Sentenza 28 novembre 2017
Massime • 1
Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni.
Commentario • 1
- 1. Furto in abitazione: configurabilità del concorso nel reato e aggravanti di destrezza e vulnerabilità delle vittimehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2017, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2017 |
Testo completo
03807-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/11/2017 STEFANO PALLA Presidente - Sent. n. sez. -> 1477/2017 GERARDO SABEONE FRANCESCA MORELLI REGISTRO GENERALE N. 13502/2017 GRAZIA MICCOLI - Rel. Consigliere - ELISABETTA MARIA MOROSINI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI MY nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/04/2016 del TRIBUNALE di UDINE sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Q Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2016, il Tribunale di Udine ha applicato, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione e 600 euro di multa ciascuno a TO LL e EL CO, imputati del reato di furto aggravato ex artt. 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
2. Propongono ricorso in cassazione entrambi gli imputati.
2.1. II CI deduce violazione di legge processuale, lamentando il fatto di essere stato tratto a giudizio per il reato di furto in abitazione aggravato con citazione diretta ex artt. 550 552 cod. proc. pen. Si duole altresì dell'omessa motivazione in ordine alla mancata conversione della pena.
2.2. II CO deduce violazione di legge, lamentando la ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. Si duole, inoltre, del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
3. Con requisitoria scritta il Procurat ore Generale della Corte di Cassazione ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135) "la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e negativa. Positiva quanto all'accertamento: 1) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena;
2) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze;
3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." In ordine alla congruità della pena, poi, questa Corte ha ritenuto che la parte, che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi 2 dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione;
è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto- reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582).
2. Va quindi ribadito che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, non possono essere prospettate con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L'applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (la già citata Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539);
3. Nell'impugnata sentenza si dà espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'art. 444 cod.proc.pen. per l'applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dall'assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. Tutto ciò basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell'atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (ex multis: Sez. IV, 11 maggio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Sez. III, 19 aprile 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Sez. II, 21 maggio 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Sez. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824; Sez. I, 10 gennaio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Sez. II, 17 novembre 2011 n. 6455, Alba, RV 252085).
4. Va peraltro ribadito, in ordine alla censura proposta con il primo motivo di ricorso del CI, che per il delitto di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti nell'art. 624 bis cod. pen, introdotto dalla legge n. 128 del 2001, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic, Rv. 25317301; in senso conforme N. 40489 del 2002 Rv. 225705, N. 36881 del 2009 Rv. 244983, N. 22256 del 2011 Rv. 250577). 3 Si è infatti condivisibilmente precisato che l'instaurazione del giudizio con citazione diretta in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. (furto in abitazione) non determina alcuna nullità o patologia invalidante il rapporto processuale, in quanto la mancata inserzione - nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 cod. proc. pen. della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen. - contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), cod. proc. pen. -e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni (Sez. 5, n. 22256 del 12/04/2011, Castriota, Rv. 25057701). Va infine detto che sarebbe stato abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che avesse disposto la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell'udienza preliminare, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato) e, dall'altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato (Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, P.M. in proc. Macera, Rv. 26848701; Sez. 5, n. 46489 del 26/10/2015, P.M. in proc. Rizzo, Rv. 26587001; Sez. 4, n. 36881 del 22/05/2009, Nasufi, Rv. 24498301; contra Sez. 5, n. 47635 del 26/05/2014, P.M. in proc. Podina, Rv. 26100501).
5. Riguardo la censura del CI in ordine alla mancata conversione della pena, va puntualizzato che non risulta formulata dall'imputato alcuna richiesta in tal senso.
6. In ragione dei suesposti motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017 Il consigliere estensore Presidente Stefano PALLA Jans Grazia Miccoli Depositato in Cancelleria السلام Roma, lì 26 GEN 2018 PRESID DI CA Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Odina Odila CALLIANO O M