Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 898 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
10 Giugno 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 10/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 898/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a rettifica di atto di accertamento art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. F. Giampaolo;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha formulato opposizione avverso il provvedimento recante protocollo .6700.10/08/2018.0274092, notificato dall' CP_1 CP_1
in data 29 Gennaio 2024, avente ad oggetto la rettifica dell'accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) per un importo complessivo di € 1.865,49.
In particolare, oltre a rilevare l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in ragione del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14, l. 689/81, ha osservato come in forza della circolare n. 32 CP_1
del 25.02.2022, la suindicata violazione rientri tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza di ingiunzione.
Ha pertanto concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del procedimento sanzionatorio contestato nonché, per l'effetto, l'estinzione del diritto dell' di riscuotere le CP_1
sanzioni amministrative per i motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, essendo la sola ordinanza di ingiunzione, non ancora notificata, l'unico atto lesivo e dunque impugnabile.
Con riguardo all'eccezione di decadenza, ha sottolineato come l'art. 14, l. 689/81, non possa applicarsi al caso di specie, essendo gli illeciti commessi antecedentemente alla parziale depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83 conv. in l. 638/83, assoggettati alla diversa disciplina transitoria dettata dagli artt. 8 e 9, d.lgs. 8/2016.
Sul punto ha ancora osservato come, nel caso di accoglimento della spiegata eccezione, il termine di 90 giorni non risulti decorso, dovendo essere calcolato a far data dall'ultimazione di tutti gli accertamenti, avvenuta solo a ridosso della notificazione della violazione.
Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. *******
Il ricorso risulta inammissibile.
Il thema decidendum attiene alla legittimità del provvedimento di rettifica dell'atto di accertamento delle violazioni commesse ex art. 2, comma 1 bis l. 638/83.
Ciò premesso, non essendo oggetto di controversia alcuna ordinanza di ingiunzione, occorre riflettere sull'autonoma impugnabilità degli atti sopra menzionati.
Ebbene, secondo i consolidati insegnamenti della Suprema Corte, il verbale di accertamento di illecito amministrativo non è di per sé lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di atto endoprocedimentale.
Tale orientamento, pienamente condivisibile, è compiutamente ribadito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 16 del 4.1.2007) che hanno statuito: “... va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 7 maggio 2005 n. 11797) è univocamente orientata nel senso di ammettere l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 C.d.S., comma
3, il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge;
quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione
e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22.
Alla luce di questi principi - dai quali non vi è ragione di discostarsi, stante la loro coerenza con la lettera e lo scopo delle norme di cui costituiscono applicazione - la domanda ... diretta ad ottenere
l'annullamento del verbale in questione, deve essere ritenuta improponibile, per il difetto del requisito della "possibilità giuridica", costituente una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto ...” (in senso conforme v. Cass. n. 9764 del 26/05/2020; Cass. n. 18320 del 30/08/2007; Cass. n. 16319 del 12/07/2010).
CP_ Analizzando nel concreto i provvedimenti dell' oggetto di impugnazione, emerge che essi siano piuttosto qualificabili come avvisi di pagamento in cui viene resa nota la misura definitiva della sanzione nonché l'avvertimento dell'estinzione del procedimento sanzionatorio in ipotesi di pagamento della sanzione, effettuabile anche in misura ridotta entro un dato termine. Ne discende l'assenza di qualsivoglia incidenza lesiva in assenza delle successive ordinanze di ingiunzione le quali, peraltro, ex art. 22, l. 689/81, risultano gli unici atti, nell'ambito dei procedimenti afferenti a sanzioni amministrative, individuati dal legislatore come impugnabili.
Per tali ragioni il ricorso risulta inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante il valore della causa (compreso nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità
(tale da ritenere equa la decurtazione del 50% sul valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio), vanno liquidate a carico del ricorrente ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara il ricorso inammissibile.
CP_ Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in € 1.310,00, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 10/06/2025
Il Giudice
Francesco De Leo