Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l'azione penale - in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. - nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell'udienza preliminare, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato) e, dall'altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2016, n. 53382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53382 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
ASTA 5 3382/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA, ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - Consigliere - 1641/2016 - N. Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI N. 27694/2016 1 Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nei confronti di: MA AS N. IL 07/12/1995 avverso l'ordinanza n. 3708/2015 TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 18/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pinelli, the he chiest annull is reinvio l'ordinanze oppi conseguente statuzione. impugnate con Jenze офі Udit i difensor Avv.; 炉 1 RITENUTO IN FATTO 1. I G.M. del Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza emessa il 18.4.2016, all'esito della prima udienza dibattimentale, pronunciando nei con- fronti di MA AS imputato del delitto previsto dagli artt. 110, 624 bis cod. pen. perché in concorso con DI AN ed NT LO, nei cui confronti si procede separatamente, dopo essersi introdotti nell'abitazione di Pul- zella NT contro la sua volontà, si impossessavano della social card della p.o. e di alcuni indumenti, in Gragnano il 4.1.2015, sul presupposto della non regola- re notifica del decreto di citazione in giudizio, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la fissazione di udienza preliminare.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. e l'abnormità del provvedimento impugnato. Il PM ricorrente richiama le sentenza n. 46489 del 26.10.2015 di questa Corte di legittimità. Rileva, quindi, l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 624bis cod. pen. e all'art. 550 cod. proc. pen. e la conseguente abnormità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui trasmette gli atti al P.M. per procedere con richiesta di rinvio a giudizio, determinando una situazione di stallo processuale, impedendo al pubblico ministero di adempiere al preciso ob- bligo di procedere con citazione diretta a giudizio, in presenza dei presupposti ri- chiesti dalla legge. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con ogni conse- guenza di legge.
3. Il PG presso questa Suprema Corte ha rassegnato in data 21.7.2016 le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., chiedendo che questa Cor- te Suprema voglia annullare senza rinvio il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. Deduce la fondatezza del ricorso in quanto l'atto impugnato determina una indebita regressione del procedimento violando la regola processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, in accoglimento del pro- posto ricorso, va annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, con tra- smissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso. 2 2. L'irrituale ritrasmissione degli atti al PM a seguito della notifica non rego- lare al ricorrente non può che sottintendere una declaratoria di nullità del decre- to che dispone il giudizio. Ciò anche in relazione al fatto che, nella sintetica ordi- nanza (ove si legge essere "regolare la notifica al difensore di ufficio ma non all'imputato perché notificato alla madre senza l'indicazione dello stato di convi- venza"), il giudice rileva anche che, a suo avviso, occorreva procedersi nelle forma dell'udienza preliminare e, pertanto, restituisce gli atti al PM "per la rego- larizzazione". Orbene, la decisone del GM oplontino non appare corretta, in punto di dirit- to, sotto un duplice aspetto. In primo luogo, in relazione alla rilevata irritualità della notifica, ritiene il Collegio di condividere quanto già affermato da questa Corte Sez. 6, n. 7088 del 9/2/2010, laddove si è precisato che occorre distinguere tra la citazione dell'im- putato omessa e quella irregolare, ritenendo applicabile in questo solo secondo caso che tuttavia è quello che ci occupa- la norma di cui all'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. Il potere e la competenza di rinnovazione della citazione presup- pone, infatti, che una citazione vi sia comunque stata, ancorché realizzatasi irre- golarmente (cfr. sul punto anche Sez. 5, n. 5390 del 26.11.1997 dep. il 1998, Rv 211042; Sez. 3, n. 1773 del 3/6/1998, Rv. 211432; Sez. Un. n. 8 del 24/3/1995, Rv 201544. La restituzione degli atti ai pubblico ministero non costituisce, in altri termi- ni, atto abnorme nel caso di omessa notificazione, anche nel caso di errore di fatto del giudice nel ritenere tale omissione, mentre configura l'abnormità quan- do si verta, come nel caso che ci occupa, in mera irregolarità di una notifica co- munque effettuata, determinando una regressione atipica e compiuta in carenza di potere. Il GM di Torre Annunziata, a fronte di una notifica che ha ritenuto essere ir- rituale, non essendo stato specificato nella relata che la madre che ne era stata destinataria era convivente con l'imputato, avrebbe dovuto rinviare il processo ad altra udienza e rinnovare la citazione a cura del suo ufficio.
3. Parimenti abnorme, poi, si presenta la decisione di trasmettere gli atti al P.M. in ragione del fatto che si sarebbe proceduto per il delitto contestato, omet- tendo l'udienza preliminare. Il provvedimento a ragione impugnato non considera essere ormai ius re- ceptum di questa Corte di legittimità che, per il delitto di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti nell'art. 624 bis cod. pen, introdotto dalla legge n. 128 del 2001, si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 29815 del 24/4/2012, Lavakovic, Rv. 253173). Ciò in 3 quanto è stato da subito ritenuto che la mancata inserzione -nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 cod. proc. pen.- della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigen- te codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen. contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), cod. proc. pen. e il delitto di furto in abi- tazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni (così Sez. 5, n. 22256 del 12/4/2011, Castriota, Rv. 250577 che ebbe a ritenere che l'instaurazione del giudizio con citazione diretta in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. non determinasse alcuna nullità o patologia inva- lidante il rapporto processuale -Ebbene, tanto precisato e pur rilevata l'esistenza di un non condivisibile arresto giurisprudenziale costituito da Sez. 5, n. 47635 del 26/5/2014, Podina, Rv. 261005, pronuncia peraltro rimasta isolata- ritiene il Collegio, conformemen- te alla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Sez. 5, n. 46489 del 26/10/2015, Rizzo, Rv. 265870; conf. sez. 3, n. 8708 del 13/11/2013 dep. il 2014, La Bella, Rv. 258685) che nel caso in esame sia venuto effettivamente a prodursi un effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, effetto proprio, in base al consolidato orientamento giu- risprudenziale, di un atto abnorme (cfr. in proposito Sez. Un., n. 33 del 22/11/2000, Boniotti;
n. 28807 del 29/05/2002, Manca;
n. 25957 del 26/03/2009, Toni). Come correttamente rilevato dal P.M. ricorrente, a fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato), né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare (perché si tratterebbe di un esercizio dell'azione penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato). Significativamente, le richiamate pronunce di questa Corte 46489/2015 e 8708/2014, concernenti fattispecie concrete analoghe al caso oggi in esame, per quanto non perfettamente sovrapponibili, hanno avuto modo di concordare nel ritenere abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., il quale abbia esercitato l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio ritenendo che occorre procedere alla celebrazio- ne dell'udienza preliminare sul presupposto della operatività di una circostanza aggravante ad effetto speciale in realtà non applicabile ratione temporis, attesa la conseguente stasi non superabile del processo. 4 Condivisibilmente, nella motivazione della sentenza 8708/2014 appena ri- cordata si legge che "l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del pro- cesso penale e l'impossibilità di proseguirlo".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre Annunziata per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 15 novembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensoreConsiglier Vincenzo Pezzella Rocco Marco Blaiotta kiméکهتانا SUPREMADI Z O N C S S A I A A E T R O C Depositata in Cancelleria 15 DIC, 2018 Oggi, SYCA Il Funzionar Giud iziario Patrizia Ciorra 5