CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 419/2022 depositato il 11/02/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 882/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 16/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199018888647/000 IVA-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420010128800734000 IVA-ALIQUOTE 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420010130963384000 IVA-ALIQUOTE 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420020068016220000 IRPEF-ALTRO 1995 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: annullare e/o riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, rigettare l'avvero ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento siccome originariamente inammissibile e infondato.
Appellato: inammissibilità e, in subordine, infondatezza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendone il rigetto con nnullamento delle impugnate cartelle e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Sig. Resistente_1 con ricorso depositato il 18/02/2020 ed iscritto al n. 377/2020 RGR ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01420199018888647/000, notificata l'8/1/2020, intimazione emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 01420010128800734000 di € 26.294,94, notificata il 31/05/2001, per IVA del 1995;
2) n. 01420010130963384000 di € 15.419,33, notificata il 04/06/2001, per IVA del 1996;
3) n. 01420020068016220000 di € 2.135,99, notificata il 01/08/2002, per Contributo Sanitario Nazionale del
1995;
4) n. 01420020146353756000 di € 19.544,32, notificata il 03/01/2003, per IVA del 1998.
A fondamento dell'impugnativa il contribuente ha dedotto che era decorso del termine prescrizionale decorrente dalla notifica di ciascuna cartella esattoriale.
Ha precisato che anche a voler ritenere pienamente regolari le anzidette notifiche il credito sarebbe in ogni caso prescritto non essendovi stato medio tempore alcun ulteriore atto interruttivo di detta prescrizione fino alla notificazione in data 08/01/2020 al contribuente della impugnata intimazione di pagamento.
Conseguentemente il contribuente ha eccepito l'avvenuto decorso del termine prescrizionale relativamente ai crediti fatti valere con le cartelle di cui all'impugnata intimazione per avvenuto decorso del decennio fra la notifica delle predette cartelle e quella dell'impugnato atto di intimazione di pagamento.
Con rituali controdeduzioni in data 25/02/2020 si è costituita dinanzi alla CTP l'Agenzia delle Entrate
Riscossione eccependo, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità del ricorso per tardività essendo stato proposto molti anni dopo la notificazione delle predette cartelle che andavano impugnate nel termine di sessanta giorni dalla loro notificazione ai sensi dell'art. 21, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Precisava, altresì, la difesa dell'ADER che l'impugnato atto di intimazione di pagamento era stato preceduto dalla rituale notifica di una precedente intimazione di pagamento in data 17/12/2015 e, ancor prima, da altre quattro intimazioni di pagamento, sempre concernenti le medesime cartelle, notificate tra il 16 e il 18/05/2012.
Con sentenza n. 882/1/2021, depositata il 16/06/2021, la CTP di Bari, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, ha dichiarato la prescrizione limitatamente agli importi concernenti le prime tre cartelle e a tutti gli importi per interessi e sanzioni relative a tutte le quattro cartelle, condannando l'ADER al pagamento delle spese in favore del contribuente liquidate in € 2.293,00, oltre ad accessori legge.
Con ricorso d'appello n. 419/2022 RGA l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato la sentenza n.
882/1/2021 della CTP di Bari, depositata il 16/06/2021, riproponendo l'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente per tardività. Eccezione non esaminata dal giudice di prime cure.
In particolare, la difesa dell'ADER ha lamentato che la sentenza gravata non ha tenuto conto dell'omessa impugnativa delle precedenti intimazioni di pagamento che hanno un indubbio valore di atti interruttivi della prescrizione.
Con rituali controdeduzioni del 15/03/2022 l'appellato contribuente ha eccepito l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendone il rigetto con l'annullamento delle impugnate cartelle e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con memoria illustrativa in data 30/10/2025 l'ADER ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
All'adunanza in camera di consiglio del 05/11/2025, sentito il Relatore, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'ADER è fondato.
