o di alcuni di loro) in tre distinti giudizi, poi riuniti, con le quali la stessa ha chiesto la loro condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti per avere gli stessi impedito ad essa attrice, in diversi periodi (30 giorni – a partire dal 24.2.2022 - nel giudizio iscritto al RG 1108/2022; il giorno 24.3.2022 nel giudizio iscritto al RG 1186/2022 e i giorni 31.3.2022, 1.4.2022 e 4.4.2022 nel giudizio iscritto al
RG 1414/2022), di conferire rifiuti nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in Livorno, loc. Monte
La Poggia, nella zona Limoncino, che insiste su una vasta area sita sul Monte La Poggia, in Livorno,
Località Limoncino. Ha allegato parte attrice di essere usufruttuaria dei terreni sui quali viene esercitata la discarica in forza di contratto sottoscritto con la proprietaria del sito Bel. con atto a CP6 rogito Notaio di Livorno del 03.06.2020. Ha dedotto che i convenuti, bloccando la via Per_1 vicinale della strada di accesso all'impianto medesimo, collegata alla via Limoncino, strada Pt_3
di cui è comproprietaria, hanno impedito che i camion che portavano trenta tonnellate di rifiuti ciascuno accedessero alla discarica, così provocandole i danni dei quali ha chiesto il risarcimento.
1.1 Costituendosi in giudizio i convenuti contestavano la fondatezza delle domande proposte da parte attrice nei tre giudizi deducendo in estrema sintesi:
a) che non vi fosse prova dei fatti allegati dalla attrice;
b) che non avesse provato di essere comproprietaria della strada e comunque che, essendo CP
il transito sulla stessa con camion stato vietato a con sentenza del Tribunale Controparte_17
di Livorno n. 790/2013 (che aveva accertato che la Via del Limoncino è inidonea al transito di mezzi pesanti che costituiscono pericolo per l'incolumità e l'integrità fisica degli abitanti/frontisti; aveva fatto divieto di accedere alla via del Limoncino con mezzi pesanti per esercitare la discarica e attribuito ai frontisti il potere di regolare l'accesso alla strada), sentenza opponibile alla ai sensi CP dell'art. 111 c.p.c., come espressamente stabilito con efficacia di giudicato della sentenza n. 383/2021
(cui l'attrice ha prestato acquiescenza), difettasse il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043
c.c. Asserivano infatti che non potesse lamentarsi di non aver potuto esercitare un transito CP
che non aveva diritto di esercitare in virtù della sentenza n. 790/2013, che pone in pericolo l'incolumità
e l'integrità fisica degli abitanti frontisti e che, in ogni caso, viola l'art. 1102 c.c.
Deducevano inoltre che l'attrice non potesse vantare alcun diritto di comproprietà/possesso sulla strada suddetta poiché l'acquisto era avvenuto a non domino e che il contratto preliminare che è stato esibito era stato stipulato ad arte al solo fine di precostituirsi un titolo apparente per poter esercitare un passaggio abusivo. pagina 3 di 8 In ogni caso, asserivano che la eventuale qualità di comproprietaria, possessore/detentore della Via del
Limoncino non la legittimasse al transito industriale su tale strada.
1.2 Nei giudizi 1186 e 1414 del 2022 i convenuti deducevano inoltre che la domanda fosse inammissibile per avere nella prima domanda la attrice già chiesto il risarcimento del danno per il mancato conferimento di rifiuti per trenta giorni, che copriva anche il periodo oggetto delle suddette domande proposte nei giudizi riuniti, tenuto conto dei giorni lavorativi intercorrenti dal 24.2.2022 al
4.4.2022. Sostenevano infatti che così facendo la attrice avesse richiesto due volte il medesimo danno.
Asserivano in ogni caso che non vi fosse prova del danno lamentato da parte attrice.
2. Le domande proposte da nei tre giudizi riuniti non meritano accoglimento. CP
Con sentenza del Tribunale di Livorno n. 790/2013 (cfr. doc. 7 di parte convenuta) pronunciata, tra le altre parti, nel contraddittorio di e di sette Controparte_18
degli odierni convenuti il Tribunale ha, tra l'altro, inibito alla suddetta società di transitare con i propri mezzi sulla via del Limoncino.
Cont Tale sentenza vincolava la quale successore a titolo particolare della CP
[...]
con la quale in data 3.6.2020 ha stipulato contratto di costituzione di usufrutto sugli Controparte_20
immobili siti in Livorno, Località Limoncino (cfr. doc. 2 di parte attrice). Tale contratto costituisce l'odierna società attrice in veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.)
e implica che le pronunce emesse nei confronti del dante causa siano alla medesima opponibili.
Tale sentenza, confermata dalla Corte di Appello con sentenza 3070/2019 (doc. 8 di parte convenuta), nella parte qua era esecutiva e dunque inibiva alla il transito su detta strada. CP
Sebbene la sentenza della Corte di Appello sia stata annullata con rinvio dalla Suprema Corte con sentenza n. 392/2025 versata in atti, ciò non consente di affermare che sia risarcibile il danno allegato da parte attrice conseguente all'impedimento del transito su via del Limoncino nelle date sopra indicate, in quanto, alla luce di tale sentenza esecutiva, non può dirsi che sussista la ingiustizia del danno che costituisce presupposto necessario per riconoscere il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, quale quello prospettato nel caso di specie.
Ne consegue pertanto, che, a prescindere da ogni altra considerazione, le domande di risarcimento del danno proposte da parte attrice nei tre giudizi riuniti non possono essere accolte.
2.1 Sostiene tuttavia la di essere legittimata, al momento del verificarsi dei fatti per cui è CP
causa, ad utilizzare la strada sita in via del Limoncino in forza di fatti successivi alla emanazione delle suddette pronunce e cioè in conseguenza della stipulazione in data 9.12.2021 del preliminare ad effetti anticipati con il sig. (titolare di una quota pari ai 6/36 del diritto di proprietà di via Parte_4
del Limoncino), con il quale lo stesso aveva promesso di venderle la suddetta quota (cfr. doc. 9 di parte pagina 4 di 8 attrice), avendo a seguito dello stesso conseguito la materiale disponibilità della strada, essendone divenuta detentrice qualificata.
2.2.1 Tale asserto non è condivisibile.
2.2.1 In primo luogo occorre rilevare che allorché ha promesso di vendere la quota Parte_4
di 6/36 della Via del Limoncino (e poi ha venduto alla detta quota in data 1.8.2024 - cfr. CP
doc. 20 di parte attrice -) lo stesso non era più proprietario di detta quota, per avere stipulato in data antecedente l'atto di divisione ereditaria per atto del notaio dott. del 22 dicembre 2015 Persona_2
(cfr. doc. 30 di parte convenuta), con il quale lo stesso aveva attribuito alla sorella Parte_4
la quota relativa al complesso immobiliare denominato “Fattoria dell'Orologio”, Parte_5
posto in Via del Limoncino (cfr. il testo del doc. 30 di parte convenuta).
In tale atto del resto si legge:
Peraltro significativamente nella relazione notarile redatta su incarico della dal notaio CP
si legge: Persona_3
pagina 5 di 8 Quindi il notaio per attestare che fosse proprietario della quota dei 6/36 della strada Parte_4
de qua ha dovuto espressamente scrivere di non avere tenuto conto degli atti di scioglimento della comunione intervenuti tra i coeredi di e dunque, per quanto qui interessa, dell'atto di Controparte_21
divisione del 22.12.2015 a rogito dott. Per_2
2.2.2 Peraltro, anche ove si volesse prescindere da ciò, e si volesse ritenere che la ha CP
validamente acquistato la quota di comproprietà della strada da tuttavia, non Parte_4 potrebbe dirsi che ciò la legittimi a transitare su detta strada per raggiungere l'area dove viene esercitata la discarica che essa ha in usufrutto.
Infatti il passaggio su tale strada non per raggiungere i terreni frontisti ma il terreno che la attrice ha in usufrutto comporterebbe la alterazione della cosa comune, sulla quale verrebbe costituita una servitù di transito a favore di un fondo terzo, con conseguente violazione dell'art 1102 c.c..
Infatti l'esercizio della facoltà di ogni comunista di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo comunista perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla "res" comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari (cfr. Cass. Ordinanza n. 5132 del 21/02/2019).
