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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di appello iscritta al n. 2037 RG per l'anno 2016 vertente
TRA
in p.l.r.p.t. (già , rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Valeria Vasapollo, giusta procura in atti
- appellante-
CONTRO
, rappresenta e difesa dall'Avv. Francesco Battaglia, giusta procura in atti;
Controparte_1
- appellata –
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
-appellata contumace-
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, già Parte_1
impugnava la sentenza n.704/2016 del Giudice di Pace di Parte_3 [...]
che ha accolto l'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo n. CP_2
13980201500004029000 emessa a seguito del mancato pagamento delle cartelle esattoriali n. 13920140009096285000 e 13920140010385450000 e per l'effetto ha dichiarato illegittimo il preavviso di fermo impugnato e dichiarato la prescrizione dei crediti in essa riportati, condannando alle spese di lite la convenuta ( CP_3
A fondamento dell'appello, ha dedotto: a) erroneità della pronuncia sul capo Parte_1 relativo all'illegittimità del fermo per sanzioni amministrative;
b) erroneità della sentenza nella parte
1 in cui il Giudice dichiara che non sia stata data prova della notifica delle cartelle esattoriali sottese al fermo;
c) vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui il giudice dichiara l'intervenuta prescrizione del credito inerente alla cartella esattoriale n. 1392013000841000; d) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice dichiara l'intervenuta prescrizione del credito.
Ha chiesto, dunque, la riforma in toto della sentenza di primo grado, con accoglimento puntuale dei motivi di appello e dichiarazione di infondatezza della domanda avversaria
Si è costituita , eccependo l'infondatezza dell'appello, in fatto e diritto, chiedendone Controparte_1 il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La causa, dopo svariati rinvii, veniva assegnata a questo Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, e dunque rinviata all' udienza del 18 dicembre 2024, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della in p.l.r.p.t., che pur Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
E' fondata la censura riguardante l'affermata illegittimità del fermo amministrativo degli autoveicoli di proprietà del debitore per le sanzioni amministrative
Il fermo amministrativo è un provvedimento disciplinato dall'art 86 DPR 602/73, posto a garanzia del credito vantato. Esso (come l'iscrizione di ipoteca) è una misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 15354 del 22. 07.2015.
La diversa natura del credito, o del tributo sotteso alla cartella e successivamente al fermo, assume valore e rilevanza esclusivamente in relazione alla giurisdizione da adire in caso di opposizione al preavviso di fermo.
La stessa giurisprudenza delle Corte di Cassazione laddove stabilisce che “ In materia di fermo, la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato con la conseguenza per la quale, ove venga opposta una misura cautelare accedente ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura extra tributaria del credito azionato” implicitamente conferma che anche per le entrate di natura non tributaria è ammissibile il preavviso di fermo amministrativo.(Cass. Ordinanza 17844/2012).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea decisione del giudice di prime cure sulla mancata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'avviso oggetto di opposizione poiché agli atti sono esibiti solo estratti di ruolo e fotocopie di ricevuta che non danno al Giudice la prova certa della corrispondenza alle cartelle.
2 Il motivo è fondato.
E' sufficiente osservare che nella specie l'agente della riscossione ha provveduto alla notifica a mezzo del servizio postale delle cartelle di pagamento. L'art 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6
– 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834).
Nel caso di specie, l' , per come risulta dalla documentazione allegata in Controparte_4 primo grado, ha eseguito la notifica delle cartelle di pagamento ai sensi dell'art.26 D.P.R. 602/1973 mediante l'ufficio postale con lettera raccomandata a/r.
L' onere di provare la regolarità della notifica è stato assolto mediante produzione in giudizio di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Quanto alla cartella esattoriale n. 3920140009096285000 la notifica è stata eseguita, per assenza del destinatario e di soggetti abilitati a ricevere l'atto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 60 D.P.R. 600/73 e 140 cpc mediante deposito degli atti presso la casa comunale ed invio di raccomandata al contribuente ricevuta in data 19.05.2015.
Quanto alla cartella esattoriale 13920140009096285000 la notifica è avvenuta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 dpr 602/73 e 139 c.p.c., con consegna in assenza del destinatario alla di lei madre, con successivo invio di raccomandata di avvenuta notifica (CAN).
Qualora, infatti, siano prodotte copie conformi agli originali trova applicazione la regola generale posta dall'art. 2719 c.c., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente o se detta conformità non sia disconosciuta in modo specifico ed inequivoco dalla controparte (cfr. Cassazione n.882/2018; n. 4053/2018). Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto in primo grado gli estratti di ruolo e le fotocopie degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, con l'attestazione di copia conforme all'originale. Controparte si è limitata a dedurre che la documentazione prodotta dall'agente riscossore (tra cui le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento) non era idonea a dimostrare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, senza, tuttavia, disconoscere tale produzione in modo specifico.
Pertanto, la documentazione prodotta dall'appellante tramite la produzione in Parte_1 giudizio delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento – recante peraltro gli estremi delle cartelle, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, con il segno di croce a fianco
3 della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso – non debitamente disconosciuta è idonea a provare la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea decisione del giudice di prime cure per vizio di ultrapetizione della sentenza nella parte in cui il giudice dichiara l'intervenuta prescrizione del credito inerente alla cartella n. 1392013000841000.
Anche tale ulteriore motivi di censura è fondato poiché, come correttamente rilevato dall'appellante, l'opponente in primo grado ed in via preliminare ha limitato l'impugnativa alle cartelle di cui ai numeri 13920140009096285000 e 13920140010385450000”, sicché il Giudice di primo grado è incorso in un chiaro vizio di ultrapetizione, pronunciandosi in ordine ai crediti sottesi a cartelle non opposte.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, « I motivi dell'opposizione a cartella esattoriale si configurano come “causa petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizi non dedotti in sede di ricorso introduttivo, oppure dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio decidendi”, è viziata da extra o ultrapetizione» (Cass. n. 20003 del 27/07/2018; anche se in materia di avviso CP_5 di accertamento, Cass. n. 9020 del 06/04/2017; Cass. n. 8387 del 20/09/1996; si veda, altresì, Cass. n. 30144 del 15/12/2017).
Con l'ultimo motivo, la difesa di parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nel punto in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Tale censura è fondata poiché ritenuta valida la notifica delle cartelle di pagamento, ed essendo queste non contestate nei termini di legge, la pretesa impositiva è divenuta definitiva.
E' pacifico che, il contribuente qualora voglia prendere posizione sulle pretese impositive, nonché sulla prescrizione maturatasi fino alla data di notifica delle cartelle, deve necessariamente proporre opposizione avverso le singole cartelle nei modi e termini di legge.
Nel caso di specie, la prescrizione quinquennale è stata interrotta dalla regolare notifica delle cartelle esattoriali non opposte e pertanto divenute definitive, con conseguente preclusione di eccezioni concernenti le contravvenzioni sottostanti.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate ed escludendo la fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 2037 del 2016 R.G., così provvede:
-accoglie l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 704/2016 emessa dal giudice di pace di , dichiara legittima la comunicazione CP_2 preventiva di fermo amministrativo n.13980201500004029000 emessa nei confronti di CP_1
e di conseguenza respinge l'opposizione proposta da quest'ultima;
[...]
4 -condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante che si liquidano: quanto al primo grado in euro 400,00 e quanto al presente grado in euro 800,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia in data 2 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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