TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/12/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4431/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
Agujaro, elettivamente domiciliati come in atti,
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di voler dichiarare la presunta morte di , nato a [...] il [...], coniuge di Controparte_1 [...]
(nata il [...] e deceduta in data 24.1.2004) e padre di (nata il Persona_1 Persona_2
23.4.1938 e deceduta in data 8.11.2023), madre dei ricorrenti.
Gli istanti hanno ricostruito la storia personale dell'avo grazie al materiale conservato e custodito dalla propria madre e alle ricerche effettuate presso il Ministero della Difesa, versando in atti le lettere spedite nel 1942 dal alla giovane moglie dal fronte bellico, la documentazione ufficiale CP_1 redatta dal Ministero della Guerra nell'anno 1943 e i verbali di ricerca datati 1961 e 1962.
Dal complesso delle allegazioni documentali può assumersi che:
1 - durante il secondo conflitto mondiale e precisamente nell'anno 1942, il si trovava al CP_1 fronte russo, impegnato quale soldato effettivo al 63° Battaglione delle Camicie nere “Tagliamento”;
- in tale periodo intratteneva una corrispondenza epistolare con la moglie;
- in data 6.4.1943 la madre del soldato interpellava l'Ufficio ricerche del Ministero, pregando le autorità di dare notizie del figlio, il cui ultimo contatto risaliva all'11.12.1942;
- in data 21.9.1943, il Comando della 183° Legione Milizia compilava il verbale di irreperibilità del
, dato per disperso alla data del 22.12.1942 in conseguenza dei combattimenti avvenuti sul CP_1 fronte russo, tra le località di Getreide e Tscherkowo;
detto verbale veniva inoltrato al Comune di
Lendinara il successivo 29.3.1944;
- in data 12.7.1944 la coniuge del inviava una missiva al Comitato Centrale dell'Unione CP_1 della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in Mosca, per chiedere informazioni del marito, che sperava fatto prigioniero, del quale non aveva notizie dal 22.12.1942;
- il Ministero della Difesa richiedeva al Comando distretto militare di Padova in data 5.6.1961 notizie sul al fine di aggiornare il foglio matricolare del soldato, ricevendo riscontro negativo, CP_1 corredato da verbale dell'11.5.1950 redatto dalla Stazione Carabinieri di Lendinara attestante il mancato rientro a casa del militare;
- il Ministero, ancora, confermava nel novembre 2024 alla famiglia la condizione di disperso del Pt_1
e la impossibilità di formulare ipotesi sulla sua sorte. CP_1
1.2 Con decreto del 28.11.2024 il presidente, nominato il giudice delegato, ha ordinato ai ricorrenti di procedere all'espletamento delle formalità di pubblicazione dell'estratto della domanda sui quotidiani e con le modalità previste Controparte_2 Controparte_3 dall'art. 473bis.62 c.p.c..
Con decreto del 27.6.2025 il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, onerando i ricorrenti della notifica dell'atto introduttivo e dei citati decreti.
All'udienza del 18.11.2025 i ricorrenti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso e hanno dichiarato di non avere avuto mai avuto notizia alcuna del congiunto.
Dunque, il difensore dei ricorrenti ha chiesto di discutere la causa e precisare le conclusioni, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini
2. Alla luce delle emergenze documentali, il Tribunale reputa fondata la domanda.
In particolare, si osserva che i ricorrenti hanno depositati le certificazioni anagrafiche comprovanti il rapporto di coniugio tra e e la loro discendenza, oltre alla CP_1 CP_1 Persona_1
Per_ premorienza sia del coniuge che della figlia .
Essi si sono dichiarati nipoti di ed unici successibili stante la premorienza della Controparte_1 loro madre, figlia unica del predetto.
2 Inoltre, i ricorrenti hanno affermato di non avere mai conosciuto il nonno e di non avere mai avuto notizie di avvistamenti o segnalazioni da parte di terzi;
nell'atto introduttivo hanno precisato di non essere a conoscenza di soggetti portatori d'interesse di qualsivoglia natura sui beni ereditari o di soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte del CP_1
.
[...]
Ebbene, tanto premesso, si rileva che il è stato dichiarato irreperibile dal Ministero della CP_1
Guerra nel 1943 successivamente ai combattimenti del dicembre del 1942 tra le truppe russe e quelle italiane avvenuti sulle rive del Don.
Più in particolare, con atto del 21.9.1943, egli è stato dichiarato disperso con decorrenza dal
22.12.1942; detto status, alla stregua delle categorie militari, viene attribuito al soldato di cui, a partire da una certa data (quella contenuta nel verbale di irreperibilità, e, nel caso di specie, il 22.12.1942)
“non si sono più avute notizie e non è stato visto tra i vivi né riconosciuto tra i morti”.
Detta condizione di irreperibilità perdura ad oggi: il non ha più avuto contatti diretti od CP_1 indiretti con la famiglia dall'11.12.1942, né ha dato notizie di sé ai congiunti successivamente a questa data.
Inoltre:
- il Comitato Centrale dell'Unione della Croce Rossa non ha riscontrato la richiesta di notizie inviata a mezzo posta dalla moglie nel 1944;
- conferma dell'assenza di notizie relative al sono contenute nel verbale dell'11.5.1950 CP_1 dei Carabinieri di Lendinara e negli interpelli, con esito negativo, inoltrati dal Ministero della Difesa al Comando distretto militare di appartenenza del soldato nel 1961 e nel 1962. Persona_3
I medesimi ricorrenti (tutti nati negli anni sessanta del secolo scorso) hanno riferito di non avere mai conosciuto il nonno e di non avere contezza della sua esistenza in vita, se non attraverso la testimonianza delle epistole prodotte in giudizio.
E ancora, si osserva che dai documenti prodotti da parte ricorrente l'ultima notizia che il CP_1 ha dato di sé è risalente all'11.12.1942; ciò si ricava dalla lettera del 6.4.1943 con cui la madre del soldato, , prega le autorità di avere notizie del figlio (pag. 9 del documento n.10). Controparte_4
La documentazione di provenienza ministeriale comprova che il soldato risultò disperso in data
22.12.1942, durante le battaglie combattute lungo il fiume Don.
È un fatto acclarato che il suo corpo non venne riconosciuto dai compagni tra i deceduti e che non fu possibile per la famiglia procedere al riconoscimento della salma tra tutte quelle recuperate in Russia, trasferite in Italia e tumulate nel tempio-ossario di Cargnacco.
3 2.1 L'insieme di detti elementi conduce a ritenere con elevato grado di probabilità che il CP_1 abbia perso la vita in Russia, nei luoghi indicati nel verbale di irreperibilità, in data prossima al
22.12.1942.
La totale assenza di notizie in data successiva a quella sopra indicata, la provenienza qualificata dei documenti attestanti la irreperibilità, le ricerche e le verifiche delle autorità militari e di quelle di pubblica sicurezza espletate negli anni cinquanta e sessanta, il recente riscontro del Ministero della
Difesa dell'11.11.2024 (cfr. doc. 7) rendono superfluo, ad avviso del collegio, procedere ad ulteriori accertamenti volti ad aggiornare le notizie sull'esistenza in vita dello scomparso.
Sono pacificamente decorsi dieci anni dall'ultima notizia del risalente -come più volte CP_1 precisato- al 22.12.1942, corrispondente alla data in cui egli, scomparso dal campo di battaglia e dato per disperso dal Comando della 83° Legione, venne dichiarato irreperibile dal Ministero della Guerra con verbale del 21.9.1943, decorsi- come prevedeva l'art. 129 della Legge di guerra in allora vigente- tre mesi dalla data della segnalazione della scomparsa e rimaste infruttuose le ricerche, nel frattempo, effettuate.
Nel corso del processo, non sono emersi elemento di segno contrario rispetto a tali deduzioni.
Nella ricorrenza dei presupposti di legge, la domanda va accolta.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 63 il tribunale dispone la presente sentenza venga inserita per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui quotidiani IL di Rovigo e Controparte_2
La Voce di Rovigo, e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia a cura di chiunque vi abbia interesse.
3. Tenuto conto dell'oggetto del procedimento e della mancata opposizione dei resistenti, sussistono i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la presunta morte di nato a [...] il [...], come da atto di Controparte_1 nascita n. 907 del 1908 del Comune di Lendinara, avvenuta in Russia in data 22.12.1942; dichiara interamente compensate le spese di lite;
dispone che la presente sentenza, a cura e a spese di chiunque vi abbia interesse, venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani Controparte_2
[... Rovigo e , e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia;
Controparte_3 dispone che copia della sentenza e dei giornali sui quali verrà pubblicato l'estratto, venga depositata nella cancelleria civile del Tribunale di Rovigo, per l'annotazione sull'originale; manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Ufficio dello stato civile del Parte_4
(RO), ai sensi dell'art. 473-bis.63, ult. comma, c.p.c. e per gli adempimenti di competenza
4 Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 9.12.2025.
La Presidente
Dott. Paola di Francesco
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Del Vecchio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4431/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), (c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
Agujaro, elettivamente domiciliati come in atti,
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di voler dichiarare la presunta morte di , nato a [...] il [...], coniuge di Controparte_1 [...]