Si veda altresì la ordinanza della Cassazione n. 13213 del 16/05/2019 con la quale la Suprema Corte ha statuito che configura mutamento di destinazione, rilevante ex art. 1102 c.c., nel senso di rendere illegittimo l'uso particolare di un comunista o condomino, la direzione della funzione della cosa comune - pur lasciata immutata nella sua natura (il passaggio, la presa di aria o luce, ecc.) - a vantaggio di beni esclusivi di un comunista o un condomino, rispetto ai quali i comproprietari non avevano inteso
"destinare" il bene comune. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello ritenendo che si fosse attenuta al principio di diritto nell'affermare che il passaggio su strada comune che venga effettuato da un comunista per accedere ad altro fondo a lui appartenente, non incluso tra quelli cui la collettività dei compartecipi aveva destinato la strada, configuri un godimento vietato, risolvendosi nella modifica della destinazione della strada comune e nell'esercizio di una illegittima servitù a danno del bene collettivo).
Del resto la Suprema Corte recentemente, in materia analoga, esaminando la questione attinente ai rapporti tra beni in comproprietà e beni di proprietà esclusiva in tema di vedute ha escluso che possa invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è
pagina 6 di 8 titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro (cfr. Cass. 7971 del 11/03/2022; Cass. 4816 del 23/02/2024).
2.2.2.1 Sotto altro profilo, peraltro, occorre notare che l'utilizzo della strada de qua per un uso industriale comporterebbe anche il mutamento della destinazione della cosa comune in quanto il primo limite al godimento della cosa comune, posto dall'art. 1102 c.c., si identifica con riferimento alla destinazione economica attuale della cosa, quale è desumibile anche dall'uso fattone in concreto da tutti i partecipanti alla comunione, senza tener conto di eventuali future modificazioni della destinazione, le quali rientrino nella sfera delle astratte possibilità.
2.3 Né può dirsi che i convenuti non siano legittimati ad eccepire la violazione dell'art. 1102 c.c.
Infatti, poiché i convenuti sono stati chiamati in causa per rispondere del risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, gli stessi sono legittimati ad eccepire il difetto del danno ingiusto che non vi sarebbe in difetto di un valido titolo e del corretto esercizio dei diritti connessi alla proprietà.
Peraltro sicuramente almeno uno dei convenuti, è legittimato ad eccepire la Controparte_8
violazione dell'art. 1102 c.c. dal momento che lo stesso viene individuato quale erede di
[...]
per la quota di 3/36 nella stessa relazione notarile fatta redigere dalla dal notaio CP_21 CP
cui si è fatto riferimento e, quindi, quale comproprietario della Via del Limoncino. Per_3
2.4 Né ancora può dirsi che la contestazione della comproprietà della strada de qua in capo al dante causa della attrice e di conseguenza alla attrice sia inammissibile potendo la stessa essere proposta solo quale domanda riconvenzionale. Infatti con tale contestazione parte convenuta si è semplicemente limitata a contestare la sussistenza di uno degli elementi costitutivi della domanda attrice (la possibilità di esercitare legittimamente il transito sulla strada de qua che rileva nella presente fattispecie sotto il profilo della ingiustizia del danno) e dunque ha proposto una mera difesa o al più ha proposto una eccezione in senso lato allegando un fatto impeditivo o modificativo di tale diritto.
2.5 In forza di quanto sopra notato non può dirsi che fosse legittimata, al momento della CP
verificazione dei fatti per cui è causa, a transitare sulla via del Limoncino per raggiungere la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Livorno, loc. Monte La Poggia, nella zona Limoncino.
3. Da ciò consegue che l'avere eventualmente gli attori impedito alla stessa di utilizzare tale strada non potrebbe comportare conseguenze risarcitorie a loro carico difettando la ingiustizia del danno.
4. In definitiva, a prescindere da ogni altra considerazione, per ciò solo dunque le domande attrici debbono essere rigettate senza che occorra ammettere le prove costituende richieste dalla parte attrice, che correttamente sono state ritenute superflue dal giudice precedentemente designato alla trattazione della causa, e senza che occorra esaminare le ulteriori questioni prospettate dalle parti che rimangono assorbite.
