Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05287/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5287 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da ZI MA, rappresentata e difesa dall’Avv. Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte di Procida, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale
- del provvedimento del 18 luglio 2022 n. 011192 recante diniego della istanza di sanatoria straordinaria formulata ai sensi della L. 724 del 1994 ed annullamento in autotutela della autorizzazione paesaggistica n. 21 del 18 giugno 2014, nonché in via presupposta dell’atto di avvio del procedimento di rigetto del 08 maggio 2022 e di ogni atto e presupposto, connesso e conseguente, tra i quali l’ordine di demolizione del 22 settembre 2022;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 23 marzo 2023:
- del verbale di contestazione di inottemperanza alla ordinanza di demolizione di opere abusive ai sensi dell’art. 31, c. 4 , del DPR 380 del 2001 nonché in via presupposta del provvedimento del 18 luglio 2022 n. 011192 recante diniego della istanza di sanatoria straordinaria formulata ai sensi della L. 724 del 1994 ed annullamento in autotutela della autorizzazione paesaggistica n. 21 del 18.06.2014, nonché in via presupposta dell’atto di avvio del procedimento di rigetto del 08.05.2022 e di ogni atto e presupposto, connesso e conseguente, tra i quali l’ordine di demolizione del 22 settembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa AL TA FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2025 e depositato l’11 novembre 2025, la ricorrente impugnava, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, il provvedimento (prot. n. 011192 del 18 luglio 2022) con cui il Comune di Monte di Procida aveva rigettato l’istanza di sanatoria ex L. 724 del 1994 ed annullato in autotutela l’autorizzazione paesaggistica n. 21 del 18 giugno 2014, relativamente alla realizzazione di un “fabbricato di un solo piano fuori terra [allo stato grezzo], sito in via Scialoia s.n.c., destinato ad uso residenziale, allo stato grezzo, classificato catastalmente al Foglio n. 5, part. n. 1034”; a sostegno del gravame, la ricorrente articolava due ordini di censure, con cui: 1) eccepiva che ai fini previsti dalla norma richiamata dall’Amministrazione a sostegno del diniego (art. 31, comma 2, l. n. 47/85), non fosse in effetti necessario, come da questa sostenuto, che il manufatto fosse completo delle tompagnature laterali; 2) sosteneva l’assenza dei presupposti – anche temporali - per l’esercizio dell’autotutela in ordine all’autorizzazione paesaggistica ( violazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990).
2.- Il Comune di Monte di Procida, benché ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
3. – Con motivi aggiunti notificati il 2 marzo 2023 e depositati il successivo 13 marzo la ricorrente impugnava, articolando in via derivata le medesime censure di cui al ricorso principale, il verbale di constatazione di inottemperanza all’ ordinanza di demolizione del 22 settembre 2022 ai sensi dell’art. 31, comma 4, del DPR 380 del 2001.
3. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. – Vengono all’esame del Collegio:
a) – unitamente al conseguente ordine di demolizione del 22 settembre 2022, il provvedimento (prot. n. 011192 del 18 luglio 2022) con cui il Comune di Monte di Procida: 1) – richiamando le motivazioni già esposte nella comunicazione ex art. 10 bis l. n. 241/1990 - ha rigettato l’istanza ex l. 724/1994 relativa tesa alla sanatoria di un edificio allo stato grezzo composto da un solo piano fuori terra destinato ad uso residenziale così argomentando: “Come disposto dall’art. 31 comma 2 della Legge 47/85 si intendono come ultimati alla data indicata, gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura […] nel caso di specie risulta accertato che il manufatto abusivo, non soddisfa il requisito della struttura ultimata, essendo privo di tompagnature e neppure completo della copertura, priva di qualsivoglia impermeabilizzazione e rivestimento”; 2) ha conseguentemente annullato, in autotutela, la sottesa autorizzazione paesaggistica n. 21 del 18 giugno 2014;
b) – il verbale di constatazione di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 2 del 22 settembre 2022) di opere abusive ai sensi dell’art. 31, c. 4, del DPR 380 del 2001 del 10 gennaio 2023;
4.1. – In questi termini circoscritto il thema decidendum e principiando dal ricorso principale, va in primis osservato che la disciplina di cui agli artt. 31 e 43 della L. n. 47 del 1985 (legge generale sul condono) applicabile anche alla condono del 1994, prevede che “si intendono ultimati gli edifici in cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”. Per come chiarito di recente dalla giurisprudenza di questo Tribunale, «il concetto di ultimazione, così delineato dalla norma, è stato oggetto di chiarimento - in sede di primo condono- con la circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3357/25 del 30/7/1985 che fa riferimento alla nozione di ultimazione del rustico comprensiva della muratura portante o l’intelaiatura in cemento armato e le tamponature. Invero, l’ultimazione dei lavori rilevanti ai fini della condonabilità delle opere edilizie abusive presuppone, oltre il completamento della copertura, l’esecuzione del “rustico”, da intendersi come la muratura di tamponatura priva di rifiniture (Cons. giust. amm. Sicilia, n. 287 del 2024). Ancor più nel dettaglio, si è affermato che “in tema di condono edilizio, l’art. 31, comma 2, L. n. 47 del 1985 prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell’ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio “strutturale”, che vale nei casi di nuova costruzione; e del criterio “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale. Quanto al criterio strutturale del completamento del rustico, per edifici “ultimati”, si intendono quelli completi almeno al "rustico", espressione con la quale si intende un'opera mancante solo delle finiture, infissi, pavimentazione, tramezzature interne, ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili (Cons. di Stato, Sez. VI, n. 1826 del 2023).(in termini Cons. di Stato, Sez. 7^, 21/02/2025, n. 1502/2025). Inoltre, (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 10/06/2019, n. 3869). “La nozione di ultimazione delle opere, cui occorre far riferimento ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio, coincide con l’esecuzione del rustico, da intendersi come muratura priva di rifinitura e da non confondere con lo scheletro, le pareti esterne non potendo considerarsi mere rifiniture” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sent., (data ud. 24/09/2025) 24/11/2025, n. 7602). In applicazione delle coordinate interpretative sin qui riassunte, dalle quali il Tribunale non ritiene, in questa sede di discostarsi, l’edificio di proprietà di parte ricorrente, benché provvisto di copertura (parziale, secondo l’Amministrazione) ma (pacificamente) privo di muri perimetrali non poteva in effetti ritenersi definito allo stato di “rustico”, per come correttamente ritenuto dall’Amministrazione resistente. Esso, infatti, mancando delle tompagnature, non presentava una volumetria definita e stabile (“Il rustico deve consistere nel completamento di tutte le strutture essenziali, e in particolare delle tamponature esterne, necessarie a realizzare in concreto i volumi individuabili ed esattamente calcolabili, indipendentemente dai materiali utilizzati” vd. T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, Sentenza, 25/09/2025, n. 1569). Tanto sin qui chiarito, il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto. Dal rigetto del primo motivo discendono, giocoforza: a) la carenza di interesse all’esame della doglianza (la seconda di cui al ricorso principale) relativa all’intervenuta autotutela sull’ autorizzazione paesaggistica, non potendo un eventuale accoglimento di tale motivo incidere sulla confermata abusività dell’opera; b) la conferma dell’ordinanza di demolizione del 22 settembre 2022, impugnata in via derivata; c) il rigetto dei motivi aggiunti con cui è stato impugnato, anche in questo caso in via derivata, il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione del 10 gennaio 2023 con l’ulteriore precisazione che gli stessi motivi aggiunti, avendo ad oggetto l’impugnazione di un atto privo di autonoma portata lesiva, sono comunque, oltreché infondati, anche inammissibili.
4.2. – Conclusivamente il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
4.3. - Nulla va disposto per le spese in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente
AL TA FL, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL TA FL | LA AN |
IL SEGRETARIO