Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 208
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento atto presupposto

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento, posto a base della cartella impugnata, è stato annullato con sentenza precedente. Richiamando l'orientamento della Suprema Corte, si afferma che l'annullamento dell'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sull'atto presupponente, rendendolo privo di titolo giustificativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 208
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 208
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo