Sentenza 28 maggio 2009
Massime • 2
La richiesta di patteggiamento, che l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può rinnovare, non deve essere identica a quella precedente, oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal giudice. (In motivazione la Corte ha precisato che il vincolo della riproposizione della medesima richiesta è previsto unicamente dall'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., in caso di richiesta di patteggiamento presentata contestualmente all'opposizione a decreto penale e poi riproposta prima della dichiarazione di apertura del conseguente dibattimento).
La valutazione di congruità della pena oggetto dell'accordo tra le parti deve aver riguardo alla pena indicata nel risultato finale indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti.
Commentari • 4
- 1. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
Leggi di più… - 3. riformulazione della domanda in termini differenti o ‘mera’ reiterazione?Laura Gaspari · https://www.filodiritto.com/ · 23 ottobre 2021
Qualora l'imputato, a causa dell'originario dissenso del pubblico ministero o in conseguenza del rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari, intenda rinnovare la richiesta di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, è necessario che la nuova domanda sia formulata in termini differenti dalla precedente o è ammissibile la "mera" reiterazione? Per rispondere al quesito poc'anzi formulato è necessario ricostruire lo stato dell'arte della disciplina in tema di applicazione pena su richiesta delle parti partendo, in particolare, dall'art. 448 c.p.p. “Provvedimenti del giudice”. Tale articolo, infatti, stabilisce che “Nell'udienza prevista …
Leggi di più… - 4. PatteggiamentoAccesso limitatoIvan Borasi · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2009, n. 28641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28641 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/05/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 01160
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 004984/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NA AR N. IL 29/09/1939;
avverso SENTENZA del 23/10/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 23/10/2008, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Pistoia - Sezione Distaccata di Pescia - del 13/2/2008, mandava assolta l'imputata NA NA RA dal reato di sfruttamento della prostituzione "perché il fatto non sussiste" e rideterminava la pena per il reato di favoreggiamento della prostituzione in danno di Villalba Elva Alicia - In Chiesina Uzzanese, in data antecedente e prossima al 9/7/2007.
2 - Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione la NA, a mezzo del difensore, deducendo inosservanza di norme processuali - e difetto di motivazione a riguardo - nella parte in cui la sentenza aveva confermato la valutazione di inammissibilità, operata dal primo giudice con ordinanza in data 14/11/2007, dell'istanza di "patteggiamento" avanzata in limine litis dall'imputata, con il consenso del Pubblico Ministero, solo perché diversa da quella formulata nei quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato e non accolta perché priva di adesione del rappresentante della Pubblica Accusa. In buona sostanza - aveva osservato la Corte territoriale - una volta proposta l'applicazione di una pena, l'istanza medesima, se non accolta, può essere rivalutata, ma non sostituita con una di diverso tenore.
Neppure appariva corretta la motivazione della Corte di merito, secondo cui la pena proposta nel caso in esame risultava comunque inadeguata. Invero, la sanzione indicata dalle parti (anni uno e mesi sei di reclusione) era del tutto analoga a quella in concreto applicata dalla Corte (anni due), rispetto alla quale differiva soltanto per la previsione delle attenuanti generiche, tra l'altro negate dalla Corte di Appello con motivazione carente ed incongrua. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso va rigettato, sia pure con le precisazioni di seguito effettuate. Va premesso che, difformemente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il termine "rinnovare" di cui all'art. 448 c.p.p. non richiede affatto che la nuova richiesta sia formulata in termini identici a quella precedente. Al contrario, il termine "rinnovare", a differenza di quello "riproporre", ad esempio usato dal Legislatore nell'art. 438 c.p.p., comma 6 in tema di riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato, che presuppone una perfetta coincidenza della nuova attività con quella precedente, evoca il significato di una "nuova domanda", secondo quanto osservato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza 3 - 21 dicembre 2001 n. 426. Invero, è fin troppo ovvia la considerazione che, a seguito della riproposizione dell'istanza ex art. 444 c.p.p., la richiesta medesima deve essere assoggettata ad una nuova negoziazione tra le parti, sia in ragione del precedente rigetto, sia avuto riguardo alla diversa fase processuale in cui la richiesta si colloca, essendo quella precedente ormai esaurita.
La disposizione dell'art. 448 c.p.p., comma 1, secondo cui, nel caso di dissenso del Pubblico Ministero, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può "rinnovare" la richiesta prevista dall'art. 444 c.p.p., comma 1, deve essere, pertanto, interpretata nel senso che la nuova domanda non deve reiterare quella precedente, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata.
La preclusione di una "nuova richiesta", nel senso sopra precisato di "diversa richiesta", è prevista unicamente in punto di opposizione a decreto penale, fattispecie nella quale l'istanza ex art. 444 c.p.p., proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta all'apertura del conseguente dibattimento solo se la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. Infatti, la preclusione introdotta dall'art. 464 c.p.p., comma 3, riguarda l'eventualità che una richiesta di "patteggiamento" venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione: conseguentemente, la fedele reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice del dibattimento sulla precedente decisione di rigetto (cfr. Cass. Sez. 4, 24/10/2007 n. 46367, Caminiti;
Sez. 3, 12/5/2005 n. 20517, Morelli). Ciò premesso, nel caso specifico, la richiesta di applicazione della pena è stata dalla Corte di merito disattesa anche per l'inadeguatezza, ex art. 133 c.p., della pena proposta. Lamenta la ricorrente che non vi sarebbe difformità tra la sanzione richiesta e quella in concreto applicata dal Tribunale, rispetto alla quale essa differiva esclusivamente per la mancata previsione delle attenuanti generiche. L'assunto è infondato.
Invero, ai fini della valutazione della congruità della pena di cui è stata chiesta l'applicazione, deve aversi riguardo alla pena indicata nel risultato finale, indipendentemente dai singoli "passaggi" interni, in quanto è proprio tale risultato che assume valenza "esterna", quale espressione ultima e definitiva dell'incontro delle volontà delle parti. L'accordo, infatti, si forma non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì, appunto, sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne costituisce riprova il fatto che eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr., ex multis, Cass. Sez. 4, 12/4/2000 n. 518). Nella specie, il precedente specifico che figurava a carico della ricorrente è stato correttamente ritenuto, dai giudici di merito, di ostacolo al riconoscimento delle richieste attenuanti generiche. È di tutta evidenza, pertanto, che, ai fini dell'accordo tra le parti e nella valutazione finale di congruità della pena, tale diniego abbia svolto un ruolo di non secondario momento, incidendo in modo significativo sull'entità finale della pena, come in concreto quantificata.
4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2009