Sentenza 27 gennaio 2001
Massime • 2
La tutela aquiliana dei diritti di credito ha come indefettibile presupposto l'intervenuta lesione - totale o parziale - della pretesa creditoria. Ne consegue che con riguardo ai crediti dei medici ambulatoriali operanti nella regione Lazio in regime di convenzione con gli enti già erogatori di assistenza sanitaria prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale (disciolti ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978) per i compensi relativi all'attività svolta prima dell'1 gennaio 1980 - crediti che la legislazione regionale ha posto a carico dei Comuni- l'eventuale ritardo delle Unità sanitarie locali nel prescritto invio ai Comuni della documentazione contabile necessaria per la quantificazione delle spettanze dei sanitari non può dare luogo alla suddetta tutela, non incidendo il comportamento illecito in argomento sulla posizione creditoria dei medici, ma pregiudicando soltanto la posizione dei Comuni in riferimento alla esposizione al pagamento degli accessori dei crediti dovuti in conseguenza del ritardo nell'adempimento (pregiudizio, questo, interno al rapporto obbligatorio tra i Comuni e le Unità sanitarie locali).
Il pagamento parziale di un debito prescritto, riferito solo alla sorte senza gli accessori del credito, non costituisce di per sè rinuncia tacita alla prescrizione, ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui il pagamento è avvenuto. (Nel caso di specie - relativo al compenso di un medico operante nella regione Lazio in regime di convenzione con un ente erogatore di assistenza Sanitaria, prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, corrisposto dal competente Comune, dopo il decorso della relativa prescrizione quinquennale, senza interessi e rivalutazione monetaria- la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la prescrizione degli azionati crediti relativi ai suddetti accessori sul rilievo che il Comune aveva agito nella convinzione di tacitare completamente la pretesa creditoria e non nell'intento di rinunciare alla prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. IO AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'EL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAF 55/A, presso lo studio dell'avvocato VALENTI GIUSEPPE M., che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI FORMIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 35, rappresentato e difeso dall'avvocato CASALE MARSILIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
U.S.L./6 LATINA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 616197 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 17/10197 R.G.N. 4134/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato CASALE e l'Avvocato NAPOLI (per procura speciale);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NN GIACALONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dottor. NN d'IA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Latina, sezione distaccata di Gaeta, quale giudice del lavoro, il Comune di Formia, in persona del Sindaco pro-tempore, e l'Unità sanitaria locale LT/6, in persona del rappresentante legale pro-tempore. Esponeva che, quale medico alle dipendenze, dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, aveva svolto attività ambulatoriale a favore degli assistiti dei disciolti enti mutualistici nel periodo dal 1970 al 1979; che i relativi compensi gli erano stati corrisposti dal Comune di Formia con notevole ritardo e senza gli interessi e la rivalutazione monetaria;
che, in relazione alla istituzione della cosiddetta "contabilità a stralcio" per le attività e le passività dei disciolti enti ospedalieri, in base alla legge della Regione Lazio n. 10 dell'anno 1980, sussisteva in capo al Comune e all'Unità sanitaria locale l'obbligo giuridico di accertare e di quantificare esattamente le somme dovute, tanto per il capitale come per gli accessori;
che, di conseguenza, sia il Comune, sia l'Unità sanitaria erano responsabili in solido per l'errata, omessa o ritardata corresponsione delle spettanze dovute. Chiedeva, quindi, che il Pretore condannasse gli enti convenuti in solido, ovvero ciascuno per le proprie spettanze e ragioni, al pagamento della somma dovuta a titolo di interessi e al pagamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria e dal mutato e più gravoso regime fiscale.
La USL si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria;
eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva assumendo che il pagamento delle spettanze dei sanitari faceva carico al Comune di Formia;
eccepiva, infine, la prescrizione dei crediti azionati. Anche il Comune di Formia, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria;
eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in quanto le somme rivendicate gravavano sul fondo sanitario nazionale assegnato alle Regioni e per esse alle unità sanitarie locali che dovevano provvedere al pagamento ai sensi dell'art. 2 , secondo comma, del d.m. 19 marzo 1981; richiamava inoltre il d.l. n. 97 del 231 marzo 1987, relativo al risarcimento dei debiti dei disciolti enti ospedalieri, che poneva a carico dello Stato le residue posizioni debitorie;
eccepiva infine la prescrizione.
Con sentenza n. 212 dell'11 settembre 1991 il Pretore accoglieva parzialmente la domanda e condannava in solido gli Enti convenuti al pagamento delle somme dovute a titolo Ai rivalutazione monetaria e di interessi legali sulle somme corrisposte tardivamente. La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Latina che, con sentenza n. 80 del 25 marzo 1992, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Pretore, quale giudice del lavoro, ed ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. La sentenza del Tribunale è stata cassata dalle sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione che hanno dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e hanno rinviato la causa, anche per le spese, dinanzi al Tribunale di Frosinone. Con sentenza depositata il 17 ottobre 1997 il Tribunale di Frosinone, quale giudice del rinvio, ha accolto gli appelli proposti dal Comune di Formia e dalla azienda USL di Latina e ha rigettato la domanda proposta dal D'Ella.
In particolare il Tribunale ha ritenuto che la Asl fosse carente di legittimazione passiva e che l'azione nei confronti del Comune si fosse prescritta.
Avverso la decisione del Tribunale di Frosinone il signor NN D'IA propone ricorso articolato in tre motivi e illustrato con memoria.
Il Comune di Formia resiste con controricorso.
L'azienda unità sanitaria locale ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia l'omessa, insufficiente ed erronea motivazione della sentenza nella parte in cui dichiara la carenza di legittimazione passiva delle unità sanitarie locali;
denunzia inoltre la violazione e la falsa applicazione degli articoli 81, 99 e 100 del codice di procedura civile. Lamenta che il Tribunale abbia affermato il difetto di legittimazione passiva della Unità sanitaria locale nonostante che, in base alla legge della Regione Lazio n. 10 dell'anno 1980, l'Unità sanitaria locale fosse tenuta ad accertare le somme dovute da parte del Comune;
e nonostante che il ritardo nell'adempimento di questo dovere avesse determinato un danno e la conseguente responsabilità solidale del Comune e dell'Unità sanitaria nei confronti del sanitario. (motivo 1 A)
Con lo stesso motivo, inoltre, il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1292 e seguenti del codice civile e l'erronea dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della USL. Lamenta che il Tribunale abbia negato la sussistenza di una obbligazione solidale tra il Comune e l'Unità sanitaria locale. (motivo 1 B)
Il motivo è infondato.
L'art. 3 della legge della regione Lazio 28 gennaio 1980, n. 10 (recante norme transitorie per la contabilità ed il finanziamento delle unità sanitarie locali, per il finanziamento degli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale e per la, gestione degli enti ospedalieri) ha previsto che alle unità sanitarie locali non possono essere imputate attività e passività conseguenti alla gestione delle funzioni da parte degli enti ed uffici che hanno cessato i compiti nelle materie del servizio sanitario nazionale, riferibili al periodo anteriore alla data del primo gennaio 1980; per gli enti già erogatori di assistenza sanitaria sciolti ai sensi dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le attività e passività suddette costituiscono oggetto di apposita contabilità stralcio gestita dai Comuni competenti per territorio.
In forza di tale disciplina risulta che il ricorrente, medico ambulatoriale operante in regime di convenzione, è del tutto estraneo ai rapporti tra il Comune di Formia e l'USL/LT6, in gestione commissariale liquidatoria, e che unico debitore, quanto al pagamento dei compensi spettantigli in forza di convenzione avente ad oggetto la prestazione sanitaria resa dal ricorrente, è dopo la soppressione degli enti ospedalieri, il Comune. L'allegato obbligo dell'USL/LT6 di approntare i tabulati recanti la quantificazione dell'attività svolta dal ricorrente affinché il Comune possa procedere al pagamento delle spettanze di quest'ultimo ha carattere strumentale, riguarda la collaborazione tra enti al fine del buon andamento della pubblica amministrazione e considera "creditore" (in senso improprio) unicamente il Comune che può pretendere che l'USL/LT6 offra tempestivamente il previsto supporto di documentazione contabile. È quindi il Comune che può dolersi dell'eventuale comportamento negligente dell'USL/LT6 ove da ciò sia derivato l'aggravamento dell'esposizione debitoria del Comune stesso nei confronti del ricorrente in ragione della debenza di interessi e rivalutazione monetaria per il mancato tempestivo pagamento della sorte del credito.
La difesa del ricorrente, ben consapevole della struttura chiusa del rapporto obbligatorio che vede come terzi i soggetti diversi dal creditore e dal debitore, ha invocato la tutela aquiliana del credito, affermata negli ultimi anni dalla giurisprudenza di questa Corte.
In effetti, anche recentemente questa Corte ha ammesso la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. per il pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, in considerazione della nozione ampia ormai generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell'interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione;
trova, in tal modo, protezione non solo l'interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione, oggetto del diritto), ma altresì l'interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perché il soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione. In siffatta prospettiva trova fondamento la tutela aquiliana del diritto di credito che va, peraltro, circoscritta ai danni che hanno direttamente inciso sull'interesse oggetto del diritto. (Cass. 27 luglio 1998 n. 7337) Ma di tale tutela correttamente la sentenza impugnata ha escluso in fatto il suo presupposto indefettibile, ossia l'intervenuta lesione, in tutto od in parte, della pretesa creditoria. Il fatto illecito dell'USL/LT6 - ossia il ritardo nell'invio della documentazione - contabile necessaria per quantificare le spettanze del ricorrente - non ha inciso in alcun modo sul rapporto creditorio atteso che, com'è di tutta evidenza, la mancanza di documentazione contabile è ben lungi dal costituire quell'"impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" che (ex art. 1218 c.c.) vale ad escludere la responsabilità del debitore. Il
Comune, anche in mancanza di documentazione contabile, è sempre rimasto obbligato al pagamento dei compensi spettanti al ricorrente ed è sempre stato tenuto a corrispondere gli accessori del credito (interessi monetari e rivalutazione) in ragione del ritardo nell'adempimento. La posizione creditoria del ricorrente, quindi, non è stata incisa dal comportamento dell'USL/LT6, che invece ha solo pregiudicato la posizione del Comune esponendolo al pagamento degli accessori del credito;
pregiudizio questo che è interno al rapporto obbligatorio tra Comune e USL/LT6.
Una volta esclusa ogni ragione di risarcimento del danno del ricorrente nei confronti dell'USULT6 per la tutela aquiliana del credito nei confronti del Comune di Formia, non si pone l'ulteriore problema dell'eventuale solidarietà, o meno, di tale obbligo risarcitorio con il parallelo obbligo risarcitorio gravante sul Comune per il ritardo nel pagamento degli accessori del credito in questione.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia il vizio di motivazione della sentenza per aver affermato che il pagamento tardivo della sola somma capitale esprime unicamente la volontà del debitore di tacitare completamente la pretesa creditoria e non implica la volontà di rinunziare alla maturata prescrizione. Il ricorrente assume inoltre che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il termine di prescrizione di cui all'art. 2948 del codice civile e non il termine ordinario di cui all'art. 2946 dello stesso codice.
Il motivo è infondato.
Dopo aver correttamente affermato che unico debitore di interessi e rivalutazione monetaria sul credito del ricorrente era il Comune di Formia, il Tribunale di Frosinone ha preso in considerazione la specifica censura di quest'ultimo riguardante l'eccezione di prescrizione, inizialmente disattesa dal Pretore, ha riformato la pronuncia di primo grado e ha accolto l'eccezione ritenendo che non ricorresse nella specie l'ipotesi dell'interruzione della prescrizione per effetto de riconoscimento del credito ex art. 2944 c.c.. Difatti, il corretto rilievo del Tribunale, secondo cui si versa nell'ipotesi della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. trattandosi compensi per prestazioni professionali da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, deve ricordarsi che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17 aprile 1999 n. 3858), con riferimento alla materia dell'assistenza obbligatoria, e specificamente ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile, nel ribadire che è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale sia il diritto al pagamento (in un'unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, sia il diritto alla percezione della relativa somma per rivalutazione ed interessi, ha precisato che la liquidazione dei soli ratei arretrati (senza accessori) non costituisce riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.. Analogamente Cass. 24 maggio 1994 n. 5044 ha escluso che possa costituire riconoscimento del debito il pagamento della sola sorte dell'indennità premio di servizio dovuta dall'INADEL. Con riferimento poi ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto della sentenza impugnata e del ricorso in esame questa Corte ha affermato che il pagamento del debito prescritto, che non comporti adempimento totale dell'obbligazione tra le parti (perché relativo alla sorte senza gli accessori), non costituisce di per sè comportamento idoneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia tacita alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore, ma deve essere valutato al fine di accertare la sussistenza di una consapevole rinuncia tacita alla prescrizione, nel contesto di tutte le circostanze acquisite agli atti, le quali abbiano preceduto, accompagnato e seguito il pagamento parziale, non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o semplice, al riguardo. (Cass. 7 gennaio 19 94 n. 94). Anche Cass. 28 gennaio 1993 n. 1051 - cui peraltro fa espresso riferimento la sentenza impugnata - ha ritenuto che il pagamento di una parte della somma pretesa dal creditore, eseguito non a titolo di acconto ma a saldo, per la convinzione, proprio del debitore, dell'esaustività dello stesso pagamento, non implica, ove eseguito dopo la prescrizione del debito, rinuncia ad avvalersi della prescrizione (e non preclude quindi la proponibilità della relativa eccezione) con riguardo alla differenza ancora vantata dal creditore. Può quindi ritenersi superato il precedente (e più risalente) orientamento - invocato dalla difesa del ricorrente - secondo cui il pagamento spontaneo, da parte del debitore, della sorte capitale di un credito di lavoro prescritto costituisce, ai sensi dell'art. 2937, 30 comma, c.c., un atto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione;
e che l'efficacia dell'atto è estensibile al credito concernente la rivalutazione monetaria e gli interessi ex art. 429 c.p.c., atteso che quest'ultimo ha carattere accessorio ed è parte del credito complessivo del lavoratore (Cass. 22 aprile 1991 n. 4348). Va invece ribadito che il pagamento parziale del debito prescritto, riferito solo alla sorte senza gli accessori del credito, non costituisce di per sè solo rinuncia tacita alla prescrizione, ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui tale pagamento è avvenuto.
Nella specie l'impugnata pronuncia del Tribunale di Frosinone è da una parte corretta in diritto, perché muove da quel richiamato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1051 del 1993) che poi - come già riferito - si è affermato successivamente e che qui si ribadisce;
d'altra parte opera in concreto la valutazione del comportamento del Comune affermando che quest'ultimo ha pagato il debito prescritto con la convinzione di tacitare completamente la pretesa creditoria. Nè questa valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, è affatto inficiata da alcuna allegazione da parte del ricorrente di circostanze di fatto, dedotte e non prese in considerazione dal Tribunale, che avrebbero viceversa mostrato l'intento del Comune di rinunciare alla prescrizione.
Il ricorso pertanto va interamente respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2001