(nata il [...] e deceduta in data 24.1.2004) e padre di (nata il Persona_1 Persona_2
23.4.1938 e deceduta in data 8.11.2023), madre dei ricorrenti.
Gli istanti hanno ricostruito la storia personale dell'avo grazie al materiale conservato e custodito dalla propria madre e alle ricerche effettuate presso il Ministero della Difesa, versando in atti le lettere spedite nel 1942 dal alla giovane moglie dal fronte bellico, la documentazione ufficiale CP_1 redatta dal Ministero della Guerra nell'anno 1943 e i verbali di ricerca datati 1961 e 1962.
Dal complesso delle allegazioni documentali può assumersi che:
1 - durante il secondo conflitto mondiale e precisamente nell'anno 1942, il si trovava al CP_1 fronte russo, impegnato quale soldato effettivo al 63° Battaglione delle Camicie nere “Tagliamento”;
- in tale periodo intratteneva una corrispondenza epistolare con la moglie;
- in data 6.4.1943 la madre del soldato interpellava l'Ufficio ricerche del Ministero, pregando le autorità di dare notizie del figlio, il cui ultimo contatto risaliva all'11.12.1942;
- in data 21.9.1943, il Comando della 183° Legione Milizia compilava il verbale di irreperibilità del
, dato per disperso alla data del 22.12.1942 in conseguenza dei combattimenti avvenuti sul CP_1 fronte russo, tra le località di Getreide e Tscherkowo;
detto verbale veniva inoltrato al Comune di
Lendinara il successivo 29.3.1944;
- in data 12.7.1944 la coniuge del inviava una missiva al Comitato Centrale dell'Unione CP_1 della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in Mosca, per chiedere informazioni del marito, che sperava fatto prigioniero, del quale non aveva notizie dal 22.12.1942;
- il Ministero della Difesa richiedeva al Comando distretto militare di Padova in data 5.6.1961 notizie sul al fine di aggiornare il foglio matricolare del soldato, ricevendo riscontro negativo, CP_1 corredato da verbale dell'11.5.1950 redatto dalla Stazione Carabinieri di Lendinara attestante il mancato rientro a casa del militare;
- il Ministero, ancora, confermava nel novembre 2024 alla famiglia la condizione di disperso del Pt_1
e la impossibilità di formulare ipotesi sulla sua sorte. CP_1
1.2 Con decreto del 28.11.2024 il presidente, nominato il giudice delegato, ha ordinato ai ricorrenti di procedere all'espletamento delle formalità di pubblicazione dell'estratto della domanda sui quotidiani e con le modalità previste Controparte_2 Controparte_3 dall'art. 473bis.62 c.p.c..
Con decreto del 27.6.2025 il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti, onerando i ricorrenti della notifica dell'atto introduttivo e dei citati decreti.
All'udienza del 18.11.2025 i ricorrenti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso e hanno dichiarato di non avere avuto mai avuto notizia alcuna del congiunto.
Dunque, il difensore dei ricorrenti ha chiesto di discutere la causa e precisare le conclusioni, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini
2. Alla luce delle emergenze documentali, il Tribunale reputa fondata la domanda.
In particolare, si osserva che i ricorrenti hanno depositati le certificazioni anagrafiche comprovanti il rapporto di coniugio tra e e la loro discendenza, oltre alla CP_1 CP_1 Persona_1
Per_ premorienza sia del coniuge che della figlia .
Essi si sono dichiarati nipoti di ed unici successibili stante la premorienza della Controparte_1 loro madre, figlia unica del predetto.
2 Inoltre, i ricorrenti hanno affermato di non avere mai conosciuto il nonno e di non avere mai avuto notizie di avvistamenti o segnalazioni da parte di terzi;
nell'atto introduttivo hanno precisato di non essere a conoscenza di soggetti portatori d'interesse di qualsivoglia natura sui beni ereditari o di soggetti che perderebbero diritti o sarebbero gravati da obbligazioni per effetto della morte del CP_1
.
[...]
Ebbene, tanto premesso, si rileva che il è stato dichiarato irreperibile dal Ministero della CP_1
Guerra nel 1943 successivamente ai combattimenti del dicembre del 1942 tra le truppe russe e quelle italiane avvenuti sulle rive del Don.
Più in particolare, con atto del 21.9.1943, egli è stato dichiarato disperso con decorrenza dal
22.12.1942; detto status, alla stregua delle categorie militari, viene attribuito al soldato di cui, a partire da una certa data (quella contenuta nel verbale di irreperibilità, e, nel caso di specie, il 22.12.1942)
“non si sono più avute notizie e non è stato visto tra i vivi né riconosciuto tra i morti”.
Detta condizione di irreperibilità perdura ad oggi: il non ha più avuto contatti diretti od CP_1 indiretti con la famiglia dall'11.12.1942, né ha dato notizie di sé ai congiunti successivamente a questa data.
Inoltre:
- il Comitato Centrale dell'Unione della Croce Rossa non ha riscontrato la richiesta di notizie inviata a mezzo posta dalla moglie nel 1944;
- conferma dell'assenza di notizie relative al sono contenute nel verbale dell'11.5.1950 CP_1 dei Carabinieri di Lendinara e negli interpelli, con esito negativo, inoltrati dal Ministero della Difesa al Comando distretto militare di appartenenza del soldato nel 1961 e nel 1962. Persona_3
I medesimi ricorrenti (tutti nati negli anni sessanta del secolo scorso) hanno riferito di non avere mai conosciuto il nonno e di non avere contezza della sua esistenza in vita, se non attraverso la testimonianza delle epistole prodotte in giudizio.
E ancora, si osserva che dai documenti prodotti da parte ricorrente l'ultima notizia che il CP_1 ha dato di sé è risalente all'11.12.1942; ciò si ricava dalla lettera del 6.4.1943 con cui la madre del soldato, , prega le autorità di avere notizie del figlio (pag. 9 del documento n.10). Controparte_4
La documentazione di provenienza ministeriale comprova che il soldato risultò disperso in data
22.12.1942, durante le battaglie combattute lungo il fiume Don.
È un fatto acclarato che il suo corpo non venne riconosciuto dai compagni tra i deceduti e che non fu possibile per la famiglia procedere al riconoscimento della salma tra tutte quelle recuperate in Russia, trasferite in Italia e tumulate nel tempio-ossario di Cargnacco.
3 2.1 L'insieme di detti elementi conduce a ritenere con elevato grado di probabilità che il CP_1 abbia perso la vita in Russia, nei luoghi indicati nel verbale di irreperibilità, in data prossima al
22.12.1942.
La totale assenza di notizie in data successiva a quella sopra indicata, la provenienza qualificata dei documenti attestanti la irreperibilità, le ricerche e le verifiche delle autorità militari e di quelle di pubblica sicurezza espletate negli anni cinquanta e sessanta, il recente riscontro del Ministero della
Difesa dell'11.11.2024 (cfr. doc. 7) rendono superfluo, ad avviso del collegio, procedere ad ulteriori accertamenti volti ad aggiornare le notizie sull'esistenza in vita dello scomparso.
Sono pacificamente decorsi dieci anni dall'ultima notizia del risalente -come più volte CP_1 precisato- al 22.12.1942, corrispondente alla data in cui egli, scomparso dal campo di battaglia e dato per disperso dal Comando della 83° Legione, venne dichiarato irreperibile dal Ministero della Guerra con verbale del 21.9.1943, decorsi- come prevedeva l'art. 129 della Legge di guerra in allora vigente- tre mesi dalla data della segnalazione della scomparsa e rimaste infruttuose le ricerche, nel frattempo, effettuate.
Nel corso del processo, non sono emersi elemento di segno contrario rispetto a tali deduzioni.
Nella ricorrenza dei presupposti di legge, la domanda va accolta.
Ai sensi dell'art. 473 bis. 63 il tribunale dispone la presente sentenza venga inserita per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui quotidiani IL di Rovigo e Controparte_2
La Voce di Rovigo, e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia a cura di chiunque vi abbia interesse.
3. Tenuto conto dell'oggetto del procedimento e della mancata opposizione dei resistenti, sussistono i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la presunta morte di nato a [...] il [...], come da atto di Controparte_1 nascita n. 907 del 1908 del Comune di Lendinara, avvenuta in Russia in data 22.12.1942; dichiara interamente compensate le spese di lite;
dispone che la presente sentenza, a cura e a spese di chiunque vi abbia interesse, venga inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani Controparte_2
[... Rovigo e , e pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia;
Controparte_3 dispone che copia della sentenza e dei giornali sui quali verrà pubblicato l'estratto, venga depositata nella cancelleria civile del Tribunale di Rovigo, per l'annotazione sull'originale; manda alla Cancelleria per la comunicazione all'Ufficio dello stato civile del Parte_4
(RO), ai sensi dell'art. 473-bis.63, ult. comma, c.p.c. e per gli adempimenti di competenza
4 Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 9.12.2025.
La Presidente
Dott. Paola di Francesco
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Del Vecchio
5