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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1783.2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lauretta, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.03.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di euro € 454,80 dal 01/01/2008 al 31/12/2008, eventualmente erogate dall' a titolo di
CP_1 indennità di malattia e maternità, richieste dall' (come specificato dal
CP_1 provvedimento del novembre 2022); 2) Sentir dichiarare per l'effetto la
CP_1 ricorrente non tenuta alla restituzione all' della somma di euro € 454,80 dal
CP_1
01/01/2008 al 31/12/2008 a titolo di indennità di malattia e maternità agricola oltre interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig. ra della somma di euro € Pt_1
454,80 eventualmente già trattenute a titolo di indebito, per le causali in parola, da esso Istituto;
4)Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari”. Ha dedotto, nello specifico: che nel novembre 2022, l' convenuto, contestava CP_1 all'istante la presenza di un indebito per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008, in particolare € 454,80, a titolo di malattia e maternità n. DS-AGR che l' riteneva CP_1 di aver corrisposto all'istante per il periodo in parola;
che l' riteneva di aver CP_1 corrisposto indennità di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
tuttavia, l' non dava prova di aver corrisposto alla ricorrente CP_1 effettivamente tali somme, € 454,80 dal 01/01/2008 al 31/12/2008 a titolo di indennità di malattia e maternità agricola, di cui chiedeva la restituzione;
di avere proposto ricorso alla amministrazione senza esito positivo. Ha quindi eccepito il mancato pagamento della somma di cui l pretendeva l'indebita erogazione e la CP_1 prescrizione del diritto alla restituzione della somma in parola, essendo decorsi più di anni dieci dall'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma oggi risultata indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall' previdenziale convenuto. CP_1
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall' avente ad oggetto la CP_1 richiesta di restituzione dell'importo di € 454,80 erogato a titolo di malattia/maternità per l'anno 2008. L' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme Controparte_2 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali erano divenute indebite per l'annullamento del rapporto di lavoro in agricoltura della ricorrente, in seguito ad accertamento ispettivo;
pertanto, venivano annullate le giornate lavorative dell'anno 2008 relative alla ricorrente;
di detta cancellazione veniva data comunicazione nelle forme di legge mediante pubblicazione on line nel sito dell' . CP_1
Ciò posto, le eccezioni di parte ricorrente, incontestato il merito dell'indebito, concernono la prova del pagamento e l'intervenuta prescrizione. Ebbene l ha CP_1 allegato e documentato la corresponsione delle prestazioni indebite (vedi estratto del cassetto previdenziale con indicazione della prestazione e dell'anno di riferimento) e l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa, producendo le richieste ed i solleciti di pagamento inviati a mezzo posta e ritualmente ricevuti dalla ricorrente.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi. Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 15.04.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.04.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 1783.2023
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lauretta, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Sica, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.03.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di euro € 454,80 dal 01/01/2008 al 31/12/2008, eventualmente erogate dall' a titolo di
CP_1 indennità di malattia e maternità, richieste dall' (come specificato dal
CP_1 provvedimento del novembre 2022); 2) Sentir dichiarare per l'effetto la
CP_1 ricorrente non tenuta alla restituzione all' della somma di euro € 454,80 dal
CP_1
01/01/2008 al 31/12/2008 a titolo di indennità di malattia e maternità agricola oltre interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig. ra della somma di euro € Pt_1
454,80 eventualmente già trattenute a titolo di indebito, per le causali in parola, da esso Istituto;
4)Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari”. Ha dedotto, nello specifico: che nel novembre 2022, l' convenuto, contestava CP_1 all'istante la presenza di un indebito per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008, in particolare € 454,80, a titolo di malattia e maternità n. DS-AGR che l' riteneva CP_1 di aver corrisposto all'istante per il periodo in parola;
che l' riteneva di aver CP_1 corrisposto indennità di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
tuttavia, l' non dava prova di aver corrisposto alla ricorrente CP_1 effettivamente tali somme, € 454,80 dal 01/01/2008 al 31/12/2008 a titolo di indennità di malattia e maternità agricola, di cui chiedeva la restituzione;
di avere proposto ricorso alla amministrazione senza esito positivo. Ha quindi eccepito il mancato pagamento della somma di cui l pretendeva l'indebita erogazione e la CP_1 prescrizione del diritto alla restituzione della somma in parola, essendo decorsi più di anni dieci dall'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma oggi risultata indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze di fatto e diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall' previdenziale convenuto. CP_1
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall' avente ad oggetto la CP_1 richiesta di restituzione dell'importo di € 454,80 erogato a titolo di malattia/maternità per l'anno 2008. L' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme Controparte_2 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali erano divenute indebite per l'annullamento del rapporto di lavoro in agricoltura della ricorrente, in seguito ad accertamento ispettivo;
pertanto, venivano annullate le giornate lavorative dell'anno 2008 relative alla ricorrente;
di detta cancellazione veniva data comunicazione nelle forme di legge mediante pubblicazione on line nel sito dell' . CP_1
Ciò posto, le eccezioni di parte ricorrente, incontestato il merito dell'indebito, concernono la prova del pagamento e l'intervenuta prescrizione. Ebbene l ha CP_1 allegato e documentato la corresponsione delle prestazioni indebite (vedi estratto del cassetto previdenziale con indicazione della prestazione e dell'anno di riferimento) e l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa, producendo le richieste ed i solleciti di pagamento inviati a mezzo posta e ritualmente ricevuti dalla ricorrente.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi. Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 15.04.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè