TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/01/2026, n. 121
TAR
Decreto cautelare 8 giugno 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 7 luglio 2022
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Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
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Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13-quater L. 15 marzo 1991 n. 82

    Le misure di protezione sono a termine e la loro permanenza è subordinata al persistere delle condizioni necessarie. Gli organi competenti hanno ritenuto esauriti i presupposti per la proroga, basandosi sui pareri favorevoli alla cessazione del programma da parte della DDA e della DNA, in quanto il ricorrente non risulta indagato o imputato e ha esaurito i propri impegni giudiziari.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 29 Costituzione

    Il Tribunale ritiene che la valutazione dell'Amministrazione sia logica e ragionevole, basata sulla cessazione degli impegni giudiziari e sull'assenza di specifiche situazioni di pericolo, ferma restando la previsione di misure ultrattive. La dichiarazione degli organi inquirenti competenti non può essere sindacata sulla base della diversa opinione del ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità manifesta – contraddittorietà – difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ritiene che la valutazione dell'Amministrazione sia logica e ragionevole, basata sulla cessazione degli impegni giudiziari e sull'assenza di specifiche situazioni di pericolo, ferma restando la previsione di misure ultrattive. La dichiarazione degli organi inquirenti competenti non può essere sindacata sulla base della diversa opinione del ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241

    La doglianza è infondata poiché le misure di protezione sono a tempo e vengono a scadere, pertanto la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria in questo caso.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 D.M. 161/2004 – difetto di motivazione

    La capitalizzazione è un beneficio discrezionale volto a favorire il reinserimento sociale. Il ricorrente non ha offerto elementi idonei a giustificare un periodo di capitalizzazione maggiore rispetto ai due anni previsti, né ha prodotto documentazione relativa a progetti di reinserimento socio-lavorativo. La Commissione ha comunque previsto la possibilità di integrare la capitalizzazione in futuro qualora vengano presentati progetti documentati.

  • Rigettato
    Mancata proroga del programma di protezione

    Il Tribunale ritiene che la valutazione dell'Amministrazione sia logica e ragionevole, basata sulla cessazione degli impegni giudiziari e sull'assenza di specifiche situazioni di pericolo, ferma restando la previsione di misure ultrattive. La dichiarazione degli organi inquirenti competenti non può essere sindacata sulla base della diversa opinione del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 121
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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