Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1483/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1483/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ad ordinanza- ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa ex artt. 7, comma 3 quater, del decreto legislativo n. 158/2012 ed art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, vertente tra:
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.8.1993, residente in [...], nella qualità di legale rappresentante della , corrente in Controparte_1
Francica, corso Italia n. 38, partita i.v.a. , rappresentata e difesa, come da P.IVA_1
procura allegata al ricorso, dall'avv. Giuseppe Seminara, con elezione di domicilio presso lo studio professionale dello stesso, sito in Gioia Tauro (RC), via Sarino
1
Email_1
Appellante
e
(codice fiscale , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro (con indirizzo di posta elettronica certificata:
telefax n. 0961770467, presso i cui uffici in Email_2
Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia);
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per il procuratore dell'appellante ( , nella qualità di legale rappresentante Parte_1 della impresa ): “Voglia l'adita Corte Controparte_1
di Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria e diversa istanza, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 670/2024 emanata dal Giudice del
Tribunale di Cosenza, in persona del Dott. Gino Bloise, il 19 marzo 2024, non notificata;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di
Prime cure e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza emessa;
- Condannare
l in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2
tempore alla rifusione delle spese competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
per l'Avvocatura dello Stato, in difesa dell'appellata ( Controparte_2
: “Voglia la Corte d'Appello adita, previo rigetto dell'istanza di sospensione
[...] dell'esecuzione della sentenza impugnata: nel merito, accertare l'infondatezza dell'avverso gravame, confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento delle somme di cui al provvedimento sanzionatorio impugnato, unitamente agli accessori di legge”.
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con ricorso presentato il 2.9.2023, , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della (definita “ditta Controparte_1 individuale”), ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 19293 del 28.6.2023, notificatale il 4.7.2023, emessa dall' Parte_2
con la quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro
[...]
20.000,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015 e 7, comma 3 quater, del decreto legge n. 158/2012, sull'assunto dell'avvenuta messa disposizione dei clienti dell'esercizio commerciale gestito dalla ricorrente di un apparecchio videoterminale
(personal computer) che, attraverso la connessione telematica, consentiva agli avventori di giocare sulle piattaforme di gioco on line con vincite in danaro, non collegate alla rete statale di raccolta del gioco.
La ricorrente, in particolare, ha eccepito: a) la prescrizione dell'illecito amministrativo contestato e, quindi, del diritto dell' di riscuotere Parte_2 il credito connesso all'applicazione della sanzione amministrativa, essendo decorso inutilmente il termine quinquennale di legge, dato che l'ordinanza di ingiunzione era stata notificata il 4.7.2023; b) l'illegittimità dell'ordinanza, in quanto l'apparecchio
(p.c.) non era stato messo a disposizione degli utenti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, ma era destinato all'uso personale della titolare, né si presentava predisposto per l'accesso alle piattaforme telematiche per i giochi, cosicché, in definitiva, il fatto contestato non integrava la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 7, comma 3-quater, del decreto legge n. 158/2012 e dell'articolo 1, comma
923, della legge. n. 208/2015.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare “la prescrizione dell'ordinanza di ingiunzione opposta” e, nel merito, di annullarla.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Parte_2
tramite apposita comparsa, contestando la fondatezza dell'opposizione.
[...]
In particolare, dopo avere illustrato la disciplina applicata, evidenziando che essa sanziona la condotta di chi ponga nella disponibilità dei clienti elaboratori elettronici
3 destinati alla connessione a siti di gioco, ha sostenuto, in sintesi, che;
a) non era fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, poiché la violazione era stata accertata dai funzionari dell' e da personale della Parte_2
Guardia di Finanza di BO Valentia il 3.7.2018 e l'ordinanza ingiunzione opposta, stata consegnata all'ente notificatore ) il 29.6.2023, era stata notificata il Parte_3
30.6.2023, entro il termine previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981; b) per come emergeva dal processo verbale di constatazione dei funzionari che avevano eseguito l'accesso presso l'esercizio commerciale in questione, erano stati integrati gli estremi dell'illecito amministrativo contestato, in quanto il personal computer rinvenuto nell'esercizio commerciale della ricorrente e sottoposto a sequestro era stato messo a disposizione dei clienti per finalità di gioco, come risultava provato dalla circostanza, evidenziata dai funzionari, che nella c.d. cronologia del p.c. erano presenti vari collegamenti al sito di gioco “www.FSA365.Net”. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e ritenuta l'irrilevanza, ai fini della decisione, della consulenza tecnica sul computer sollecitata dall'opponente, la causa è stata decisa dal Tribunale all'esito dell'udienza di discussione del 19.3.2024.
2. La sentenza n. 670/2024 del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 670/2024 del 19.3.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione, nulla disponendo sulle spese di giudizio.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che, contrariamente all'assunto della ricorrente: I)
l'art. 7, comma 3 quater, del decreto legge n. 158/2012, nel vietare la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, potessero consentire l'accesso a piattaforme di gioco, faceva riferimento a qualsiasi tipo di presidio informatico, ivi compresi i personal computer c.d. a navigazione libera che, tramite rete telematica, rendevano possibile il collegamento a server esterni e consentivano il gioco on line nell'esercizio pubblico, non essendo necessaria l'esclusiva destinazione dell'apparecchiatura alla promozione del gioco on line, bastando, invece, unicamente, la prova dell'effettivo utilizzo delle pratiche di gioco;
II) gli accertatori
4 intervenuti avevano verificato la possibilità degli avventori di accedere a siti di gioco on line, tramite un apparecchio acceso e funzionante, in un locale annesso all'esercizio commerciale e messo a disposizione dei clienti, la cui cronologia di utilizzo attestava vari collegamenti al sito di gioco www.FSA365.net.; III) l'ordinanza ingiunzione era debitamente motivata;
IV) il termine quinquennale di prescrizione era stato rispettato, posto che il verbale di contestazione dell'illecito risaliva al 3.7.2018 ed il plico postale contenente l'ordinanza ingiunzione risultava consegnato il 30.6.2023 a familiare convivente della fermo restando che, nel computo del termine, avrebbe Pt_1
dovuto tenersi conto, anche, della disciplina di cui al d.l. n. 18/2020, emanata in occasione dell'emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19.
Il Tribunale ha rilevato, infine, che la costituzione dell'amministrazione opposta per il tramite di un suo funzionario giustificava la mancata regolamentazione delle spese di giudizio (cfr. la sentenza del Tribunale).
3. Il presente giudizio di appello
Con ricorso presentato il 16.10.2024, notificato all' Parte_2
unitamente al decreto di fissazione di udienza, il 6.11.2024, ha proposto
[...]
appello avverso la suddetta sentenza nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della impresa (indicata come “ditta individuale”)
[...]
. Controparte_1
La ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e l'erronea applicazione delle norme di legge, poiché: a) la fattispecie non integrava la violazione del divieto di cui all'art. 7, comma 3-quater, del decreto legge n. 158 del 2012, in assenza dell'utilizzo per un periodo congruo del personal computer, tale da comprovare un suo impiego costante e univoco, nonché di una predisposizione per un accesso diretto ai siti di gioco, ma trattandosi di una postazione di accesso alla rete internet che consentiva soltanto la fruizione della navigazione sul web in totale autonomia e riservatezza da parte degli utenti;
b) la mera messa a disposizione di una piattaforma, aperta alla libera navigazione da parte degli utenti, non poteva, da sola, imputare alcuna responsabilità a carico dell'esercente, il quale non era in grado di impedire in anticipo e in maniera assoluta la navigazione verso i siti di gioco, per come desumibile dalla giurisprudenza in materia penale e da alcune
5 pronunce della giurisprudenza di merito;
c) inoltre, era dubbia, nella fattispecie in esame, la presenza dell'elemento soggettivo da parte del gestore, anche alla luce delle circolari della ossia la specifica finalità di Pt_2 Parte_2
consentire, tramite l'apparecchio, la connessione a siti di gioco
(mancava il reindirizzamento nella c.d. homepage ad un sito di gioco on line; non erano presenti sul desktop del p.c. icone di collegamento ai siti di concessionari online, né
l'accesso risultava subordinato all'inserimento, tramite tastiera, di chiavi di accesso;
al momento del sopralluogo, il computer era spento e non erano presenti giocatori;
non risultava che l'apparecchio fosse dotato di dispositivi per l'inserimento di denaro o smart card).
L'appellante ha concluso, quindi, chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese e competenze del giudizio, come precisato in epigrafe.
Con comparsa di risposta presentata il 2.12.2024, si è costituita nel giudizio di appello, nell'interesse della l'Avvocatura dello Stato, Parte_2
sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione ed evidenziando in sintesi che: a) era corretta l'interpretazione della disciplina di legge posta a fondamento dell'ordinanza- ingiunzione ed avallata dal Tribunale e da altra giurisprudenza;
b) dal verbale dell'accertamento eseguito dai funzionari dell' e Parte_2
dal personale della Guardia di finanza era emerso che l'appellante aveva messo a disposizione della clientela un apparecchio che consentiva l'accesso a siti online di gioco, senza, peraltro, adoperare alcun accorgimento per impedire tale accesso. Ha concluso come sopra indicato.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.1.2025, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
L'udienza del 14.5.2025, fissata per la discussione, è stata sostituita, ai sensi degli artt.
127, comma 3°, e 127-ter c.p.c., dal il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'esito, la causa è stata decisa con il deposito del dispositivo e, quindi, dal deposito telematico della sentenza completa di motivazione nei trenta giorni successivi.
Motivi della decisione
6 1. L'oggetto del giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: I) la valutazione di legittimità o meno dell'ordinanza-ingiunzione (n. prot. prot.
n. 19293 del 28.6.2023), emanata dall' nei Parte_2 Parte_2 confronti dell'appellante, ritenuta dal Tribunale con decisione censurata dalla Pt_1
e le connesse questioni relative: a) alla interpretazione della disposizione sanzionatoria di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, 1, comma 646, della legge n. 190/2014 e 7, comma 3 quater, del decreto legge n.
158/2012; b) alla illiceità o meno della condotta della appellante, quale legale rappresentante della “ , soggetto Controparte_1 gestore dell'esercizio commerciale destinato a bar-ristorante e “punto di offerta di gioco” (v. l'atto di contestazione dell'illecito), consistita nel mettere a disposizione della clientela, tra l'altro, un computer connesso alla rete telematica internet ed idoneo a consentire i collegamenti con i siti di giochi o scommesse online.
Non è stata impugnata la decisione di primo grado, invece, in relazione al rigetto della eccezione di prescrizione.
A rigore, la sentenza impugnata deve considerarsi passata in giudicato, anche nella parte in cui ha rigettato l'opposizione proposta dalla a titolo personale (“in Pt_1 proprio”), avendo agito la ricorrente, espressamente, con la presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della ed avendo, poi, Controparte_1
appellato la sentenza del Tribunale, tuttavia, soltanto, in tale qualità di legale rappresentante della società e non anche in proprio, per come si desume dal tenore sia dell'atto di appello (v., in particolare, l'intestazione), che della allegata procura alle liti
(in verità, la ha agito “nella qualità di legale rappresentante della ditta Pt_1 individuale “ ”, ma è evidente Controparte_1
l'erroneo riferimento ad una “ditta individuale” anziché ad una società).
2. Le valutazioni della Corte di Appello
7 L'appello è infondato e la sentenza del Tribunale di Cosenza, da intendersi richiamata, deve essere, pertanto, confermata, salve le precisazioni seguenti.
La questione decisiva concerne l'interpretazione del divieto di cui all'art. 7, comma 3- quater, del decreto legge n. 158/2012.
L'art. 7, comma 3-quater, del decreto legge n. 158/2012 - la cui violazione è sanzionata dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015 e, prima ancora, dall'art. 1, comma
646, della legge n. 190/2014 - prevede il divieto di installare presso pubblici esercizi le apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio del gioco a distanza ovvero, anche, da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, l'ampia formulazione della disposizione in ordine al concetto di “apparecchiature che consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”, per il suo stesso contenuto letterale, appare incompatibile con la volontà del legislatore di limitarne la portata alle sole apparecchiature finalizzate specificamente ad accedere a siti telematici di gioco e di scommesse e conforme, al contrario, a quella di estenderne l'applicazione ad ogni strumento idoneo allo scopo indicato, benché utilizzabile anche ad altri fini, giacché altro è consentire, tramite un apparecchio, una data attività altro è destinarlo, precipuamente, a tale attività.
Tale formulazione, pertanto, induce ad escludere un'interpretazione restrittiva della norma che, del resto, risulta incompatibile con la ragione della stessa, volta a limitare e porre sotto controllo, nell'interesse pubblico, l'attività di gioco ed a prevenire e reprimere fenomeni perniciosi per la salute, quali la ludopatia ed il gioco d'azzardo. La finalità di prevenzione di tali fenomeni, evidentemente, anticipa la soglia dell'illecito, comprendendovi, anche, comportamenti colposi e tali da causare mere situazioni di pericolo per i beni di rilievo pubblico che la disposizione intende tutelare
(segnatamente, esclude che possa ritenersi corretta la “lettura” restrittiva della disposizione che l'appellante intende trarre dalla circolare n. 19453 del 2014 della stessa
. Parte_2
Non è escluso l'illecito amministrativo né dal carattere in sé legittimo del gioco reso possibile dall'apparecchio, proprio perché la norma è finalizzata a disincentivare qualsiasi attività di gioco online, comprese quelle organizzate in forma lecita e da concessionari appositamente autorizzati;
né dall'assenza di attività di intermediazione
8 con i gestori del gioco o delle scommesse, visto che la condotta sanzionata prescinde da ogni intermediazione ed è costituita, invece, dalla messa a disposizione di apparecchi collegati alla rete telematica che consentano l'accesso online al gioco.
E', peraltro, condivisibile l'opinione che tempera il rigore letterale della disposizione, evidenziando, al fine di evitare di sanzionare in maniera indiscriminata condotte socialmente inoffensive, che la messa a disposizione, in esercizi pubblici, di simili apparecchi è sanzionata, allorché avvenga in un contesto concreto di circostanze che, effettivamente, comportino un significativo rischio di indurre o incentivare il gioco online. Il che consente di escludere i dubbi di illegittimità costituzionale del divieto e della relativa sanzione (su cui, v. Cass., sez. II, n. 20483/2024).
Premesso questo in punto di diritto, deve rilevarsi che risulta documentato che: a) nel corso di un accertamento ispettivo, eseguito il 3.7.2018 dal personale appartenente all' la dell' e Controparte_3 CP_4 Parte_2
della Compagnia di BO Valentia della Guardia di Finanza, presso l'esercizio commerciale gestito dalla gli accertatori hanno rinvenuto, all'interno di un Pt_1
locale annesso al , oltre a n. 6 apparecchi destinati a giochi con vincite in Parte_4 danaro (ossia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6°, lett. “a”, del t.u.l.p.s.), un personal computer, collegato alla rete elettrica, adibito alla libera navigazione sulla rete telematica internet, senza alcun tipo di inibizione ai siti che consentissero ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari online da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza;
b) dalla cronologia di utilizzo del p.c., è emerso l'accesso ripetuto (“vari collegamenti”) al sito telematico
“www.Fsa365.net”.
Osserva la Corte di Appello, quanto al caso in esame, che una serie di elementi, nel complesso, univoci, inducono a ritenere che la condotta della legale Pt_1 rappresentante della , integri l'illecito Controparte_1
amministrativo sanzionato ai sensi delle norme citate: a) la specifica attività commerciale svolta dalla nei locali in Controparte_1
questione, adibiti, oltre che a bar-pizzeria, a “punto di offerta di gioco”, tale che, inevitabilmente, almeno una parte della clientela fosse costituita, secondo regole di logica ed esperienza, da giocatori, se non incalliti, certamente non occasionali (non assume rilievo decisivo, in senso contrario, che il locale principale fosse destinato a bar- pizzeria, giacché la compresenza delle due attività all'interno della stessa sede ed il fatto
9 che esse facessero capo al medesimo soggetto rende abbastanza evidente la possibilità della clientela di fruire, indifferentemente e nello stesso contesto, dei due tipi di servizi resi); b) la circostanza, in verità pacifica e, comunque, documentata nel processo verbale di constatazione del 3.7.2023, che il personal computer era privo di congegni che limitassero l'accesso ai giochi on line, consentendo la c.d. navigazione libera degli utenti;
c) il concreto e ripetuto utilizzo dell'apparecchio per finalità di gioco on line, per come desunto dalla cronologia di tale utilizzo.
Appare chiaro, dunque, che la messa a disposizione della suddetta apparecchiatura, all'interno di locali destinati, anche, alle attività di gioco, ha costituito, se non propriamente una induzione, una obiettiva facilitazione all'attività di gioco online, peraltro, comprovata dall'effettivo utilizzo del p.c. per questo scopo, tale, quindi, da integrare la fattispecie sanzionata ai sensi delle disposizioni citate.
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito contestato, esso si desume dalla circostanza che la nel gestire un “punto di offerta di gioco” aperto al pubblico, ha avuto Pt_1
piena consapevolezza di avere messo a disposizione della clientela un apparecchio idoneo al collegamento telematico con siti destinati al gioco.
3. Le spese processuali e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115/2002
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore della controversia (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000) ed alla concreta attività difensiva svolta, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato con d.m n. 147/2022, ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia. Esse possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro
2.906,00 (euro 567,00 per la fase di studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 impresa , avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Cosenza n. 670/2024 del 19.3.2024, pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' Controparte_2
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
[...]
2.906,00, oltre accessori di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro il 15.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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