Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
Non è causa di nullità della sentenza di patteggiamento la mancata esplicitazione del giudizio di comparazione tra circostanze e della riduzione determinata dalla diminuente di rito ove il giudice affermi la congruità della pena concordata, in quanto ciò costituisce espressione del giudizio valutativo implicitamente effettuato, idoneo a soddisfare l'obbligo della motivazione. (Fattispecie nella quale il giudice, individuata la pena base del reato di violenza sessuale in quella attenuata di cui all'art. 609 cod. pen., l'aveva ulteriormente ridotta per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e per la diminuente del rito, senza esplicitare il giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata dell'art. 609 ter, n. 2, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2009, n. 42910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42910 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/09/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1057
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - N. 10003/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZA;
nei confronti di:
1) G.M.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 378/2006 GIP TRIBUNALE di LAGONEGRO, del 15/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. G.M.A., nato a
(OMISSIS), era imputato del reato p. e p. dall'art. 609 bis c.p., e art. 609 ter c.p., n. 2 per avere compiuto su M.L., non consenziente, atti sessuali approfittando delle momentanee condizioni di inferiorità psichica della minore cagionate dall'assunzione di un ingente quantitativo di alcool (in
(OMISSIS)).
Nel corso dell'udienza preliminare i difensori dell'imputato, muniti di procura speciale, avanzavano richiesta di applicazione della pena. Il P.M. esprimeva il proprio consenso.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lagonegro ha quindi applicato al G. la pena di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione per il delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p., previo riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3, e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6. 2. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione con un motivo il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Potenza.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in un solo motivo, è denunciata la violazione del disposto degli artt. 69, 133 c.p., art. 609 bis c.p., comma 3, art. 444 c.p.p., comma 2; oltre alla mancanza ed illogicità della motivazione.
Deduce il P.G. ricorrente che in fattispecie di violenza sessuale particolarmente odiosa, perché consumata su persona non consenziente ed approfittando delle sue momentanee condizioni di minorata difesa in dipendenza dell'abuso di sostanze alcoliche, il giudice ha applicato una pena eccessivamente lieve, da un lato omettendo la corretta applicazione delle regole sul concorso di circostanze di segno contrario, così determinando la pena in maniera illegale, e dall'altro non fornendo alcuna ragione sia del riconoscimento della diminuente dell'ipotesi lieve sia, comunque, del contenimento della pena in ambiti così esigui.
2. Il ricorso è infondato.
Il prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass., sez. 4^, 8 luglio 2002, Leone) afferma che in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione;
ne consegue che, qualora il p.m. abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest'ultimo dell'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (nello stesso senso v., ex plurimis, anche Cass., Sez. 6^, 10 aprile 2003 - 29 luglio 2003, n. 32004, Valetta). Si è in particolare argomentato che le parti, che hanno prestato il loro consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, hanno implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione.
Inoltre, va considerato come, nella specie, il giudice - avendo provveduto ad individuare la pena base in riferimento all'ipotesi riconosciuta del fatto di minore gravità di cui all'art. 609 bis c.p., u.c. ed avendo, poi, operato la ulteriore riduzione della pena in ragione della attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 nonché della diminuente del rito, ritenendo congrua la pena così determinata - ha implicitamente considerato prevalenti le due attenuanti ritenute (art. 609 bis c.p., u.c. e art. 62 c.p., n. 6) sull'aggravante contestata di cui all'art. 609 ter c.p., n. 2, pur non esplicitando il giudizio di comparazione, onde si può affermare che il giudice medesimo ha soddisfatto egualmente l'obbligo della motivazione. Questa Corte (Cass., sez. 5^, 6 ottobre 1999, Pugliese) ha infatti affermato che in tema di applicazione della pena richiesta dalle parti, ove il giudice abbia operato la diminuzione di pena per effetto delle attenuanti generiche senza esplicitare il giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti, è sufficiente la mera affermazione della congruità della pena, dovendosi ritenere in tal caso il giudizio di comparazione implicitamente effettuato con l'esito della prevalenza delle generiche.
Parimenti soddisfatto appare l'obbligo della motivazione sia in relazione alla riconosciuta ipotesi attenuata di fatto di minore gravità, sia in riferimento alla entità della pena finale irrogata, avendo il giudice, in entrambi i casi, dato conto di aver sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti oggettive e soggettive del fatto-reato.
3. Pertanto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati personali di M.L..
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2009