pagina 7 di 8 5. Le spese dei tre giudizi riuniti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore delle singole cause riunite e del numero e della complessità delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022,
d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
Le stese debbono essere liquidate per ogni singolo giudizio riunito in quanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio (cfr. solo da ultimo Cass. Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte da nei tre giudizi riuniti. CP
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai convenuti dei CP
tre giudizi riuniti le spese di lite che si liquidano per ciascuno dei giudizi iscritti al RG 1186/2022 e al
RG 1414/2022 in € 2.552,00 per la fase di studio ed € 1.628.00 per la fase introduttiva e per il giudizio iscritto al RG 1108/2022 in € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, €
13.534,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1108/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHELLI MASSIMO e dell'avv. CP P.IVA_1 MINICO' GIFRANCO ( ) del foro di Crotone;
C.F._1 Parte_1
( ) del foro di Firenze;
[...] C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), CP_4 C.F._5
C.F. ), CP_5 C.F._6
(C.F. ), Controparte_6 C.F._7
(C.F. ), Controparte_7 C.F._8
C.F. ), Controparte_8 C.F._9
(C.F. ), Controparte_9 C.F._10
C.F. ), CP0 C.F._11 tutti con il patrocinio dell'avv. CO GI LU e dell'avv. BARBURINI IACOPO
( ) entrambi del foro di FIRENZE C.F._12
(C.F. ), Parte_2 C.F._13
(C.F. , Controparte_11 C.F._14
(C.F. ), Controparte_12 C.F._15
(C.F. ), CP3 C.F._16
C.F. ), CP4 C.F._17
C.F. ), Controparte_15 C.F._18 tutti con il patrocinio dell'avv. CO GI LU del foro di Firenze CONVENUTI
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
pagina 1 di 8 Posta in decisione all'udienza del 17.10.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: si riportano a tutti i propri atti difensivi e verbali di causa;
nell'impugnare e contestare le avverse eccezione, difese, richieste, allegazioni e produzioni, insistono per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, co. VI cpc, qui da intendere riportate e trascritte. Segnatamente, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale come formulata nel II termine della memoria ex art. 183, co. Vi cpc e, come prova contraria, nel III Termine della memoria 183, co. VI cpc. Il tutto, mediante l'audizione dei testi già indicati in atti. Sulle medesime circostanze, si chiede il deferimento di interrogatorio formale ai convenuti.
Sempre in via istruttoria, si chiede che il Giudice Voglia ordinare e/o disporre l'acquisizione presso le Autorità competenti dei verbali di intervento e delle annotazioni di servizio redatte dagli operanti della
Polizia di Stato e del reparto DIGOS giunti sul posto in data 31.03.2022, in data 01.04.2022 e
04.04.2022.
Ancora, quanto alle eccezioni avversarie di presunta inammissibilità di nuove domande, si è già evidenziato che i fatti dedotti con le citazioni che hanno originato i giudizi iscritti con Rg 1186/22 e 1414/22, sono ulteriori e successivi rispetto a quelli di cui alla domanda originaria: la reiterazione di condotte analoghe a quelle di cui alla prima metà di febbraio 2022, ma successive a tali date, non poteva che condurre alla introduzione di ulteriori giudizi dei quali, in ogni caso, si è chiesta la riunione.
Ancora in via istruttoria, pur ritenendo esaustiva la CTP prodotta in uno alla presente memoria, solo laddove il Tribunale adito lo ritenesse necessario, si chiede, infine, l'ammissione di CTU tesa alla quantificazione delle voci di danno subite dalla CP
Infine, si fa nuovamente rilevare che la memoria II termine avversaria è stata depositata fuori termine
e, dunque, le contestazioni, eccezioni e produzioni di cui alla stessa devono essere considerate tamquam non esset. In ogni caso, si impugnano e contestano tutte le richieste istruttorie di controparte, poiché infondate e inammissibili.
per i convenuti: concludono affinché le domande dell'Attrice siano dichiarate distintamente inammissibili, improcedibili e comunque infondate per i motivi di cui in narrativa. Con ogni conseguenza di legge, anche in punto di condanna dell'Attrice alle spese di lite”.
In via istruttoria, i Convenuti insistono per la conferma del rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dall'Attrice siccome inammissibili e/o irrilevanti per i motivi già dedotti nell'appendice istruttoria di cui all'art. 183, comma 6. n. 3) c.p.c. e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 3 ottobre 2023.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto le domande proposte da nei confronti dei convenuti CP
(o di alcuni di loro) in tre distinti giudizi, poi riuniti, con le quali la stessa ha chiesto la loro condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti per avere gli stessi impedito ad essa attrice, in diversi periodi (30 giorni – a partire dal 24.2.2022 - nel giudizio iscritto al RG 1108/2022; il giorno 24.3.2022 nel giudizio iscritto al RG 1186/2022 e i giorni 31.3.2022, 1.4.2022 e 4.4.2022 nel giudizio iscritto al
RG 1414/2022), di conferire rifiuti nella discarica per rifiuti non pericolosi sita in Livorno, loc. Monte
La Poggia, nella zona Limoncino, che insiste su una vasta area sita sul Monte La Poggia, in Livorno,
Località Limoncino. Ha allegato parte attrice di essere usufruttuaria dei terreni sui quali viene esercitata la discarica in forza di contratto sottoscritto con la proprietaria del sito Bel. con atto a CP6 rogito Notaio di Livorno del 03.06.2020. Ha dedotto che i convenuti, bloccando la via Per_1 vicinale della strada di accesso all'impianto medesimo, collegata alla via Limoncino, strada Pt_3
di cui è comproprietaria, hanno impedito che i camion che portavano trenta tonnellate di rifiuti ciascuno accedessero alla discarica, così provocandole i danni dei quali ha chiesto il risarcimento.
