Sentenza 12 aprile 2011
Massime • 1
L'instaurazione del giudizio con citazione diretta in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. (furto in abitazione) non determina alcuna nullità o patologia invalidante il rapporto processuale, in quanto la mancata inserzione - nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 cod. proc. pen. - della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen. - contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), cod. proc. pen. - e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2011, n. 22256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22256 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 12/04/2011
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 985
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 34630/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA DR N. IL 10/03/1964;
avverso la sentenza n. 1541/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 20/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
udito il P.G. in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. TOCCACELI Davide.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 20 maggio 2010 ha sostanzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 12 gennaio 2009 con la quale OT ND era stato condannato per il delitto di furto in abitazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) la violazione di legge processuale per essere stato giudicato, per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. a mezzo di giudizio per citazione diretta e, in subordine, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità di tale giudizio la violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 25 da parte della norma di cui all'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f);
b) la violazione dell'art. 649 c.p.p. per essere stato giudicato due volte per i medesimi fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. In primo luogo perché il ricorrente non si discosta affatto da quanto già ha formato oggetto dei motivi di appello, che sono stati disattesi dalla Corte territoriale.
3. In secondo luogo, con riferimento al primo motivo di rito si osserva come l'avvenuta instaurazione di giudizio per citazione diretta per il contestato delitto di cui all'art. 624 bis c.p. non sia situazione degna di essere tacciata di nullità o di altra patologia invalidante del rapporto processuale.
È evidente come la mancata inserzione della suddetta ipotesi delittuosa nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art.550 c.p.p. derivi, innanzitutto, dalla introduzione dell'art. 624 bis c.p. dopo l'entrata in vigore del codice di procedura e,
susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo da parte del legislatore.
Mancato adeguamento che, nella specie, può essere superato con una interpretazione normativa nientaffatto estensiva e tantomeno analogica dell'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f) (v. incidenter tantum sul punto della possibilità di citazione diretta per il delitto di cui all'art. 624 bis c.p., Cass. Sez. 4^ 22 maggio 2009 n. 36881). Invero, il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p. e il delitto di furto in abitazione, di cui all'art. 624 bis c.p., risultano, in ogni caso, puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni per cui è improprio parlare, con riferimento al secondo reato, di fattispecie più grave. Ciò deve valere, all'evidenza, non solo con riferimento al limite edittale della pena, operata dall'art. 550 c.p.p., comma 1 (quattro anni), per poter esercitare l'azione penale a mezzo di citazione diretta, che risulta comunque superato da entrambe le fattispecie in contestazione, ma anche con riferimento alla fattispecie stessa di cui all'art. 625 c.p.. Ulteriormente improprio appare, allora, evidenziare una disparità di trattamento per maggiore gravità del reato e minore garanzia processuale allorquando i fatti siano considerati della medesima gravita dal legislatore, mediante la previsione della stessa sanzione detentiva.
Quanto dianzi espresso vale, pertanto, a ritenere manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f) che, così come interpretato, non presenta affatto le presunte violazioni degli artt. 3 e 25 Cost., in situazioni di fatto e di diritto del tutto identiche.
4. Con riferimento all'ultimo motivo del ricorso si osserva, poi, come il mero esame degli atti di causa rilevi l'insussistenza della lamentata violazione dell'art. 649 c.p.p. in quanto i fatti, di cui ai due diversi procedimenti, si sono manifestati in danno di soggetti diversi (NI TO e NI TT), con modalità diverse (tentato furto in abitazione e furto consumato) e in momenti diversi sia pur vicini, trattandosi di abitazioni delle parti lese contigue.
5. Il rigetto del ricorso determina, in conclusione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011