TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 694/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 694/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Richini Raffaella;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Angela Controparte_1
Caliò OL Sculco;
premesso che
• Dal luglio 2014, a veniva riconosciuto il diritto all'Assegno Ordinario Parte_1 di Invalidità (cat. IO n. 15035487), prestazione non legata a limiti di reddito.
• In data 6 febbraio 2019, l' trasmetteva una comunicazione di riliquidazione della CP_2 pensione (cat. INCIV n. 07106932), a seguito della quale venivano corrisposti € 5.166,48 di arretrati per gli anni 2018 e 2019.
• A decorrere dal luglio 2020 veniva revocato l'assegno di invalidità e dalla medesima data al ricorrente veniva riconosciuta la pensione di invalidità ai fini della quale, a differenza della provvidenza precedente, vi è l'incidenza del reddito.
• Successivamente, il 22 marzo 2021, il ricorrente riceveva una nuova comunicazione di riliquidazione, con cui l' ricalcolava l'importo della pensione, precisando che non CP_2 risultavano somme a credito o a debito fino al 30 aprile 2021; tale ricalcolo avveniva d'ufficio da parte dell'Ente.
• In data 21 ottobre 2024, riceveva la comunicazione (datata 30 settembre 2024) Parte_1 di rideterminazione della prestazione (044-150007106932 cat. INCIV), con cui l' CP_2 comunicava che la pensione veniva ricalcolata dal 1 gennaio 2021 sulla base della comunicazione dei redditi per il 2021.
• Per effetto di tale ricalcolo, l' affermava di aver corrisposto al ricorrente, per il periodo CP_2 da gennaio 2021 a luglio 2024, un importo superiore a quanto dovuto per un totale di €
13.953,00, che intendeva recuperare in parte tramite trattenute sulla pensione e in parte tramite avviso di pagamento PagoPA.
• ritenendo la richiesta dell' infondata, presentava il 21 novembre 2024 Parte_1 CP_2 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Brescia dell' , sostenendo CP_2
1 R.G.L. 694/2025
l'irripetibilità dell'indebito (per affidamento sulla legittimità del provvedimento adottato d'ufficio) e la prescrizione della domanda restitutoria, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rideterminazione e la restituzione delle somme trattenute.
• In data 10 gennaio 2025, il Comitato Provinciale di Brescia rigettava il ricorso CP_2 amministrativo, affermando che il debito derivava da redditi 2021 superiori ai limiti e che l'art. 13 L. 412/91 non trovava applicazione sugli indebiti di invalidità civile, senza però rispondere sull'irripetibilità delle somme.
• presentava sempre regolarmente le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2019 Parte_1 al 2022, come dimostrato documentalmente.
• Il ricorrente proponeva quindi l'odierno giudizio, chiedendo venisse affermata in primo luogo l'irripetibilità delle somme versate e in via subordinata la prescrizione della pretesa dell' ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991. CP_2
• Si costituiva l' il quale ricordava che l'onere della prova in caso di accertamento CP_2 negativo del credito dell'ente spettava al pensionato;
eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 13 citato alle ipotesi di indebito assistenziale. considera
1. Innanzi tutto, è pacifico che l'indebito rivendicato dall' è di tipo assistenziale, CP_2 in quanto riguarda l'affermata erogazione senza titolo di una prestazione di questo tipo: ciò non
è contestato tra le parti ed è conforme alla giurisprudenza di legittimità, per la quale sono prestazioni assistenziali “quelle riconducibili all'art. 38 comma 1 (della Costituzione), laddove
è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale” e che non attingono ad una provvista contributiva, ma gravano sulla fiscalità generale (Cass. 13917/2021; Cass. 16088/2020).
2. Premesso ciò, deve farsi applicazione delle norme richiamate in ricorso, ossia gli art. art.
3-ter D.L. 850/1976, convertito in L. 29/1977 e art. 3 co. 9 (rectius 10) D.L. 173/1988, convertito nella L. 291/1988, le quali stabiliscono, rispettivamente:
a) che la revoca delle concessioni abbia effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
b) la non ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
3. La giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata in senso favorevole all'applicazione di tali norme, anche a seguito delle riforme intervenute in materia di invalidità civile, statuendo che “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili (…), la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata
2 R.G.L. 694/2025
in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l.
n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta” (Cass. 13915/2021; conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4600 del
19/02/2021).
4. L'unica eccezione alla irripetibilità delle somme è quella per cui l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, ossia l'ipotesi di dolo dell'accipiens. Nel caso di specie, però, non solo tale comportamento non è stato dedotto dall' ma è smentito dai fatti di causa, poiché è stato documentato il CP_2 tempestivo e corretto deposito delle dichiarazioni annuali dei redditi da parte del ricorrente.
Anzi, non vi è alcuna difesa da parte dell' in merito alla irripetibilità delle somme. CP_2
5. Una volta stabilito che le somme erogate non sono ripetibili, diventa irrilevante la difesa dell' in merito all'onere della prova: infatti il ricorrente non sostiene di aver avuto diritto CP_2 alla prestazione, negli anni in cui si chiede l'indebito, ma afferma che tali somme sono irripetibili. Di conseguenza, non è in discussione se negli anni trascorsi al spettasse Parte_1
o meno la pensione di invalidità, ma se oggi l' abbia la facoltà di chiedere la ripetizione CP_2 delle stesse: la risposta a tale quesito, per le ragioni evidenziate, è negativa.
6. Poiché il medesimo ricorrente ha dichiarato che l non ha effettuato alcuna CP_2 trattenuta, non si può accogliere la domanda di condanna alla restituzione delle somme, presentata come condizionata in ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di pensione di invalidità per il periodo precedente al 1° novembre 2024;
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
€ 3.727,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Torino – Brescia, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 694/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv. Richini Raffaella;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Angela Controparte_1
Caliò OL Sculco;
premesso che
• Dal luglio 2014, a veniva riconosciuto il diritto all'Assegno Ordinario Parte_1 di Invalidità (cat. IO n. 15035487), prestazione non legata a limiti di reddito.
• In data 6 febbraio 2019, l' trasmetteva una comunicazione di riliquidazione della CP_2 pensione (cat. INCIV n. 07106932), a seguito della quale venivano corrisposti € 5.166,48 di arretrati per gli anni 2018 e 2019.
• A decorrere dal luglio 2020 veniva revocato l'assegno di invalidità e dalla medesima data al ricorrente veniva riconosciuta la pensione di invalidità ai fini della quale, a differenza della provvidenza precedente, vi è l'incidenza del reddito.
• Successivamente, il 22 marzo 2021, il ricorrente riceveva una nuova comunicazione di riliquidazione, con cui l' ricalcolava l'importo della pensione, precisando che non CP_2 risultavano somme a credito o a debito fino al 30 aprile 2021; tale ricalcolo avveniva d'ufficio da parte dell'Ente.
• In data 21 ottobre 2024, riceveva la comunicazione (datata 30 settembre 2024) Parte_1 di rideterminazione della prestazione (044-150007106932 cat. INCIV), con cui l' CP_2 comunicava che la pensione veniva ricalcolata dal 1 gennaio 2021 sulla base della comunicazione dei redditi per il 2021.
• Per effetto di tale ricalcolo, l' affermava di aver corrisposto al ricorrente, per il periodo CP_2 da gennaio 2021 a luglio 2024, un importo superiore a quanto dovuto per un totale di €
13.953,00, che intendeva recuperare in parte tramite trattenute sulla pensione e in parte tramite avviso di pagamento PagoPA.
• ritenendo la richiesta dell' infondata, presentava il 21 novembre 2024 Parte_1 CP_2 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Brescia dell' , sostenendo CP_2
1 R.G.L. 694/2025
l'irripetibilità dell'indebito (per affidamento sulla legittimità del provvedimento adottato d'ufficio) e la prescrizione della domanda restitutoria, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rideterminazione e la restituzione delle somme trattenute.
• In data 10 gennaio 2025, il Comitato Provinciale di Brescia rigettava il ricorso CP_2 amministrativo, affermando che il debito derivava da redditi 2021 superiori ai limiti e che l'art. 13 L. 412/91 non trovava applicazione sugli indebiti di invalidità civile, senza però rispondere sull'irripetibilità delle somme.
• presentava sempre regolarmente le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2019 Parte_1 al 2022, come dimostrato documentalmente.
• Il ricorrente proponeva quindi l'odierno giudizio, chiedendo venisse affermata in primo luogo l'irripetibilità delle somme versate e in via subordinata la prescrizione della pretesa dell' ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991. CP_2
• Si costituiva l' il quale ricordava che l'onere della prova in caso di accertamento CP_2 negativo del credito dell'ente spettava al pensionato;
eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 13 citato alle ipotesi di indebito assistenziale. considera
1. Innanzi tutto, è pacifico che l'indebito rivendicato dall' è di tipo assistenziale, CP_2 in quanto riguarda l'affermata erogazione senza titolo di una prestazione di questo tipo: ciò non
è contestato tra le parti ed è conforme alla giurisprudenza di legittimità, per la quale sono prestazioni assistenziali “quelle riconducibili all'art. 38 comma 1 (della Costituzione), laddove
è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale” e che non attingono ad una provvista contributiva, ma gravano sulla fiscalità generale (Cass. 13917/2021; Cass. 16088/2020).
2. Premesso ciò, deve farsi applicazione delle norme richiamate in ricorso, ossia gli art. art.
3-ter D.L. 850/1976, convertito in L. 29/1977 e art. 3 co. 9 (rectius 10) D.L. 173/1988, convertito nella L. 291/1988, le quali stabiliscono, rispettivamente:
a) che la revoca delle concessioni abbia effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
b) la non ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
3. La giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata in senso favorevole all'applicazione di tali norme, anche a seguito delle riforme intervenute in materia di invalidità civile, statuendo che “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili (…), la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata
2 R.G.L. 694/2025
in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l.
n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta” (Cass. 13915/2021; conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4600 del
19/02/2021).
4. L'unica eccezione alla irripetibilità delle somme è quella per cui l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, ossia l'ipotesi di dolo dell'accipiens. Nel caso di specie, però, non solo tale comportamento non è stato dedotto dall' ma è smentito dai fatti di causa, poiché è stato documentato il CP_2 tempestivo e corretto deposito delle dichiarazioni annuali dei redditi da parte del ricorrente.
Anzi, non vi è alcuna difesa da parte dell' in merito alla irripetibilità delle somme. CP_2
5. Una volta stabilito che le somme erogate non sono ripetibili, diventa irrilevante la difesa dell' in merito all'onere della prova: infatti il ricorrente non sostiene di aver avuto diritto CP_2 alla prestazione, negli anni in cui si chiede l'indebito, ma afferma che tali somme sono irripetibili. Di conseguenza, non è in discussione se negli anni trascorsi al spettasse Parte_1
o meno la pensione di invalidità, ma se oggi l' abbia la facoltà di chiedere la ripetizione CP_2 delle stesse: la risposta a tale quesito, per le ragioni evidenziate, è negativa.
6. Poiché il medesimo ricorrente ha dichiarato che l non ha effettuato alcuna CP_2 trattenuta, non si può accogliere la domanda di condanna alla restituzione delle somme, presentata come condizionata in ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di pensione di invalidità per il periodo precedente al 1° novembre 2024;
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
€ 3.727,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Torino – Brescia, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3