TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14.11.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
28.05.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 18,00
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La RA, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nelle cause civili riunite ed iscritte ai nn° 6510 e 6511 /2023 R.G. vertente
TRA
e , entrambi elettivamente dom.ti Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'avv. GAETANO BILLITTERI dal quale sono rappr.ti e difesi, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1
degli avv.ti FEDERICA E ALBERTO ORONZO, di quali è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La RA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie l'opposizione promossa dai sigg. e e per l'effetto revoca il Pt_2 Pt_1
decreto ingiuntivo n. 916/2023, emesso in loro danno su istanza della e Controparte_1 [...]
; CP_2
2) condanna l'opposta a rifondere ai sigg e le spese di lite che si liquidano Pt_2 Pt_1
in € 2.540,00, oltre iva, cassa e spese generali di studio e spese borsuali documentate, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Billitteri dichiaratosi antistatario.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto dei presenti giudizi riuniti è l'opposizione proposta dai sigg. Parte_1
e n.q. di co0bligata, avverso il decreto ingiuntivo n. 916/2023, emesso
[...] Parte_2
in loro danno su istanza della e per l'asserito mancato Controparte_1 Controparte_2
pagamento della somma di € 18.147,12 relativa ad un contratto di finanziamento stipulato con la
Agos s.p.a..
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, ha preliminarmente eccepito il difetto
di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, assumendo l'inesistenza della prova che le operazioni di cessione in blocco intervenute, includessero anche la pretesa vantata nei confronti degli opponenti.
Resistendo all'opposizione, con comparsa de14.07.2023, parte opposta respingeva gli addebiti mossile dall'opponente, e nel replicare alle affermazioni dei sigg. e Pt_1 Pt_2
instava per la conferma del decreto opposto.
Ciò detto va preliminarmente esaminata la questione del difetto di legittimazione attiva della opposta, sollevata da parte opponente. E' bene osservare che come ribadito suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilavabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tanto chiarito mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della opposta è da riscontrare esclusivamente nella comparsa di risposta, nei correlati atti e nella documentazione prodotta e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto e quindi dei crediti alla stessa ceduti, che invece si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda, e quindi la sua fondatezza.
In diritto va evidenziato che secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti è onere della cessionaria fornire prova che il credito per cui agisce sia stato oggetto di cessione.
Considerato che
nel caso di specie tale prova non è stata fornita l'opposizione va accolta e revocato il decreto oggetto di opposizione.
Nel caso di cessione in blocco dei crediti, la giurisprudenza anche di merito si è pronunciata a favore del debitore ceduto, stabilendo che, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti,
il cessionario deve fornire la prova che quel credito per cui agisce rientra nella cessione in blocco,
non essendo sufficiente la sola pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale per dimostrare la titolarità del diritto vantato.
La disciplina della cessione dei crediti in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B.,
equiparando la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ha sicuramente contribuito a snellire la farraginosa procedura delle operazioni di cartolarizzazione del credito.
Se, da un lato, si è semplificato il sistema, da un altro, sono aumentate le contestazioni giudiziali da parte dei debitori ceduti sul difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto, il che, ha, inevitabilmente, generato un ampio dibattito sul tema della prova dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione rispetto ai rapporti contestati. La giurisprudenza di legittimità (Cass. N 3405 del 2024) è pressocche unanime nel ritenere che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1865/2021, il quale, stante la specifica eccezione sollevata da parte del debitore ceduto, ha ritenuto che la nuova società cessionaria, intervenuta nel giudizio in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, per dimostrare la titolarità del diritto vantato, avrebbe dovuto fornire, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutta la documentazione atta a dimostrare e verificare che anche il credito oggetto della controversia rientrasse tra quelli ceduti.
L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è
idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione sia ricompreso nell'oggetto della cessione. La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria.
Ed invero, nell'ipotesi di cessione cd “in blocco” il trasferimento del credito deve potersi evincere dal contratto di cessione e dagli elenchi prodotti, mentre la pubblicazione nella Gazzetta,
può rappresentare al più elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Esso tuttavia non da contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi o esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
Deve poi osservarsi che qualora, come nella fattispecie in esame, siano dedotte una pluralità
di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto. Grava invero sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute e che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima.
Considerato che nel caso di specie non è stata versata in atti la dichiarazione del creditore originario, nello specifico della Agos, attestante la cessione, tra i crediti in blocco, anche del credito degli odierni opponenti e non è possibile evincersi da altri elementi l'assunta cessione,
l'opposizione proposta va accolta, non avendo la società opposta assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla titolarità del credito.
Giova, al riguardo, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti,
alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In altri termini, nel giudizio di opposizione a d.i. va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e considerato che nel caso di specie, a seguito delle eccezioni di parte opponente, l'opposta non ha fornito elementi utili e sufficienti a dimostrare la titolarità del credito ingiunto in sede monitoria, la pretesa creditoria di parte opposta non può dirsi sussistente in capo alla stessa ed il decreto emesso va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 14/11/2025
Il G.O.T
LI La RA
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La RA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
28.05.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 18,00
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. LI La RA, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nelle cause civili riunite ed iscritte ai nn° 6510 e 6511 /2023 R.G. vertente
TRA
e , entrambi elettivamente dom.ti Parte_1 Parte_2
presso lo studio dell'avv. GAETANO BILLITTERI dal quale sono rappr.ti e difesi, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio Controparte_1
degli avv.ti FEDERICA E ALBERTO ORONZO, di quali è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico LI La RA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie l'opposizione promossa dai sigg. e e per l'effetto revoca il Pt_2 Pt_1
decreto ingiuntivo n. 916/2023, emesso in loro danno su istanza della e Controparte_1 [...]
; CP_2
2) condanna l'opposta a rifondere ai sigg e le spese di lite che si liquidano Pt_2 Pt_1
in € 2.540,00, oltre iva, cassa e spese generali di studio e spese borsuali documentate, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Billitteri dichiaratosi antistatario.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto dei presenti giudizi riuniti è l'opposizione proposta dai sigg. Parte_1
e n.q. di co0bligata, avverso il decreto ingiuntivo n. 916/2023, emesso
[...] Parte_2
in loro danno su istanza della e per l'asserito mancato Controparte_1 Controparte_2
pagamento della somma di € 18.147,12 relativa ad un contratto di finanziamento stipulato con la
Agos s.p.a..
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, ha preliminarmente eccepito il difetto
di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, assumendo l'inesistenza della prova che le operazioni di cessione in blocco intervenute, includessero anche la pretesa vantata nei confronti degli opponenti.
Resistendo all'opposizione, con comparsa de14.07.2023, parte opposta respingeva gli addebiti mossile dall'opponente, e nel replicare alle affermazioni dei sigg. e Pt_1 Pt_2
instava per la conferma del decreto opposto.
Ciò detto va preliminarmente esaminata la questione del difetto di legittimazione attiva della opposta, sollevata da parte opponente. E' bene osservare che come ribadito suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilavabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Tanto chiarito mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della opposta è da riscontrare esclusivamente nella comparsa di risposta, nei correlati atti e nella documentazione prodotta e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto e quindi dei crediti alla stessa ceduti, che invece si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda, e quindi la sua fondatezza.
In diritto va evidenziato che secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione in blocco dei crediti è onere della cessionaria fornire prova che il credito per cui agisce sia stato oggetto di cessione.
Considerato che
nel caso di specie tale prova non è stata fornita l'opposizione va accolta e revocato il decreto oggetto di opposizione.
Nel caso di cessione in blocco dei crediti, la giurisprudenza anche di merito si è pronunciata a favore del debitore ceduto, stabilendo che, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti,
il cessionario deve fornire la prova che quel credito per cui agisce rientra nella cessione in blocco,
non essendo sufficiente la sola pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale per dimostrare la titolarità del diritto vantato.
La disciplina della cessione dei crediti in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B.,
equiparando la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ha sicuramente contribuito a snellire la farraginosa procedura delle operazioni di cartolarizzazione del credito.
Se, da un lato, si è semplificato il sistema, da un altro, sono aumentate le contestazioni giudiziali da parte dei debitori ceduti sul difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto, il che, ha, inevitabilmente, generato un ampio dibattito sul tema della prova dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione rispetto ai rapporti contestati. La giurisprudenza di legittimità (Cass. N 3405 del 2024) è pressocche unanime nel ritenere che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1865/2021, il quale, stante la specifica eccezione sollevata da parte del debitore ceduto, ha ritenuto che la nuova società cessionaria, intervenuta nel giudizio in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, per dimostrare la titolarità del diritto vantato, avrebbe dovuto fornire, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutta la documentazione atta a dimostrare e verificare che anche il credito oggetto della controversia rientrasse tra quelli ceduti.
L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è
idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione sia ricompreso nell'oggetto della cessione. La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria.
Ed invero, nell'ipotesi di cessione cd “in blocco” il trasferimento del credito deve potersi evincere dal contratto di cessione e dagli elenchi prodotti, mentre la pubblicazione nella Gazzetta,
può rappresentare al più elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Esso tuttavia non da contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi o esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
Deve poi osservarsi che qualora, come nella fattispecie in esame, siano dedotte una pluralità
di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto. Grava invero sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute e che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto dell'ultima.
Considerato che nel caso di specie non è stata versata in atti la dichiarazione del creditore originario, nello specifico della Agos, attestante la cessione, tra i crediti in blocco, anche del credito degli odierni opponenti e non è possibile evincersi da altri elementi l'assunta cessione,
l'opposizione proposta va accolta, non avendo la società opposta assolto l'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla titolarità del credito.
Giova, al riguardo, ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti,
alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In altri termini, nel giudizio di opposizione a d.i. va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e considerato che nel caso di specie, a seguito delle eccezioni di parte opponente, l'opposta non ha fornito elementi utili e sufficienti a dimostrare la titolarità del credito ingiunto in sede monitoria, la pretesa creditoria di parte opposta non può dirsi sussistente in capo alla stessa ed il decreto emesso va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 14/11/2025
Il G.O.T
LI La RA
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice LI La RA in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44