Va, innanzitutto, rilevato che, attesa la ritualità delle notifiche di tutte le impugnate cartelle, il ricorso proposto dal contribuente è inammissibile per tardività. Ciò in quanto tutte le cartelle risultano impugnate ben oltre il termine di sessanta giorni dalla data della loro notificazione al contribuente, termine previsto dall'art. 21, 1° comma, del DPR n. 546/1992.
2) Osserva il Collegio che anche l'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente per omessa impugnazione delle successive intimazioni di pagamento è fondata. Detta eccezione, infatti, concerne le quattro intimazioni, relative alle medesime cartelle, notificate il 16 e il 18/05/2012 e la successiva intimazione di pagamento notificata il 17/12/2015.
Tutte dette intimazioni sono rimaste inoppugnate e hanno un indubbio effetto interruttivo della prescrizione di tutte le quattro cartelle.
Orbene, l'eccezione di prescrizione, pur sollevata dalla difesa del contribuente, è infondata in quanto l'intimazione di pagamento in data 17/12/2015, essendo posteriore di tre anni alle precedenti intimazioni notificate nel maggio 2012, ha interrotto sia il termine di prescrizione decennale relativamente alle imposte statali de quibus sia il più breve termine quinquennale concernente interessi e sanzioni. Peraltro, l'impugnata intimazione di pagamento notificata l'8/1/2020 è intervenuta quando il termine quinquennale, decorrente dal
17/12/2015, non era ancora scaduto.
Ne discende l'infondatezza di entrambe le anzidette eccezioni di prescrizione sollevate dalla difesa del contribuente.
Quanto, poi, alle vicende antecedenti alla notificazione delle impugnate cartelle la già rilevata inammissibilità per tardività dell'originario ricorso del contribuente, per avvenuto decorso, da lungo tempo, del termine decadenziale previsto dall'art. 21, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, preclude al Collegio l'esame di tali questioni. 3) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
è fondato e va, pertanto, accolto.
4) La totale riforma della sentenza di prime cure implica la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'originario ricorso del contribuente.
5) Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, dichiara inammissibile per tardività l'originario ricorso del contribuente;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 5 novembre 2025
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 419/2022 depositato il 11/02/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 882/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 1 e pubblicata il 16/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420199018888647/000 IVA-ALTRO 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420010128800734000 IVA-ALIQUOTE 1995
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420010130963384000 IVA-ALIQUOTE 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420020068016220000 IRPEF-ALTRO 1995 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: annullare e/o riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, rigettare l'avvero ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento siccome originariamente inammissibile e infondato.
Appellato: inammissibilità e, in subordine, infondatezza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendone il rigetto con nnullamento delle impugnate cartelle e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Sig. Resistente_1 con ricorso depositato il 18/02/2020 ed iscritto al n. 377/2020 RGR ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01420199018888647/000, notificata l'8/1/2020, intimazione emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 01420010128800734000 di € 26.294,94, notificata il 31/05/2001, per IVA del 1995;
2) n. 01420010130963384000 di € 15.419,33, notificata il 04/06/2001, per IVA del 1996;
3) n. 01420020068016220000 di € 2.135,99, notificata il 01/08/2002, per Contributo Sanitario Nazionale del
1995;
4) n. 01420020146353756000 di € 19.544,32, notificata il 03/01/2003, per IVA del 1998.
A fondamento dell'impugnativa il contribuente ha dedotto che era decorso del termine prescrizionale decorrente dalla notifica di ciascuna cartella esattoriale.
Ha precisato che anche a voler ritenere pienamente regolari le anzidette notifiche il credito sarebbe in ogni caso prescritto non essendovi stato medio tempore alcun ulteriore atto interruttivo di detta prescrizione fino alla notificazione in data 08/01/2020 al contribuente della impugnata intimazione di pagamento.
Conseguentemente il contribuente ha eccepito l'avvenuto decorso del termine prescrizionale relativamente ai crediti fatti valere con le cartelle di cui all'impugnata intimazione per avvenuto decorso del decennio fra la notifica delle predette cartelle e quella dell'impugnato atto di intimazione di pagamento.
Con rituali controdeduzioni in data 25/02/2020 si è costituita dinanzi alla CTP l'Agenzia delle Entrate
Riscossione eccependo, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità del ricorso per tardività essendo stato proposto molti anni dopo la notificazione delle predette cartelle che andavano impugnate nel termine di sessanta giorni dalla loro notificazione ai sensi dell'art. 21, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.
Precisava, altresì, la difesa dell'ADER che l'impugnato atto di intimazione di pagamento era stato preceduto dalla rituale notifica di una precedente intimazione di pagamento in data 17/12/2015 e, ancor prima, da altre quattro intimazioni di pagamento, sempre concernenti le medesime cartelle, notificate tra il 16 e il 18/05/2012.
Con sentenza n. 882/1/2021, depositata il 16/06/2021, la CTP di Bari, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, ha dichiarato la prescrizione limitatamente agli importi concernenti le prime tre cartelle e a tutti gli importi per interessi e sanzioni relative a tutte le quattro cartelle, condannando l'ADER al pagamento delle spese in favore del contribuente liquidate in € 2.293,00, oltre ad accessori legge.
Con ricorso d'appello n. 419/2022 RGA l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato la sentenza n.
882/1/2021 della CTP di Bari, depositata il 16/06/2021, riproponendo l'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente per tardività. Eccezione non esaminata dal giudice di prime cure.
In particolare, la difesa dell'ADER ha lamentato che la sentenza gravata non ha tenuto conto dell'omessa impugnativa delle precedenti intimazioni di pagamento che hanno un indubbio valore di atti interruttivi della prescrizione.
Con rituali controdeduzioni del 15/03/2022 l'appellato contribuente ha eccepito l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendone il rigetto con l'annullamento delle impugnate cartelle e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con memoria illustrativa in data 30/10/2025 l'ADER ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
All'adunanza in camera di consiglio del 05/11/2025, sentito il Relatore, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'ADER è fondato.
Va, innanzitutto, rilevato che, attesa la ritualità delle notifiche di tutte le impugnate cartelle, il ricorso proposto dal contribuente è inammissibile per tardività. Ciò in quanto tutte le cartelle risultano impugnate ben oltre il termine di sessanta giorni dalla data della loro notificazione al contribuente, termine previsto dall'art. 21, 1° comma, del DPR n. 546/1992.
2) Osserva il Collegio che anche l'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente per omessa impugnazione delle successive intimazioni di pagamento è fondata. Detta eccezione, infatti, concerne le quattro intimazioni, relative alle medesime cartelle, notificate il 16 e il 18/05/2012 e la successiva intimazione di pagamento notificata il 17/12/2015.
Tutte dette intimazioni sono rimaste inoppugnate e hanno un indubbio effetto interruttivo della prescrizione di tutte le quattro cartelle.
Orbene, l'eccezione di prescrizione, pur sollevata dalla difesa del contribuente, è infondata in quanto l'intimazione di pagamento in data 17/12/2015, essendo posteriore di tre anni alle precedenti intimazioni notificate nel maggio 2012, ha interrotto sia il termine di prescrizione decennale relativamente alle imposte statali de quibus sia il più breve termine quinquennale concernente interessi e sanzioni. Peraltro, l'impugnata intimazione di pagamento notificata l'8/1/2020 è intervenuta quando il termine quinquennale, decorrente dal
17/12/2015, non era ancora scaduto.
Ne discende l'infondatezza di entrambe le anzidette eccezioni di prescrizione sollevate dalla difesa del contribuente.
Quanto, poi, alle vicende antecedenti alla notificazione delle impugnate cartelle la già rilevata inammissibilità per tardività dell'originario ricorso del contribuente, per avvenuto decorso, da lungo tempo, del termine decadenziale previsto dall'art. 21, 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992, preclude al Collegio l'esame di tali questioni. 3) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
è fondato e va, pertanto, accolto.
4) La totale riforma della sentenza di prime cure implica la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'originario ricorso del contribuente.
5) Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, dichiara inammissibile per tardività l'originario ricorso del contribuente;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 5 novembre 2025