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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2446/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2246/2021 R.G.
tra
( , elettivamente domiciliata in Torino, via Parte_1 C.F._1
Avigliana n. 7, presso lo studio dell'avv. ARIOTTO Alessio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ricorrente - contro
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi
[...] dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. congiuntamente e Controparte_2
disgiuntamente ad altro funzionario del domiciliati in , Viale Tica n. 149, presso CP_3 CP_1 la sede dell' Controparte_4
resistenti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.11.2021 in servizio, al momento di Parte_1 proposizione del ricorso, presso l' di Noto (SR), esponeva di aver prestato servizio CP_5 alle dipendenze del , con la qualifica di docente di scuola Controparte_1
secondaria di I° grado, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, meglio precisati in ricorso, relativi anche a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.
1 194/1999, per un periodo di servizio totale di 553 giorni nell'arco temporale dall'11.11.2016 al
18.02.2021.
Deduceva di non aver percepito, pur avendone diritto, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 che veniva corrisposta dal resistente soltanto CP_1
al personale di ruolo, in violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Evidenziava, altresì, di non avere percepito, a partire dall'a.s. 2016/2017, l'indennità per ferie non fruite secondo quando disposto dall'art. 1, comma 54, della Legge 24.12.2012 n. 228, non avendo fruito di ferie a domanda né essendo stata impegnata in lezioni di sabato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il al fine di sentire dichiarare il diritto della Controparte_6
ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti per il periodo sopra indicato e di condannare l'amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica relativa al mancato versamento della Retribuzione Professionale
della somma di € 1.250,97, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la Parte_2 ricorrente chiedeva, altresì, di condannare l'amministrazione resistente al pagamento, a titolo di indennità per ferie non fruite dall'a.s. 2016/2017, della somma di € 1.973,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Con comparsa depositata in data 11.05.2022, si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Deduceva in particolare che:
- la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva ancora vigente era estremamente chiara nell'individuare come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti esclusivamente il personale della scuola a tempo indeterminato, il personale a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e il personale a tempo determinato fino alla conclusione delle attività didattiche, mentre non era presente nessun riferimento ai c.d. supplenti brevi e saltuari;
- che non era possibile assimilare la condizione del docente a tempo indeterminato (o con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche) a quella del titolare di supplenza breve o saltuaria e il trattamento diversificato previsto dalla disciplina negoziale risultava quindi non solo ragionevole, ma rispondente a una corretta lettura dell'art. 3 Cost.;
2 - che nessuna discriminazione era stata operata, in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e che non era possibile ipotizzare un contrasto con il principio di non discriminazione, in quanto tale principio non aveva valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, avendo il legislatore lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori.
- che la domanda di corresponsione dell'indennità per le ferie non godute, a partire dall'a.s.
2016/2017 sino all'a.s. 2020/2021, era totalmente infondata in ragione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, previste dall'art. 8, comma 5 del D.L. 95/2012 nonché dell'art. 1, commi 54, 55 e 56 della L. 228/2012, i quali, nel normare il godimento delle ferie per i docenti, precludeva la possibilità di monetizzare le ferie non godute, eccetto che per la sola ipotesi in cui vi fosse stata una esplicita richiesta del docente a tempo determinato di godimento, denegata dall'Amministrazione.
In ogni caso, l'amministrazione resistente evidenziava che la non era creditrice di Parte_1
alcuna somma per ferie non godute, in quanto la stessa, in relazione ad alcuni periodi di servizio, come meglio indicati in memoria, aveva fruito della totalità dei giorni di ferie spettanti, mentre in relazione ad altri periodi, l'amministrazione aveva provveduto a corrisponderle per intero le indennità dovute.
Con note autorizzate del 06.03.2023, la dichiarava di limitare la domanda, quanto alle Parte_1
indennità per ferie non godute, in relazione agli aa.ss. 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021 e con riferimento esclusivo ai contratti su posto comune, riconoscendo come già corrisposta l'indennità relativa alle supplenze brevi e saltuarie, come da documentazione offerta in produzione dalla amministrazione resistente;
chiedeva, pertanto la condanna del al pagamento della minore CP_1 somma di € 949,47.
Con note di trattazione scritta depositate in data 11.12.2024, in ottemperanza all'ordinanza del
18.10.2024, parte ricorrente specificava i criteri di calcolo della RPD dovuta per ciascun anno scolastico, calcolandone il complessivo importo in € 1.112,12, tenuto conto della retribuzione già corrispostale dal resistente per il servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 presso CP_1
l' di Noto (SR). CP_5
All'udienza del 23.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva il giudicante che la ricorrente, con riferimento alla domanda di riconoscimento della Retribuzione professionale docenti, ha limitato la pretesa alle supplenze brevi e saltuarie relative agli anni 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021, come dettagliatamente indicate nelle note depositate in data 11.12.2024 e, con riferimento all'indennità per ferie non fruite con riferimento ai soli contratti su posto comune per gli anni 2016/2017; 2019/2020 e 2020/2021.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione Professionale Docenti”, prevede che: “1.
Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta di una disciplina diretta al personale docente ed educativo del tutto parallela a quella prevista per il personale ATA dall'art. 82 CCNL 2007 in relazione a cui la Corte di legittimità
(ordinanza del 27/7/2018 n. 2015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, come dettato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, con la conseguenza che il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione
4 delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n.
20015 del 27.7.2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n. 6293/2020).
I principi appena richiamati possono essere applicati anche alla disciplina sopra riportata per il personale docente, come del resto oramai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di merito cui questo Tribunale ritiene di aderire (Cfr. Tribunale Tivoli sez. lav., 13/10/2022, n.1171; Tribunale
Cuneo sez. lav., 11/05/2023, n.205; Tribunale Lucca sez. lav., 07/04/2022, n.94).
Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare anche agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Ne deriva che, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale docente riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni
5 oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Applicando tali principi al caso di specie, non essendo contestato ed essendo provato documentalmente che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato, durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali
(incarico fino al 31 agosto) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), deve riconoscersi il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, correttamente quantificato dalla difesa ricorrente nella misura di € 1.112,12.
Ne consegue la condanna del a versare alla ricorrente, in ragione dei giorni Controparte_1 di lavoro effettivamente svolti, la somma di € .1.112,12.
A tale importo deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, atteso che “la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (Corte Cost. n. 82/2003 con cui la Corte con ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 Cost. nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412 art. 16, comma 6 si applica anche all'ipotesi ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti).
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità per ferie non godute, giova rilevare che, fermo restando lo specifico divieto di monetizzazione imposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 951, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e confermato in tutti contratti collettivi nazionali, la più recente Giurisprudenza di legittimità, ordinaria e
6 amministrativa, ha affermato che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, ossia non dipenda da un comportamento del dipendente o dipenda, al contrario, dalla incapacità organizzativa del datore di lavoro che dovrebbe organizzare l'attività in modo da assicurare il godimento effettivo delle ferie nel corso del rapporto (ex multis C. Cost. n. 95 del 2016; C. Cass n. 15652/2018; Cons. di Stato,
Sez, V, n. 1230/2001; IV, 3 ottobre 2000, n. 5248; V,6 settembre 2000, n. 4699 e 10 luglio 2000, n.
3847; n.459/2017). CP_7
Con espresso riferimento ai docenti precari, la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 7 maggio 2025, in conformità alle precedenti n. 16715/2024 del 17 giugno 2024 n. 14268 del
2022, recependo l'orientamento seguito dalla Corte di Giustizia Europea, ha precisato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, essendo illegittimo il collocamento d'ufficio del docente in ferie senza una preventiva comunicazione da parte del dirigente scolastico.
Ne discende che, se il dirigente scolastico non ha correttamente invitato il docente a fruire dei giorni di congedo ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni e se, al contempo, il docente non ne ha fatto espressa richiesta di fruizione, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere un'indennità economica.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il ha contestato il diritto della Controparte_1 ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute sulla base di un'interpretazione restrittiva della normativa vigente senza fornire alcuna specifica prova di aver messo il lavoratore nelle condizioni di esercitare questo diritto, né di aver mai invitato lo stessa alla fruizione delle ferie;
ha, altresì, contestato il credito della ricorrente per indennità non corrisposte, deducendo che per alcuni periodi la ricorrente aveva fruito della totalità delle ferie e per altri periodi aveva ricevuto il pagamento delle indennità dovute.
A fronte delle eccezioni sollevate dal , la ricorrente ha precisato la domanda chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'indennità per ferie non godute con riferimento ai soli contratti su posto comune per gli anni 2016/2017, 2019/2020 e 20290/2021 indicando, altresì, le ferie spettanti e quelle fruite e calcolando l'indennità sulla differenza tra le suddette voci (come da schema riepilogativo contenuto nelle note del 3.3.2023). A fronte di tale specifica indicazione il non ha dedotto alcunchè, CP_1
non depositando alcun atto successivo alla memoria di costituzione.
7 Alla luce di quanto esposto, non avendo il contestato le allegazioni del ricorrente in CP_1
ordine all'indennità per ferie non godute e non avendo dato prova aver mai invitato il lavoratore alla fruizione delle ferie non può che trovare accoglimento la domanda del ricorrente.
