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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2741/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.ent. - Riscossione - Cosenza - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Ag.ent. - Riscossione - Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4798/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001104700000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Amantea, la societa'
a r.l. Ricorrente_1, con sede in Amantea alla Indirizzo_1, P.Iva n.P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico pro tempore, sig. Nominativo_1, nato a [...] il data nascita_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Amantea, alla Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, appellava la sentenza n. 4798/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.5, in data 08.09.2023 e depositata il 25.09.2023, non notificata, con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella n.03420200001104700000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Comune di Amantea
e notificata per posta il 13.11.2021, contenente l'iscrizione a ruolo della somma di euro 4.062,02, per IMU
2013.
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere legittima la cartella in questione, anche in presenza di tempestiva impugnazione del presupposto avviso di accertamento e, riproponendo tale motivo, concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento di tale cartella, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e distrazione al difensore antistatario.
Gli appellati non si costituivano.
Con successiva memoria l'appellata insisteva nel gravame e depositava sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza n. 932/2022, depositata il 14 febbraio 2022, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento posto a base della cartella impugnata.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
dagli atti causa è emerso che l'avviso di accertamento n. 42810, posto a base della cartella impugnata, è stato annullato, con sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 932/2022, depositata il 14 febbraio 2022, dunque nelle more del giudizio relativo alla citata cartella;
ha, in un caso analogo, affermato la Suprema Corte: “ in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33425 del 30/11/2023);
3.4. l'intervenuta caducazione dell'avviso di accertamento determina, pertanto, l'illegittimità della successiva attività di riscossione ( così Cass. 16267/2024); alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella n.
03420200001104700000, per sopravvenuta illegittimità della stessa.
Infine le spese;
queste, attesa la particolarità e novità della questione trattata, si compensano per metà tra le parti, liquidandosi, per il resto a carico degli appellati, in solido e in favore dell'appellante, con distrazione al difensore, in €. 600,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato cpa e accessori per il primo grado e in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato cpa e accessori per il secondo grado.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto annulla la cartella n. 03420200001104700000.
Compensa le spese per metà tra le parti, liquidandole, per il resto a carico degli appellati, in solido e in favore dell'appellante, con distrazione al difensore, in €. 600,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato cpa e accessori per il primo grado e in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato cpa e accessori per il secondo grado.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Il Rel Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2741/2023 depositato il 07/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.ent. - Riscossione - Cosenza - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Ag.ent. - Riscossione - Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4798/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200001104700000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e al Comune di Amantea, la societa'
a r.l. Ricorrente_1, con sede in Amantea alla Indirizzo_1, P.Iva n.P.IVA_1, in persona dell'amministratore unico pro tempore, sig. Nominativo_1, nato a [...] il data nascita_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, presso il cui Studio, sito in Amantea, alla Indirizzo_2, eleggeva anche domicilio, appellava la sentenza n. 4798/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.5, in data 08.09.2023 e depositata il 25.09.2023, non notificata, con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso la cartella n.03420200001104700000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del Comune di Amantea
e notificata per posta il 13.11.2021, contenente l'iscrizione a ruolo della somma di euro 4.062,02, per IMU
2013.
Allegava l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere legittima la cartella in questione, anche in presenza di tempestiva impugnazione del presupposto avviso di accertamento e, riproponendo tale motivo, concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento di tale cartella, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e distrazione al difensore antistatario.
Gli appellati non si costituivano.
Con successiva memoria l'appellata insisteva nel gravame e depositava sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza n. 932/2022, depositata il 14 febbraio 2022, con la quale era stato annullato l'avviso di accertamento posto a base della cartella impugnata.
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
dagli atti causa è emerso che l'avviso di accertamento n. 42810, posto a base della cartella impugnata, è stato annullato, con sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 932/2022, depositata il 14 febbraio 2022, dunque nelle more del giudizio relativo alla citata cartella;
ha, in un caso analogo, affermato la Suprema Corte: “ in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno ex art. 336 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33425 del 30/11/2023);
3.4. l'intervenuta caducazione dell'avviso di accertamento determina, pertanto, l'illegittimità della successiva attività di riscossione ( così Cass. 16267/2024); alla luce di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della cartella n.
03420200001104700000, per sopravvenuta illegittimità della stessa.
Infine le spese;
queste, attesa la particolarità e novità della questione trattata, si compensano per metà tra le parti, liquidandosi, per il resto a carico degli appellati, in solido e in favore dell'appellante, con distrazione al difensore, in €. 600,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato cpa e accessori per il primo grado e in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato cpa e accessori per il secondo grado.
Stando così le cose si provvede per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto annulla la cartella n. 03420200001104700000.
Compensa le spese per metà tra le parti, liquidandole, per il resto a carico degli appellati, in solido e in favore dell'appellante, con distrazione al difensore, in €. 600,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato cpa e accessori per il primo grado e in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato cpa e accessori per il secondo grado.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2026
Il Presidente Il Rel Est
(Dott. Angelo Antonio Genise)