Sentenza 29 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2019, n. 48594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48594 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT VI avverso la sentenza n. 212/2013 TRIBUNALE di FORLI', del 12/09/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA . Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5',.-"Y) %<"-- che ha concluso per , e Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12.9.2017 il Tribunale di Forlì convertiva in ricorso per Cassazione l'appello presentato dal P.M. avverso la sentenza del giudice di Pace di Forlì che aveva assolto GI NO dai reati di cui agli art. 81,632, 633 e 635 c.p. con la formula perché il fatto non sussiste e respingeva l'impugnazione proposta dalla parte civile OT WI con riguardo alla sussistenza del reato di cui all'art. 633 c.p. Avverso la sentenza del Tribunale ricorre la parte civile OT WI deducendo nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla doglianza sollevata con riguardo al divieto di cui all'art. 1024 c.c. (intrasmissibilità del diritto d'uso della strada) e all'errata formula assolutoria. Sostiene che la sentenza si è limitata a rivisitare l'iter ricostruttivo operato dal Giudice di Pace omettendo l'esame del motivo. Ha infatti affermato che il ER, facoltizzato a passare per il tratto di strada di proprietà della OT, aveva autorizzato l'accesso al GI al quale aveva affittato il terreno nel quale si trovava la cava per il trasporto del materiale estratto dalla stessa. Rileva la parte civile ricorrente che comunque è errata la formula assolutoria che avrebbe dovuto essere perché il fatto non costituisce reato. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E' incontestato che ER AN, che era stato autorizzato a passare per il tratto di strada di proprietà della OT, previo pagamento periodico di una somma di denaro, aveva accordato l'accesso al GI, al quale aveva affittato il terreno nel quale si trovava la cava, per il trasporto del materiale estratto dalla stessa. Correttamente pertanto i giudici di merito hanno ritenuto insussistente il reato perché non vi erano elementi dai quali dedurre che l'imputato avesse invaso i terreni della parte civile. La nozione di "invasione" di cui all'art. 633 c.p. si riferisce infatti al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente" e cioè contra ius in quanto privo del diritto d'accesso: la conseguente "occupazione" è infatti l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione. La eccepita violazione dell'intrasmissibilità del diritto d'uso sancita dall'art. 1024 c.c. - che tra l'altro non è inderogabile, non avendo natura pubblicistica e attenendo a diritti patrimoniali disponibili, con la conseguenza che, come affermato da questa Corte (Sez. 2° Civile n. 8507 del 27/04/2015 Rv. 635132) nell'atto costitutivo del diritto il nudo proprietario e l'usuario possono derogare al vincolo d'incedibilità - investe i rapporti tra il proprietario del fondo e il ER e nessuna incidenza assume con riguardo alla configurabilità del reato considerato che l'imputato accedeva alla strada a seguito di accordo scritto con l'usuario ER.Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere manifestamente infondato, doveva essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. (Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09) All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna li. ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 1.10.2019 Il Consigliere estensore Il Pres