Articolo 4 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Articolo 3Articolo 5
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20 settembre 2025
Art. 4. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane 1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all' articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , finanzia:
a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, di cui al medesimo comma 593;
b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione della SMI.
2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all' articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , da destinare agli interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera b), del presente articolo, e' effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto altresi' della loro eventuale appartenenza alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 . Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell' articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , le modalita' di assegnazione degli stanziamenti.
4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta ferma l'applicazione dell' articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , nella parte in cui dispone relativamente alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il decreto di cui al comma 2, puo' essere impiegata per attivita' di assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate professionalita'.
6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche per la montagna nonche' rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria operante nelle zone montane.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi 593 , 594 e 595, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«593. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonche' misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo e' utilizzato per finanziare:
a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualita' ambientali e delle potenzialita' endogene proprie dell'habitat montano;
c) attivita' di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
594. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .».
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014:
«Art. 1. - Omissis
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
Omissis.».
- Per i riferimenti all' articolo 119 della Costituzione , si vedano le note all'articolo 1.
- Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
Entrata in vigore il 20 settembre 2025
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