Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/02/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5378/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Carlo Dardo, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Scafati (SA) alla Via Martiri
d'Ungheria Traversa Terralavoro n. 9 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, dell'Avvocatura interna, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla
Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 4.859,, indebitamente erogata dall a titolo di indennità di disoccupazione agricola per il periodo dal 1/1/2008 al CP_1
31/12/2008.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall e come riconosciuto anche dal difensore della ricorrente, CP_1 successivamente all'instaurazione del giudizio l ha provveduto ad annullare il CP_2 provvedimento di indebito notificato alla RT e ad abbandonare la relativa azione di recupero.
Poiché l'annullamento del provvedimento di indebito è avvenuto solo nel marzo del
2024, quindi dopo il deposito della domanda giudiziale (cfr. documentazione in atti), per il principio della soccombenza virtuale l deve essere condannato al CP_1 pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 8/9/2023 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 18/2/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco