Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio.
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- 2. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2016, n. 23192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23192 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
23 1 9 2/ 1 6 ASR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - N. 1002/2016 - Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE N. 10434/2015 Dott. SALVATORE DOVERE - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERAGLIA AR N. IL 07/06/1985 avverso la sentenza n. 2206/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 19/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Manzo Iecoviello Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI che ha concluso per ic nigetto del riconzo rigetto A Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 19.11.2014, confermava la sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Bologna il 13.03.2014, nei confronti di SE Marco, in riferimento alla detenzione dei quantitativi di hashish e marijuana indicati in rubrica. Il Collegio rilevava l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della fattispecie di lieve entità; e confermava la valutazione espressa dal primo giudice, anche in riferimento alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, relativo alla sentenza di condanna del 3.11.2009, divenuta irrevocabile il 27.06.2010, posto che nel quinquennio dal fatto il prevenuto aveva commesso altri delitti.
2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore. Con il primo motivo la parte si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al V comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Osserva che la : valutazione della Corte di Appello risulta erronea, essendo basata solo sul dato quantitativo;
e pure omissiva, in riferimento allo stato di assuntore di droghe del prevenuto, evenienza in base alla quale doveva considerarsi che parte della droga era certamente destinata a consumo personale. Con il secondo motivo l'esponente rileva che erroneamente i giudici della cognizione hanno disposto la revoca della sospensione condizionale che era stata concessa con la sentenza del Tribunale di Bologna divenuta irrevocabile il 27.06.2010, posto che il fatto per il quale si procede era intervenuto ad oltre due anni dalla definitività della condanna pregressa. L'esponente ha depositato memoria con la quale ha ribadito le censure affidate al secondo motivo del ricorso originario, evidenziando che i giudici di merito sono incorsi nella violazione dell'art. 163 cod. pen. La parte ha chiesto che il presente ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, venisse trattato in pubblica udienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso in esame impone i rilievi che seguono.
2. Il primo motivo non ha pregio. Occorre considerare che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, secondo il prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, al quale il Collego si conforma per condivise ragioni, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato 2 (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649). Nel caso di specie, la Corte di Appello, nel condividere la valutazione effettuata dal primo giudice, ha evidenziato che il complessivo dato ponderale - pur volendo ridurre il quantitativo, in considerazione del fatto che l'imputato è consumatore abituale - risultava obiettivamente elevato;
e che le partite di droghe di diversa natura di cui si tratta erano comunque idonee a confezionare migliaia di dosi singole. Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ha ritenuto insussistenti le condizioni per qualificare il fatto nell'ambito dell'ipotesi lieve. Orbene, le valutazioni espresse dal giudice del gravame, nell'apprezzare la non sussumibilità del fatto nell'ambito applicativo dell'ipotesti di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, non presentano le dedotte aporie di ordine logico e risultano perciò immuni da censure rilevabili in sede di legittimità. La Corte territoriale, invero, nei termini sopra richiamati, ha soddisfatto l'obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica del fatto ed ha giustificato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, sviluppando un percorso argomentativo saldamente ancorato agli acquisiti dati di fatto e non manifestamente illogico;
e, come noto, sfugge dall'orizzonte della cognizione di legittimità, la possibilità di procedere ad una considerazione alternativa degli elementi di fatto, scrutinati in sede di merito.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, Sentenza n. 605 del 03/12/2004, dep. 14/01/2005, Rv. 230542; Sez. 4, Sentenza n. 45716 del 11/11/2008, dep. 10/12/2008, Rv. 242036, in motivazione). Orbene, applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, deve osservarsi che, rispetto alla sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 3.11.2009, divenuta irrevocabile 27.06.2010, con la quale il prevenuto è stato condannato alla pena di mesi due di arresto oltre l'ammenda, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, cod. pen., a fronte del nuovo reato, per cui oggi si procede, commesso il 31.10.2013. Tanto si afferma, posto che il nuovo reato è stato commesso oltre il termine di due anni, decorrente dalla data del passaggio in giudicato della precedente sentenza per 3 la quale era stato concesso il beneficio, termine che viene specificamente in rilievo, in caso di condanna per reato contravvenzionale. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., limitatamente alla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al SE con la sentenza del Tribunale di Bologna del 3.11.2009, divenuta irrevocabile il 27.06.2010, con eliminazione della relativa statuizione. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Bologna del 3.11.2009; revoca che elimina. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma in data 10 maggio 2016. Il Consigliere est. CORTE Andrea Montagni Il Presidente AweDow E Luisa Bianchi N O I Z A S D 0 S 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 GIU. 2016 M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Dr.ssa Gabriella Lamelza U S 4