Sentenza 26 ottobre 2015
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l'azione penale - in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. - nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell'udienza preliminare, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato) e, dall'altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 46489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46489 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2015 |
Testo completo
: le 464 8 9 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1454 : Alfredo Maria Lombardi - Presidente - Sent. n. sez. i CC 26/10/2015 Alfredo Guardiano : R.G. N. 48535/2014 Paolo Micheli - Relatore - Giuseppe De Marzo Andrea Fidanzia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso l'ordinanza emessa il 17/10/2014 dal Tribunale di Catania, nell'ambito del processo penale celebrato nei confronti di RI GA, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. Massimo Galli che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, recante la declaratoria di nullità da parte del Tribunale medesimo, in composizione monocratica - del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di GA RI, imputato del delitto di cui agli و artt. 81 cpv., 110, 56, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.; il Pubblico Ministero censura l'interpretazione adottata dal giudicante, secondo cui per il reato de quo dovrebbe imporsi la celebrazione dell'udienza preliminare, avendo la giurisprudenza di legittimità già chiarito che il mancato inserimento dell'ipotesi criminosa ex art. 624-bis cod. pen. nell'elencazione contenuta nell'art. 550 del codice di rito (vale a dire nel novero dei reati per cui l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con decreto di citazione diretta, al di là delle previsioni edittali di pena) deriva solo dal mancato coordinamento di quest'ultima norma con le innovazioni introdotte in epoca posteriore. Ne consegue, ad avviso del ricorrente, l'abnormità dell'ordinanza, in ragione della irreversibile stasi che risulta essersi prodotta a seguito della indebita regressione di fase. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «l'instaurazione del giudizio con citazione diretta in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione) non determina alcuna nullità o patologia invalidante il rapporto processuale, in quanto la mancata inserzione nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 cod. proc. pen. - della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen. contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), cod. proc. pen. e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei § anni» (Cass., Sez. V, n. 22256 del 12/04/2011, Castriota, Rv 250577; v. anche Cass., Sez. VI, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic). Tanto precisato, si rileva che nel caso in esame è venuto effettivamente a prodursi un effetto di stallo o regressione processuale, non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, effetto proprio, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, di un atto abnorme (v. in proposito Cass., Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti;
n. 28807 del 29/05/2002, Manca;
n. 25957 del 26/03/2009, Toni). Come correttamente rilevato dal P.M. ricorrente, a fronte del provvedimento impugnato è oggi impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato), né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al Giudice W J 2 dell'udienza preliminare (perché si tratterebbe di un esercizio dell'azione penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato). -concernenteSignificativamente, una recente pronuncia di questa Corte una fattispecie concreta analoga al caso oggi sub judice, per quanto non perfettamente sovrapponibile - ha avuto modo di affermare che «è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., il quale abbia esercitato l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio ritenendo che occorre procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare sul presupposto della operatività di una circostanza aggravante ad effetto speciale in realtà non applicabile ratione temporis, attesa la conseguente stasi non superabile del processo» (Cass., Sez. III, n. 8708 del 13/11/2013, La Bella, Rv 258685). Nella motivazione della pronuncia appena ricordata si legge che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo penale e l'impossibilità di proseguirlo [...]. Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui l'erronea retrocessione processuale operata dal Tribunale genera una stasi che non consente in nessun caso al pubblico ministero di procedere, perché egli non potrebbe contestare la circostanza aggravante, in quanto la stessa è inapplicabile ratione temporis al caso di specie, e non potrebbe conseguentemente presentare la richiesta di rinvio a giudizio previa udienza preliminare, vertendosi in una ipotesi in cui si procede mediante citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.».
2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, per l'ulteriore corso. Così deciso il 26/10/2015. . Il Consigliere estensore Il Presidente Pablo Micheli Alfredo Maria Lombardi DEPOMTATA IN CANCELLERIA addi NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise