Versione
10 giugno 1975
10 giugno 1975
Art. 3.
Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.
Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale.
I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali, dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonche' le caratteristiche delle strutture agrarie.
Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza, con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.
Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e le loro direttive al programma economico nazionale.
I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali, dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonche' le caratteristiche delle strutture agrarie.
Giurisprudenza • 4
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