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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l' art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6391/2022 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] in data [...], ivi residente, alla Via Parte_1 Mandrio n. 10, C.F.: , rappresentato e difeso, dall'avv. Michele C.F._1
Jacono (CF: di Molfetta ed ivi elettivamente domiciliato presso e C.F._2 nello studio del suo procuratore, alla Via Q. Sella, n.13, giusta mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato lavoratore marittimo e di aver svolto ininterrottamente la sua attività lavorativa, con ultimo imbarco a bordo della nave “Mega Express Three”, alle dipendenze della compagnia di navigazione del compartimento di Genova, con le CP_2 mansioni di “piccolo di camera”; di essere stato dichiarato inidoneo alla navigazione dalla competente Commissione
Medica Permanente della Capitaneria di Porto di Castellamare di Stabia, a seguito dell'infortunio subito il giorno 19.07.2019 (cfr. denuncia di infortunio e richiesta visita medica del SASN di Olbia in allegato) con diagnosi di “lesione dell'arteria ulnare del flessore ulnare del carpo e del nervo ulnare, chirurgicamente non residua rigidità di polso, rigidità del 3, 4 e 5 dito atteggiati ad artiglio e ipomobilità del 1 e 2 dito mano sin.”; di aver presentato domanda (n. 2108889900073) di pensione privilegiata di invalidità nella gestione Fondi speciali e nel fondo Previdenza marinara, in data 13.05.2021; che la domanda veniva respinta dalla sede di Castellammare di Stabia, con CP_1 provvedimento di reiezione datato 20.05.2021; di aver impugnato il suddetto provvedimento, con ricorso gerarchico, inoltrato presso il avendo, l'Istituto erroneamente escluso la Controparte_3 riconducibilità delle infermità riscontrate al servizio prestato nel corso di rapporto di lavoro;
che, in particolare, l' aveva erroneamente escluso la sussistenza di un nesso CP_1 di causalità diretto tra l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 19.07.2019 e le patologie inabilitanti riconosciute.
Tanto precisato, dedotta la fondatezza della domanda, per le ragioni esposte in ricorso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Sia accertato il diritto del sig. a Parte_1
1 vedersi riconoscere la pensione privilegiata di inabilità previdenza marinara, ai sensi dell'articolo 34 della Legge n. 413 del 26.07.1984, in misura non inferiore alla metà dell'anzianità assicurativa massima prevista per legge.
2. Per l'effetto, sia condannato l' in persona del legale rappresentante, al pagamento della suddetta prestazione, CP_1 con conseguente ricostituzione della posizione contributiva e assicurativa del ricorrente e con la corresponsione delle somme dovute, con decorrenza di legge, oltre accessori.
3. Sia condannato l' resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con CP_4 distrazione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza di ogni pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
Ammessa ed espletata ctu medico legale, all'esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Dalla documentazione agli atti si deduce che il ricorrente è stato un lavoratore marittimo per un periodo temporale di circa 8 anni e che ha svolto il suo ultimo imbarco a bordo della motonave “Mega Express Three”, alle dipendenze della compagnia di navigazione del compartimento di Genova, con le mansioni di “piccolo di CP_2 camera”. In data 19/07/2019, il ricorrente si trovava a bordo della mentovata nave, intento a spostare un frigorifero, quando si procurava accidentalmente una ferita da taglio al polso sinistro. Dalla lettura del verbale del 25/11/2020 in atti, redatto dalla Commissione Medica permanente di I grado, istituita presso la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, si evince che il predetto marittimo veniva trasportato immediatamente all'ospedale Giovanni
Paolo II di Olbia, ove i sanitari del predetto nosocomio lo ricoveravano con diagnosi di
“traumatismo del nervo ulnare oltre che dei flessori del polso e del carpo”, sottoponendolo ad intervento chirurgico di neurorrafia del nervo ulnare, tenorrafia della lesione completa del flessore ulnare del carpo e legatura dell'arteria ulnare. Dimesso in data 20/07/2019, il ricorrente seguiva un periodo di temporanea inabilità lavorativa al termine del quale, in data 25/11/2020, veniva sottoposto a visita presso la commissione medica permanente di I grado, istituita presso la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, e dichiarato non idoneo permanentemente ai servizi della navigazione, ai sensi del Regio Decreto 1733 del 1933 all. 2 punti 8 e 9 con diagnosi di
“lesione dell'arteria ulnare del flessore ulnare del carpo e del nervo ulnare, trattati chirurgicamente con residua rigidità di polso, rigidità del 3°, 4° e 5° dito atteggiati ad artiglio e ipomobilità del 1° e 2° dito mano sin.”. Dalla lettura della documentazione prodotta in sede peritale dal ricorrente si rileva che per il medesimo infortunio, l' ha riconosciuto al periziando una rendita a CP_5 decorrere dal 13/01/2020, stimando un danno biologico pari al 25% per una “paralisi del nervo ulnare a sinistra, cicatrice in regione ulnare”. Il giudizio in esame verte sul mancato riconoscimento da parte dell' della CP_1 pensione privilegiata, per inabilità alla navigazione, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 19/07/2019. L'art. 34 della Legge n. 413 del 1984 prevede che “I lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati
o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata
2 per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo”. L'art. 32 della predetta Legge dispone che “I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 244, e successive modificazioni, per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono conseguire il trattamento per inabilità alla navigazione di cui ai successivi articoli”. In merito alle conclusioni a cui è addivenuta la Commissione medica permanente di
I, dalla lettura del relativo verbale in atti il giudizio espresso si è basato richiamando l'all. 2 punti 8 e 9 degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici, annessi al regio decreto- legge 14-12-1933 n. 1773 e richiamati dall'art. 12 comma 1 lettera b del D.Lgs. 7 luglio
2011 n. 136. Nello specifico, l'elenco delle infermità che debbono essere considerate causa di temporanea o permanente inabilità ai servizi di bordo in sede di revisione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, allegato al citato Regio Decreto Legge, enuncia al punto 8
“L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e dei tendini, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee e aponeurotiche, quando conducano alle conseguenze previste all'art. 5 del presente elenco” ed al punto 9 “Le mutilazioni conseguenti ad interventi chirurgici od a traumi, le malattie e le lesioni delle ossa, delle articolazioni dei tessuti periarticolari e loro esiti, che disturbino manifestamente la funzione di un organo importante, quando conducano alle conseguenze di cui al citato art. 5”. Il citato art. 5 così recita: “Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi, le cicatrici estese ed aderenti che disturbino la funzione di un organo importante al punto da costituire ragione di incapacità all'esercizio delle mansioni del grado o qualifica. Per determinate categorie le cicatrici deturpanti visibili potranno essere ritenute motivo di incapacità”. Ebbene, il ctu nominato dal Tribunale ha così concluso: l'assunto non trova d'accordo lo scrivente CTU poiché le mansioni svolte da un marittimo iscritto alla II categoria della Gente di Mare con la qualifica di “Piccolo di camera” sono compatibili con i postumi patiti dal periziato a seguito dell'infortunio sul lavoro del 19/07/2019. Il Piccolo di camera è un lavoratore marittimo imbarcato sulle navi passeggeri con il compito di coadiuvare il personale di servizio nel curare l'ordine e l'igiene delle aree frequentate dai passeggeri e dall'equipaggio. Per svolgere tali mansioni si avvale normalmente di sistemi di pulizia quali aspirapolveri elettrici, macchine lavapavimenti e di sistemi manuali di pulizia
(scope, spugne, detergenti, etc.). Trattasi di azioni che il periziato è in grado di eseguire, stante le risultanze dell'esame obiettivo peritale e dell'indagine elettroneurografica agli arti superiori prodotta in sede peritale. Difatti, gli esiti delle lesioni riportate al polso sinistro nell'infortunio in questione coinvolgono esclusivamente il territorio di innervazione del nervo ulnare di sinistra, ossia il dito anulare e mignolo della mano sinistra e parte del dito medio, nonché in minima parte l'escursione articolare del polso sinistro. Pertanto, la valida funzionalità del dito pollice e indice della mano sinistra e l'integrità funzionale della mano destra (arto dominante) consentono lo svolgimento delle sopraelencate mansioni tipiche del
“Piccolo di camera” da parte del periziato. Di conseguenza, il ricorrente è affetto da infermità tali da escludere una permanentemente inabilità alla navigazione. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo
3 elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda.
E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492).
A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte.
Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n.
15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del
Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti, in solido, nei confronti del ctu e a definitivo carico del ricorrente, nei rapporti tra le parti. Si comunichi.
Torre Annunziata, 3.4.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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