Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 467
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Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per tardività del ricorso del contribuente

    Il Collegio rileva che tutte le cartelle sono state impugnate ben oltre il termine di sessanta giorni dalla loro notifica, rendendo il ricorso inammissibile per tardività.

  • Accolto
    Inammissibilità per omessa impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento

    L'eccezione è fondata in quanto le intimazioni di pagamento notificate nel 2012 e nel 2015 sono rimaste inoppugnate e hanno interrotto la prescrizione. L'intimazione del 2020 è intervenuta prima della scadenza dei termini prescrizionali.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    L'eccezione di prescrizione è infondata poiché le precedenti intimazioni di pagamento hanno interrotto i termini prescrizionali, sia decennali che quinquennali per interessi e sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 467
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 467
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo