Sentenza 26 maggio 2014
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che dispone la restituzione degli atti al P.M. per avere esercitato l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell'udienza preliminare, per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen., considerato che trattasi di provvedimento non avulso dal sistema normativo, in quanto espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento, cui non consegue una stasi insuperabile del procedimento, ben potendo il P.M. procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2014, n. 47635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47635 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 26/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 774
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 50199/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia;
avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Vibo Valentia il 25.10.2013;
nei confronti di:
DI OR OL, nata in [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
letta la requisitoria depositata il 23.12.2013, con cui il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dott. GERACI Vincenzo, chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza adottata il 25.10.2013 il tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero nei confronti di DI FL OL, con conseguente trasmissione degli atti all'ufficio della pubblica accusa, rilevando che in relazione al delitto per cui era sorto procedimento penale a carico dell'imputata (art. 624 bis c.p.), doveva essere celebrata l'udienza preliminare, nel caso in esame pretermessa.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia, deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato per indebita regressione del procedimento. Ad avviso del ricorrente, infatti, nessuna nullità è configurabile, in quanto il mancato inserimento del reato di cui all'art. 624 bis c.p., nel catalogo di quelli per i quali, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., è possibile emettere decreto di citazione diretta a giudizio, si deve alla circostanza che tale ipotesi delittuosa è sorta solo successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, potendosi, peraltro, ovviare a tale mancato adeguamento della previsione normativa per via interpretativa, stante l'identità delle pene sancite dall'art. 624 bis e dalla fattispecie di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., rientrante, quest'ultima nella disposizione di cui all'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f).
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Ed invero, come affermato da un condivisibile orientamento del Supremo Collegio, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass., sez. 2^, 10.12.2013, n. 7320, rv. 259158). Ciò posto, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento e non si tratti di provvedimento avulso dal sistema processuale. Non può, infatti, considerarsi abnorme il provvedimento che, pur essendo illegittimo, perché espressione di un potere male esercitato, non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso "consentito" (cfr. Cass., sez. un., 26/03/2009, n. 25957, rv. 243590).
Orbene, alla luce di tali principi il provvedimento oggetto di ricorso non può considerarsi abnorme.
Esso, infatti, non si colloca al di fuori del sistema normativo, in quanto espressione di un potere che l'ordinamento processuale riconosce al giudice (quello di dichiarare la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero procedente); ne' il provvedimento in questione ha determinato una stasi indebita del procedimento, ben potendo il pubblico ministero, senza incorrere in alcuna nullità processuale, procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale, anche attraverso una nuova emissione del decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica, eventualmente seguendo, al riguardo, le indicazioni in tal senso provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dallo stesso pubblico ministero nel ricorso (cfr. Cass., sez. 6^, 24/04/2012, n. 29815, rv. 253173; Cass., sez. 5^, 12/04/2011, n. 22256, rv. 250577) Non potendo, dunque, considerarsi abnorme la citata ordinanza, essa non poteva formare oggetto di ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014