Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 1
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per un reato proposto dall'imputato per dedurre che il fatto contestato ed accertato integra gli estremi di diverso reato, per il quale sia prevista una pena edittale più grave. (Fattispecie nella quale l'imputato lamentava che il fatto, qualificato ex art. 697 cod. pen., integrava in realtà il reato di cui all'art. 678 cod. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2013, n. 12993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12993 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente - del 19/02/2013
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA A. - rel. Consigliere - N. 498
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. Roberto M. - Consigliere - N. 31804/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DE;
avverso la sentenza 11.3.2010 della Corte d'Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore - Avv. Savoia Antonio -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 11.3.2010 la Corte d'Appello di Lecce confermava la condanna di DE RR emessa il 18.3.09 dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, per detenzione, porto ed esplosione in luogo abitato di artifici pirotecnici classificati come prodotti esplodenti e conseguente danneggiamento della porta di ingresso d'un esercizio commerciale.
Tramite il proprio difensore il RR ricorre contro la sentenza, di cui chiede l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) violazione degli artt. 697 e 699 c.p. e vizio di motivazione, essendo illegittima la contestazione di detenzione abusiva di armi in relazione ad un mero artificio pirotecnico, non applicandosi l'art.697 c.p. contestato al ricorrente in caso di mere materie esplodenti,
per le quali bisogna - invece - fare riferimento all'art. 679 c.p. e, per la sua detenzione, al reato di cui all'art. 678 c.p. (essendo stato escluso dal c.t.u. il requisito della micidialità), reato che, pur ravvisato in motivazione dalla Corte territoriale, in realtà non è stato contestato al RR;
b) violazione degli artt. 81 e 110 c.p. e vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno ravvisato il vincolo della continuazione fra i reati contestati: sono da escludersi - prosegue il ricorrente - tanto la continuazione (per difetto di prova del previo disegno criminoso) quanto il concorso nel danneggiamento (il RR è stato condannato insieme con altri tre coimputati) visto il comportamento meramente passivo da lui tenuto (essendo rimasto addormentato sul sedile posteriore dell'auto su cui viaggiava insieme con gli altri coimputati); tale contegno - al più - avrebbe potuto integrare gli estremi della mera connivenza, non punibile;
c) motivazione apparente in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse, atteso che per il reato di cui all'art. 678 c.p. è prevista una pena edittale più grave di quella stabilità dagli artt. 697 e 699 c.p.. Invero, l'interesse ad impugnare richiamato dall'art. 568 c.p.p., comma 4 quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Cass. S.U. n. 42 del 13.12.95, dep. 29.12.95; Cass. n. 6301/97; Cass. n. 514/98; Cass. Sez. 2, n. 15715 del 28.5.2004, dep. 8.6.2004; Cass. Sez. 1,n. 47496 del 17.10.2003, dep. 11.12.2003, nonché numerose altre analoghe).
In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un concreto vantaggio.
Nel caso di specie l'odierno ricorrente non trarrebbe vantaggio alcuno dalla diversa e più grave qualificazione giuridica del reato. Nè tale interesse potrebbe ravvisarsi - come, invece, sembra supporre il ricorrente - nel far valere la mancata contestazione del reato p. e p. ex art. 678 c.p., giacché ai fini della contestazione dell'accusa ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto (e questa è sicuramente presente nel capo d'accusa), non già l'esatta indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Cass. Sez. 6, n. 437 del 16.9.2004, dep. 13.1.2005; Cass. S.U. n. 18 del 21.6.2000, dep. 1.8.2000). In conclusione, la diversa indicazione della norma violata, non giovando al ricorrente, sterilizza il suo interesse ad impugnare sul punto.
2 - Il motivo che precede sub b) è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui il ricorrente si duole dell'applicazione della continuazione (che da luogo ad un trattamento sanzionatorio di maggior favore, in assenza del quale troverebbe applicazione il criterio del cumulo materiale), mentre è manifestamente infondato riguardo alla prova del concorso del RR, avendo in proposito i giudici del merito motivato con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici in ordine al comportamento tenuto dall'odierno ricorrente in occasione dei fatti per cui è processo, contegno che non si è limitato ad una mera passiva connivenza.
Le contrarie osservazioni a riguardo svolte in ricorso attingono all'apprezzamento nel merito delle risultanze istruttorie e, in quanto tali, si pongono al di fuori dal novero delle censure spendibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. 3- Anche il motivo che precede sub c) è manifestamente infondato, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue - ad esempio - che con il rinvio ai precedenti penali dell'imputato e/o alla gravità del fatto il giudice di merito adempie correttamente l'obbligo di motivare sul punto (cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. 1, n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).
4- In conclusione, il ricorso è inammissibile. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013