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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2221/2025 RG, introdotta da
(MONTEROTONDO (RM), 07/09/1964), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PAPPACENA ROBERTO;
(FLUSSIO (OR), 24/11/1959), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PAPPACENA ROBERTO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2003 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro
contratto in data 30 agosto 1997 matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Palombara Sabina - Roma nell'anno 1997 parte
II serie A n. 78;
• ordinare al Comune di Palombara Sabina – Roma di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) le parti danno atto di aver raggiunto l'accordo su tutti i rapporti di
natura patrimoniale e non patrimoniale, economici e materiali, tra loro
intercorrenti;
2) dichiarano espressamente di voler rinunciare reciprocamente a
richiedere la corresponsione di un assegno di mantenimento a qualsivoglia
titolo tenuto conto anche del disposto di cui all'art.5 Legge 898 del
01.12.1970;
3) le parti conseguentemente danno, altresì, atto di provvedere
autonomamente ai propri bisogni ed esigenze di qualsivoglia natura
economica, materiale e spirituale. In definitiva i ricorrenti danno atto di aver
regolato i loro rapporti, nascenti dal matrimonio ed in conseguenza della
separazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due
abbia diritto ad ulteriori pretese;
4) Il figlio nato a [...] il [...] non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente e che attualmente frequenta l'Università
denominata Istituto Europeo di Design (IED) è collocato presso la madre. Il
sig. corrisponderà al figlio, quale contributo agli studi ed Controparte_1
al mantenimento di , un assegno mensile per € 300,00 (trecento,00) da Per_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che il figlio
comunicherà al padre, con successivo adeguamento automatico annuale
secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT fino a che il figlio
non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/08/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2221/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Palombara Sabina (RM) in data 30/08/1997 tra Parte_1
(MONTEROTONDO (RM), 07/09/1964) e
[...] [...]
(FLUSSIO (OR), 24/11/1959) trascritto nel Registro degli Atti CP_1
di Matrimonio del Comune di Palombara Sabina al n. 78, Parte II, Serie A,
Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2221/2025 RG, introdotta da
(MONTEROTONDO (RM), 07/09/1964), Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PAPPACENA ROBERTO;
(FLUSSIO (OR), 24/11/1959), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PAPPACENA ROBERTO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2003 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro
contratto in data 30 agosto 1997 matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Palombara Sabina - Roma nell'anno 1997 parte
II serie A n. 78;
• ordinare al Comune di Palombara Sabina – Roma di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) le parti danno atto di aver raggiunto l'accordo su tutti i rapporti di
natura patrimoniale e non patrimoniale, economici e materiali, tra loro
intercorrenti;
2) dichiarano espressamente di voler rinunciare reciprocamente a
richiedere la corresponsione di un assegno di mantenimento a qualsivoglia
titolo tenuto conto anche del disposto di cui all'art.5 Legge 898 del
01.12.1970;
3) le parti conseguentemente danno, altresì, atto di provvedere
autonomamente ai propri bisogni ed esigenze di qualsivoglia natura
economica, materiale e spirituale. In definitiva i ricorrenti danno atto di aver
regolato i loro rapporti, nascenti dal matrimonio ed in conseguenza della
separazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due
abbia diritto ad ulteriori pretese;
4) Il figlio nato a [...] il [...] non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente e che attualmente frequenta l'Università
denominata Istituto Europeo di Design (IED) è collocato presso la madre. Il
sig. corrisponderà al figlio, quale contributo agli studi ed Controparte_1
al mantenimento di , un assegno mensile per € 300,00 (trecento,00) da Per_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che il figlio
comunicherà al padre, con successivo adeguamento automatico annuale
secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT fino a che il figlio
non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 30/08/1997, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2221/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Palombara Sabina (RM) in data 30/08/1997 tra Parte_1
(MONTEROTONDO (RM), 07/09/1964) e
[...] [...]
(FLUSSIO (OR), 24/11/1959) trascritto nel Registro degli Atti CP_1
di Matrimonio del Comune di Palombara Sabina al n. 78, Parte II, Serie A,
Anno 1997, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi