Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1143
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Sentenza 27 gennaio 2001

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La tutela aquiliana dei diritti di credito ha come indefettibile presupposto l'intervenuta lesione - totale o parziale - della pretesa creditoria. Ne consegue che con riguardo ai crediti dei medici ambulatoriali operanti nella regione Lazio in regime di convenzione con gli enti già erogatori di assistenza sanitaria prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale (disciolti ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978) per i compensi relativi all'attività svolta prima dell'1 gennaio 1980 - crediti che la legislazione regionale ha posto a carico dei Comuni- l'eventuale ritardo delle Unità sanitarie locali nel prescritto invio ai Comuni della documentazione contabile necessaria per la quantificazione delle spettanze dei sanitari non può dare luogo alla suddetta tutela, non incidendo il comportamento illecito in argomento sulla posizione creditoria dei medici, ma pregiudicando soltanto la posizione dei Comuni in riferimento alla esposizione al pagamento degli accessori dei crediti dovuti in conseguenza del ritardo nell'adempimento (pregiudizio, questo, interno al rapporto obbligatorio tra i Comuni e le Unità sanitarie locali).

Il pagamento parziale di un debito prescritto, riferito solo alla sorte senza gli accessori del credito, non costituisce di per sè rinuncia tacita alla prescrizione, ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui il pagamento è avvenuto. (Nel caso di specie - relativo al compenso di un medico operante nella regione Lazio in regime di convenzione con un ente erogatore di assistenza Sanitaria, prima dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, corrisposto dal competente Comune, dopo il decorso della relativa prescrizione quinquennale, senza interessi e rivalutazione monetaria- la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la prescrizione degli azionati crediti relativi ai suddetti accessori sul rilievo che il Comune aveva agito nella convinzione di tacitare completamente la pretesa creditoria e non nell'intento di rinunciare alla prescrizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1143
    Data del deposito : 27 gennaio 2001

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