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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2267/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
, Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Stazione n. 13 e
, Parte_2
), nato ad [...] il [...] e residente a [...] Fornace n. 4; entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso, Via Momo n. 1, presso lo studio e la persona dell'avv. Milos Mancin (Cf. ) che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3 Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Torino in data 06/03/1993 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino al N. 204, P. II, Serie A, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle annotazioni e trascrizioni dell'emananda sentenza, come previsto con R.D. 09/07/1939 n. 1238. C) Disporre che la predetta separazione consensuale dei coniugi venga disciplinata dalle seguenti condizioni: Per 1) In merito alle esigenze economiche della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, il Sig.
[...] corrisponderà, a titolo di assegno di mantenimento, direttamente alla figlia medesima, la somma mensile di € 150,00 Pt_2 rno 15 di ciascun mese, oltre aggiornamento ISTAT annuale, il tutto oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, parascolastiche e ludico-sportive che si renderanno necessarie per la figlia medesima, purché preventivamente concordate e successivamente documentate, con applicazione del Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Ivrea ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. 2) L'Assegno Unico e Universale previsto dalla L. n. 46 del 1/4/2021 a sostegno della genitorialità e versato in favore Per della figlia sarà riconosciuto in favore della sola Sig.ra e, pertanto, il Sig. si impegna Parte_1 Pt_2
a prestare e eventuali autorizzazioni che verranno ric 3) La casa coniugale sita in Casalborgone (TO), 10020, Via Fornace n. 4, sarà assegnata al Sig. , comprensiva Pt_2 dei mobili e degli arredi in essa presenti. 4) I coniugi dichiarano che, con l'adempimento delle obbligazioni sopra assunte, hanno definito ogni questione di carattere economico/patrimoniale tra loro insorta in conseguenza del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
5) la Sig.ra non avanza pretesa di assegno di mantenimento e/o alimenti nei confronti del marito Sig. Parte_1
, il quale rinuncia a sua volta ad avanzare analoga richiesta. Pt_2
si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di documenti similari valevoli per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario a Torino i eg
[...] registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 204, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1993), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati tre Per_ figli: (01/11/1995), (30/08/1997) e (03/03/2005). Per_2 Per_3 Com , in seguito, ess enuta meno la nione materiale e spirituale tra i coniugi, nonché l'affectio maritalis tra di essi, i medesimi decidevano di comune accordo di interrompere la convivenza e la Per_ Sig.ra e le due figlie e si sono trasferite in San Sebastiano da Po. Le Parte_1 Per_3 parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del ed di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2267/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
, Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Stazione n. 13 e
, Parte_2
), nato ad [...] il [...] e residente a [...] Fornace n. 4; entrambi elettivamente domiciliati in Chivasso, Via Momo n. 1, presso lo studio e la persona dell'avv. Milos Mancin (Cf. ) che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3 Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
“A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Torino in data 06/03/1993 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino al N. 204, P. II, Serie A, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle annotazioni e trascrizioni dell'emananda sentenza, come previsto con R.D. 09/07/1939 n. 1238. C) Disporre che la predetta separazione consensuale dei coniugi venga disciplinata dalle seguenti condizioni: Per 1) In merito alle esigenze economiche della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, il Sig.
[...] corrisponderà, a titolo di assegno di mantenimento, direttamente alla figlia medesima, la somma mensile di € 150,00 Pt_2 rno 15 di ciascun mese, oltre aggiornamento ISTAT annuale, il tutto oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, parascolastiche e ludico-sportive che si renderanno necessarie per la figlia medesima, purché preventivamente concordate e successivamente documentate, con applicazione del Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Ivrea ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea. 2) L'Assegno Unico e Universale previsto dalla L. n. 46 del 1/4/2021 a sostegno della genitorialità e versato in favore Per della figlia sarà riconosciuto in favore della sola Sig.ra e, pertanto, il Sig. si impegna Parte_1 Pt_2
a prestare e eventuali autorizzazioni che verranno ric 3) La casa coniugale sita in Casalborgone (TO), 10020, Via Fornace n. 4, sarà assegnata al Sig. , comprensiva Pt_2 dei mobili e degli arredi in essa presenti. 4) I coniugi dichiarano che, con l'adempimento delle obbligazioni sopra assunte, hanno definito ogni questione di carattere economico/patrimoniale tra loro insorta in conseguenza del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
5) la Sig.ra non avanza pretesa di assegno di mantenimento e/o alimenti nei confronti del marito Sig. Parte_1
, il quale rinuncia a sua volta ad avanzare analoga richiesta. Pt_2
si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di documenti similari valevoli per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario a Torino i eg
[...] registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 204, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1993), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati tre Per_ figli: (01/11/1995), (30/08/1997) e (03/03/2005). Per_2 Per_3 Com , in seguito, ess enuta meno la nione materiale e spirituale tra i coniugi, nonché l'affectio maritalis tra di essi, i medesimi decidevano di comune accordo di interrompere la convivenza e la Per_ Sig.ra e le due figlie e si sono trasferite in San Sebastiano da Po. Le Parte_1 Per_3 parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del ed di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento