Ordinanza cautelare 19 settembre 2017
Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/10/2022, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01567/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F. Milizia n. 51;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- emesso in data 8.6.2017 e notificato in data 22.6.2017 dal Questore della Provincia di Lecce;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Questore di Lecce adottava nei confronti del ricorrente la misura del DASPO per un periodo di cinque anni, ritenendolo pericoloso per l’ordine e per la sicurezza pubblica, in ragione del comportamento dallo stesso tenuto nel corso dell’incontro di calcio “ Nardò - VI ” del 5.3.2017, per il quale era stato denunciato, in stato di libertà, per i reati di cui agli artt. 6 bis e 6 ter della legge n. 461/1989.
A sostegno dell’azione impugnatoria, il Sig. -OMISSIS- adduceva i seguenti motivi di ricorso: I. “Eccesso di potere – Travisamento dei fatti” ; II. “Assenza di pericolosità sociale” ; III. “Violazione dell ’ art. 6 co.1 l.401/89 anche in relazione all ’ art. 2 bis co 1 l. 377/01 - Eccesso di potere per difetto e manifesta indeterminatezza dei presupposti e irrazionalità – Violazione dei principi in materia di provvedimenti incidenti su diritti personali fondamentali – Violazione del principio di legalità - Carenza assoluta di motivazione”.
Concludeva chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto gravato, con vittoria di spese di lite.
2. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con atto del 30.8.2017, senza sviluppare difese nel prosieguo.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 19.9.2017 la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
3. All’udienza pubblica del 22 settembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Si deve anzitutto dare atto che – pur essendo decorso il termine di efficacia quinquennale del provvedimento impugnato e non sussistendo, quindi, un interesse alla definizione dell’azione impugnatoria – il ricorrente ha depositato rituale dichiarazione di interesse alla decisione del ricorso ai fini risarcitori, adducendo a sostegno delle proprie ragioni la sopravvenuta sentenza penale di assoluzione, resa dal Tribunale di Lecce in relazione ai fatti di che trattasi.
Conseguentemente, i motivi di ricorso devono essere esaminati nell’ottica dell’accertamento della legittimità o meno del provvedimento gravato, in conformità ai principi da ultimo espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza del 13 luglio 2022, n. 8.
5. Premette il Collegio che, in base alla formulazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 (nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato) “ nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all ’ articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all ’ articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all ’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all ’ articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all ’ articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all ’ articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l ’ ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all ’ articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime […] “ .
5.1. Tra i delitti menzionati dalla norma primaria mercé rinvio all’articolo 6- bis , commi 1 e 2, e all’articolo 6- ter , della legge n. 401/1989, vi sono anche quelli relativi al “lancio di materiale pericoloso” e al “possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive” , per i quali il ricorrente – come puntualmente rilevato nel provvedimento impugnato – è stato formalmente deferito dall’Autorità di pubblica sicurezza innanzi agli organi inquirenti.
5.2. Dunque, come già evidenziato in sede cautelare, nella specie risulta integrato il presupposto necessario e sufficiente per legittimare - sul piano amministrativo - l’applicazione dell’impugnato DASPO nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della medesima legge n. 401/1989 (cfr. T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, 22.2.2017 n. 326).
5.3. Il Collegio ritiene coerente con l’impianto complessivo della legge n. 401/1989 quell’indirizzo giurisprudenziale che valorizza l’elemento per cui l’utilizzo di un artificio pirotecnico costituisce reato ex artt. 6 bis e 6 ter della stessa legge e considera, dunque, legittimo il conseguente DASPO “poiché per la legge il possesso di artifici pirotecnici può essere equiparato, ai fini della pericolosità specifica, ... alle condotte violente” (T.A.R. Toscana, Sez. II, 4.2.2014, n. 228).
5.4. Al riguardo assume dirimente rilevanza il fatto che per il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui in parola, così come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione, vale la logica del “più probabile che non” , non richiedendosi la certezza oltre ogni ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 2.2.2022, n. 111).
5.5. Né va sottaciuto, quanto all’identificazione del responsabile della condotta medesima, che sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dall’Autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3.8.2021, n. 5731).
5.6. Stante la ricorrenza del presupposto legale per l’adozione del provvedimento qui gravato, non sono positivamente apprezzabili le difese di parte ricorrente tese a sminuire l’episodio contestato, alla stregua di un’asserita assenza di pericolosità di un “fumogeno acceso per esultare, fare colore, in segno di gioia e folklore” , ovvero a negare l’antigiuridicità e la penale rilevanza di detto comportamento, in quanto, nella prospettazione attorea, l’accensione di un fumogeno sarebbe collocato dalla giurisprudenza penale nell’alveo della particolare tenuità del fatto.
5.7. Del resto, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto al processo penale (da ultimo, v. TAR Campania, 7.12.2015, n. 5694 e Consiglio di Stato, Sez. III, 17.11.2015, n. 5254 e 4.11.2015, n. 5027; in precedenza, tra le altre, T.A.R. Toscana, Sez. II, 5.12.2012, n. 1932 e n. 1931), sicché non può assumere rilievo dirimente, nella presente vicenda amministrativa, la sopravvenuta sentenza penale di assoluzione per la vicenda che ne occupa, prodotta in atti dal ricorrente ( trattasi, peraltro, di pronuncia fondata sul raffronto con lo schema tipico della fattispecie penale, ed in particolare sull ’ assenza di concreto pericolo per le persone e sulla mancanza di prova del lancio del fumogeno ).
6. Circa l’antigiuridicità di determinate condotte ai fini dell’adozione della misura del DASPO, sempre la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere “che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma in caso di pericolo di lesione dell ’ ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Ne consegue che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto, anche sulla base dei suoi precedenti, non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione a ulteriori episodi di violenza penale” (così, da ultimo: Tar, Veneto, Sez. III, 21 maggio 2015, n. 560); aggiungendosi che “tale accertamento resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche” (TAR Lecce, Sez. I, n. 1604 del 2014; Cons. St. Sez. III, n. 6808 del 2011 e Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074).
6.1. Avuto riguardo allo specifico episodio contestato al ricorrente, il giudizio prognostico negativo che il medesimo Questore ne ha tratto circa la necessità di “impedire la reiterazione di simili condotte delittuose” e la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica del comportamento tenuto dal ricorrente, si rivela immune dalle censure dedotte con i primi due motivi di ricorso.
6.2. Tale impostazione risulta, poi, ancor più convincente ove calata nella presente fattispecie, caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dal precedente specifico che grava sul ricorrente, ossia l’essere stato già destinatario di un DASPO per la durata di anni tre, disposto sempre dal Questore di Lecce, “per aver lanciato un fumogeno acceso in occasione dell ’ incontro di Calcio Nardò – Battipagliese” (cfr. premesse del provvedimento impugnato);
7. Infine, circa la pretesa genericità dell’indicazione delle manifestazioni sportive alle quali è inibito l’accesso del ricorrente (terzo motivo) è parimenti agevole osservare che tale censura è supportata da risalenti riferimenti giurisprudenziali, mentre l’attuale e consolidata giurisprudenza ritiene non necessaria la specifica indicazione delle varie manifestazioni, essendo sufficiente la loro determinabilità, evincibile dai calendari diffusi dalle Federazioni (cfr., per tutte, T.A.R. Pescara, 22/10/2015, n. 407).
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto; nondimeno, considerata la vicenda nel suo complesso, le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.