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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al RGN 3582/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1375 pubblicata il 25/6/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. TRANSIRICO GIUSEPPE (CF. , C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
appellante
Contro
e Controparte_1 Controparte_2
appellati contumaci
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 5/3/2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c., nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 5.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12 del giorno dell'udienza, le parti non
1 depositavano note scritte e veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c. fino alle ore 12.00 del 5/3/2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata in pari data regolarmente comunicata alle parti.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (cfr. art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della presente causa e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 3582 /2021 così provvede:
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 05/03/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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