Art. 2. 1. Gli affari civili e penali pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla cognizione dell'ufficio competente secondo le variazioni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento.
Nota all' art. 2:
- La legge n. 30/1989 reca costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.
Nota all' art. 2:
- La legge n. 30/1989 reca costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.