1.1 Costituendosi in giudizio i convenuti contestavano la fondatezza delle domande proposte da parte attrice nei tre giudizi deducendo in estrema sintesi:
a) che non vi fosse prova dei fatti allegati dalla attrice;
b) che non avesse provato di essere comproprietaria della strada e comunque che, essendo CP
il transito sulla stessa con camion stato vietato a con sentenza del Tribunale Controparte_17
di Livorno n. 790/2013 (che aveva accertato che la Via del Limoncino è inidonea al transito di mezzi pesanti che costituiscono pericolo per l'incolumità e l'integrità fisica degli abitanti/frontisti; aveva fatto divieto di accedere alla via del Limoncino con mezzi pesanti per esercitare la discarica e attribuito ai frontisti il potere di regolare l'accesso alla strada), sentenza opponibile alla ai sensi CP dell'art. 111 c.p.c., come espressamente stabilito con efficacia di giudicato della sentenza n. 383/2021
(cui l'attrice ha prestato acquiescenza), difettasse il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043
c.c. Asserivano infatti che non potesse lamentarsi di non aver potuto esercitare un transito CP
che non aveva diritto di esercitare in virtù della sentenza n. 790/2013, che pone in pericolo l'incolumità
e l'integrità fisica degli abitanti frontisti e che, in ogni caso, viola l'art. 1102 c.c.
Deducevano inoltre che l'attrice non potesse vantare alcun diritto di comproprietà/possesso sulla strada suddetta poiché l'acquisto era avvenuto a non domino e che il contratto preliminare che è stato esibito era stato stipulato ad arte al solo fine di precostituirsi un titolo apparente per poter esercitare un passaggio abusivo. pagina 3 di 8 In ogni caso, asserivano che la eventuale qualità di comproprietaria, possessore/detentore della Via del
Limoncino non la legittimasse al transito industriale su tale strada.
1.2 Nei giudizi 1186 e 1414 del 2022 i convenuti deducevano inoltre che la domanda fosse inammissibile per avere nella prima domanda la attrice già chiesto il risarcimento del danno per il mancato conferimento di rifiuti per trenta giorni, che copriva anche il periodo oggetto delle suddette domande proposte nei giudizi riuniti, tenuto conto dei giorni lavorativi intercorrenti dal 24.2.2022 al
4.4.2022. Sostenevano infatti che così facendo la attrice avesse richiesto due volte il medesimo danno.
Asserivano in ogni caso che non vi fosse prova del danno lamentato da parte attrice.
2. Le domande proposte da nei tre giudizi riuniti non meritano accoglimento. CP
Con sentenza del Tribunale di Livorno n. 790/2013 (cfr. doc. 7 di parte convenuta) pronunciata, tra le altre parti, nel contraddittorio di e di sette Controparte_18
degli odierni convenuti il Tribunale ha, tra l'altro, inibito alla suddetta società di transitare con i propri mezzi sulla via del Limoncino.
Cont Tale sentenza vincolava la quale successore a titolo particolare della CP
[...]
con la quale in data 3.6.2020 ha stipulato contratto di costituzione di usufrutto sugli Controparte_20
immobili siti in Livorno, Località Limoncino (cfr. doc. 2 di parte attrice). Tale contratto costituisce l'odierna società attrice in veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.)
e implica che le pronunce emesse nei confronti del dante causa siano alla medesima opponibili.
Tale sentenza, confermata dalla Corte di Appello con sentenza 3070/2019 (doc. 8 di parte convenuta), nella parte qua era esecutiva e dunque inibiva alla il transito su detta strada. CP
Sebbene la sentenza della Corte di Appello sia stata annullata con rinvio dalla Suprema Corte con sentenza n. 392/2025 versata in atti, ciò non consente di affermare che sia risarcibile il danno allegato da parte attrice conseguente all'impedimento del transito su via del Limoncino nelle date sopra indicate, in quanto, alla luce di tale sentenza esecutiva, non può dirsi che sussista la ingiustizia del danno che costituisce presupposto necessario per riconoscere il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, quale quello prospettato nel caso di specie.
Ne consegue pertanto, che, a prescindere da ogni altra considerazione, le domande di risarcimento del danno proposte da parte attrice nei tre giudizi riuniti non possono essere accolte.
2.1 Sostiene tuttavia la di essere legittimata, al momento del verificarsi dei fatti per cui è CP
causa, ad utilizzare la strada sita in via del Limoncino in forza di fatti successivi alla emanazione delle suddette pronunce e cioè in conseguenza della stipulazione in data 9.12.2021 del preliminare ad effetti anticipati con il sig. (titolare di una quota pari ai 6/36 del diritto di proprietà di via Parte_4
del Limoncino), con il quale lo stesso aveva promesso di venderle la suddetta quota (cfr. doc. 9 di parte pagina 4 di 8 attrice), avendo a seguito dello stesso conseguito la materiale disponibilità della strada, essendone divenuta detentrice qualificata.
2.2.1 Tale asserto non è condivisibile.
2.2.1 In primo luogo occorre rilevare che allorché ha promesso di vendere la quota Parte_4
di 6/36 della Via del Limoncino (e poi ha venduto alla detta quota in data 1.8.2024 - cfr. CP
doc. 20 di parte attrice -) lo stesso non era più proprietario di detta quota, per avere stipulato in data antecedente l'atto di divisione ereditaria per atto del notaio dott. del 22 dicembre 2015 Persona_2
(cfr. doc. 30 di parte convenuta), con il quale lo stesso aveva attribuito alla sorella Parte_4
la quota relativa al complesso immobiliare denominato “Fattoria dell'Orologio”, Parte_5
posto in Via del Limoncino (cfr. il testo del doc. 30 di parte convenuta).
In tale atto del resto si legge:
Peraltro significativamente nella relazione notarile redatta su incarico della dal notaio CP
si legge: Persona_3
pagina 5 di 8 Quindi il notaio per attestare che fosse proprietario della quota dei 6/36 della strada Parte_4
de qua ha dovuto espressamente scrivere di non avere tenuto conto degli atti di scioglimento della comunione intervenuti tra i coeredi di e dunque, per quanto qui interessa, dell'atto di Controparte_21
divisione del 22.12.2015 a rogito dott. Per_2
2.2.2 Peraltro, anche ove si volesse prescindere da ciò, e si volesse ritenere che la ha CP
validamente acquistato la quota di comproprietà della strada da tuttavia, non Parte_4 potrebbe dirsi che ciò la legittimi a transitare su detta strada per raggiungere l'area dove viene esercitata la discarica che essa ha in usufrutto.
Infatti il passaggio su tale strada non per raggiungere i terreni frontisti ma il terreno che la attrice ha in usufrutto comporterebbe la alterazione della cosa comune, sulla quale verrebbe costituita una servitù di transito a favore di un fondo terzo, con conseguente violazione dell'art 1102 c.c..
Infatti l'esercizio della facoltà di ogni comunista di servirsi della cosa comune, nei limiti indicati dall'art. 1102 c.c., deve esaurirsi nella sfera giuridica e patrimoniale del diritto di comproprietà sulla cosa stessa e non può essere esteso, quindi, per il vantaggio di altre e diverse proprietà esclusive del medesimo comunista perché, in tal caso, si verrebbe ad imporre una servitù sulla "res" comune in favore di beni estranei alla comunione, per la cui costituzione è necessario il consenso di tutti i comproprietari (cfr. Cass. Ordinanza n. 5132 del 21/02/2019).
Si veda altresì la ordinanza della Cassazione n. 13213 del 16/05/2019 con la quale la Suprema Corte ha statuito che configura mutamento di destinazione, rilevante ex art. 1102 c.c., nel senso di rendere illegittimo l'uso particolare di un comunista o condomino, la direzione della funzione della cosa comune - pur lasciata immutata nella sua natura (il passaggio, la presa di aria o luce, ecc.) - a vantaggio di beni esclusivi di un comunista o un condomino, rispetto ai quali i comproprietari non avevano inteso
"destinare" il bene comune. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d'appello ritenendo che si fosse attenuta al principio di diritto nell'affermare che il passaggio su strada comune che venga effettuato da un comunista per accedere ad altro fondo a lui appartenente, non incluso tra quelli cui la collettività dei compartecipi aveva destinato la strada, configuri un godimento vietato, risolvendosi nella modifica della destinazione della strada comune e nell'esercizio di una illegittima servitù a danno del bene collettivo).
Del resto la Suprema Corte recentemente, in materia analoga, esaminando la questione attinente ai rapporti tra beni in comproprietà e beni di proprietà esclusiva in tema di vedute ha escluso che possa invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è
pagina 6 di 8 titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro (cfr. Cass. 7971 del 11/03/2022; Cass. 4816 del 23/02/2024).
2.2.2.1 Sotto altro profilo, peraltro, occorre notare che l'utilizzo della strada de qua per un uso industriale comporterebbe anche il mutamento della destinazione della cosa comune in quanto il primo limite al godimento della cosa comune, posto dall'art. 1102 c.c., si identifica con riferimento alla destinazione economica attuale della cosa, quale è desumibile anche dall'uso fattone in concreto da tutti i partecipanti alla comunione, senza tener conto di eventuali future modificazioni della destinazione, le quali rientrino nella sfera delle astratte possibilità.
2.3 Né può dirsi che i convenuti non siano legittimati ad eccepire la violazione dell'art. 1102 c.c.
Infatti, poiché i convenuti sono stati chiamati in causa per rispondere del risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, gli stessi sono legittimati ad eccepire il difetto del danno ingiusto che non vi sarebbe in difetto di un valido titolo e del corretto esercizio dei diritti connessi alla proprietà.
Peraltro sicuramente almeno uno dei convenuti, è legittimato ad eccepire la Controparte_8
violazione dell'art. 1102 c.c. dal momento che lo stesso viene individuato quale erede di
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per la quota di 3/36 nella stessa relazione notarile fatta redigere dalla dal notaio CP_21 CP
cui si è fatto riferimento e, quindi, quale comproprietario della Via del Limoncino. Per_3
2.4 Né ancora può dirsi che la contestazione della comproprietà della strada de qua in capo al dante causa della attrice e di conseguenza alla attrice sia inammissibile potendo la stessa essere proposta solo quale domanda riconvenzionale. Infatti con tale contestazione parte convenuta si è semplicemente limitata a contestare la sussistenza di uno degli elementi costitutivi della domanda attrice (la possibilità di esercitare legittimamente il transito sulla strada de qua che rileva nella presente fattispecie sotto il profilo della ingiustizia del danno) e dunque ha proposto una mera difesa o al più ha proposto una eccezione in senso lato allegando un fatto impeditivo o modificativo di tale diritto.
2.5 In forza di quanto sopra notato non può dirsi che fosse legittimata, al momento della CP
verificazione dei fatti per cui è causa, a transitare sulla via del Limoncino per raggiungere la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Livorno, loc. Monte La Poggia, nella zona Limoncino.
3. Da ciò consegue che l'avere eventualmente gli attori impedito alla stessa di utilizzare tale strada non potrebbe comportare conseguenze risarcitorie a loro carico difettando la ingiustizia del danno.
4. In definitiva, a prescindere da ogni altra considerazione, per ciò solo dunque le domande attrici debbono essere rigettate senza che occorra ammettere le prove costituende richieste dalla parte attrice, che correttamente sono state ritenute superflue dal giudice precedentemente designato alla trattazione della causa, e senza che occorra esaminare le ulteriori questioni prospettate dalle parti che rimangono assorbite.
pagina 7 di 8 5. Le spese dei tre giudizi riuniti seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore delle singole cause riunite e del numero e della complessità delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022,
d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
Le stese debbono essere liquidate per ogni singolo giudizio riunito in quanto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio (cfr. solo da ultimo Cass. Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte da nei tre giudizi riuniti. CP
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere ai convenuti dei CP
tre giudizi riuniti le spese di lite che si liquidano per ciascuno dei giudizi iscritti al RG 1186/2022 e al
RG 1414/2022 in € 2.552,00 per la fase di studio ed € 1.628.00 per la fase introduttiva e per il giudizio iscritto al RG 1108/2022 in € 4.607,00 per la fase di studio, € 3.039,00 per la fase introduttiva, €
13.534,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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