Ciò premesso si ritiene che la quantificazione operata dalla ricorrente nel corso del procedimento, in ottemperanza all'ordinanza dello scrivente magistrato del 18.10.2024, con la quale parte ricorrente veniva invitata a precisare i criteri di calcolo, sia corretta, e non specificatamente contestata dal
. CP_1
Alla luce delle superiori premesse, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto con condanna del al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.112,12 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e della somma di € 949,47, a titolo di indennità per ferie non godute, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, in ragione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi in ordine al riconoscimento dell'indennità per ferie non fruite in favore dei docenti precari, debbono essere compensate nella misura della metà; vengono poste a carico del soccombente – con CP_1
distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratisi antistatario – nella restante misura di ½ e liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa e tenendo conto della serialità contenzioso (evincibile dalla copiosa giurisprudenza prodotta dalla ricorrente) che impone la liquidazione secondo i valori di minimi di ciascuna fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Professionale Docenti Parte_1 di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 limitatamente ai giorni di servizio prestati per gli anni 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021 pari a complessivi 501 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
di tale emolumento maturato nei predetti periodi, determinato nella misura lorda di € 1.112,12 con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara il diritto di a percepire l'indennità per ferie non godute Parte_1
relativa ai contratti su posto comune stipulati negli aa.ss. 2016/17, 2019/20 e 2020/21 e per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente di tale emolumento maturato nei predetti periodi, determinato nella
8 misura lorda di € 949,47 con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento di ½ delle Controparte_1
spese processuali che liquida in complessivi 515,00 , oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratisi antistatario;
compensa la restante metà delle spese di lite.
Siracusa, 23 maggio 2025 Il Giudice dott. Maddalena Vetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2246/2021 R.G.
tra
( , elettivamente domiciliata in Torino, via Parte_1 C.F._1
Avigliana n. 7, presso lo studio dell'avv. ARIOTTO Alessio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ricorrente - contro
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi
[...] dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. congiuntamente e Controparte_2
disgiuntamente ad altro funzionario del domiciliati in , Viale Tica n. 149, presso CP_3 CP_1 la sede dell' Controparte_4
resistenti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.11.2021 in servizio, al momento di Parte_1 proposizione del ricorso, presso l' di Noto (SR), esponeva di aver prestato servizio CP_5 alle dipendenze del , con la qualifica di docente di scuola Controparte_1
secondaria di I° grado, in virtù di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, meglio precisati in ricorso, relativi anche a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.
1 194/1999, per un periodo di servizio totale di 553 giorni nell'arco temporale dall'11.11.2016 al
18.02.2021.
Deduceva di non aver percepito, pur avendone diritto, la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 che veniva corrisposta dal resistente soltanto CP_1
al personale di ruolo, in violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE.
Evidenziava, altresì, di non avere percepito, a partire dall'a.s. 2016/2017, l'indennità per ferie non fruite secondo quando disposto dall'art. 1, comma 54, della Legge 24.12.2012 n. 228, non avendo fruito di ferie a domanda né essendo stata impegnata in lezioni di sabato.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il al fine di sentire dichiarare il diritto della Controparte_6
ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti per il periodo sopra indicato e di condannare l'amministrazione resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica relativa al mancato versamento della Retribuzione Professionale
della somma di € 1.250,97, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
la Parte_2 ricorrente chiedeva, altresì, di condannare l'amministrazione resistente al pagamento, a titolo di indennità per ferie non fruite dall'a.s. 2016/2017, della somma di € 1.973,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Con comparsa depositata in data 11.05.2022, si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Deduceva in particolare che:
- la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva ancora vigente era estremamente chiara nell'individuare come destinatari della Retribuzione Professionale Docenti esclusivamente il personale della scuola a tempo indeterminato, il personale a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e il personale a tempo determinato fino alla conclusione delle attività didattiche, mentre non era presente nessun riferimento ai c.d. supplenti brevi e saltuari;
- che non era possibile assimilare la condizione del docente a tempo indeterminato (o con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche) a quella del titolare di supplenza breve o saltuaria e il trattamento diversificato previsto dalla disciplina negoziale risultava quindi non solo ragionevole, ma rispondente a una corretta lettura dell'art. 3 Cost.;
2 - che nessuna discriminazione era stata operata, in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e che non era possibile ipotizzare un contrasto con il principio di non discriminazione, in quanto tale principio non aveva valenza di clausola aperta, idonea a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, avendo il legislatore lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in determinate situazioni afferenti alla peculiarità del rapporto, ai diversi percorsi formativi, alle specifiche esperienze maturate e alle carriere professionali dei lavoratori.
- che la domanda di corresponsione dell'indennità per le ferie non godute, a partire dall'a.s.
2016/2017 sino all'a.s. 2020/2021, era totalmente infondata in ragione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, previste dall'art. 8, comma 5 del D.L. 95/2012 nonché dell'art. 1, commi 54, 55 e 56 della L. 228/2012, i quali, nel normare il godimento delle ferie per i docenti, precludeva la possibilità di monetizzare le ferie non godute, eccetto che per la sola ipotesi in cui vi fosse stata una esplicita richiesta del docente a tempo determinato di godimento, denegata dall'Amministrazione.
In ogni caso, l'amministrazione resistente evidenziava che la non era creditrice di Parte_1
alcuna somma per ferie non godute, in quanto la stessa, in relazione ad alcuni periodi di servizio, come meglio indicati in memoria, aveva fruito della totalità dei giorni di ferie spettanti, mentre in relazione ad altri periodi, l'amministrazione aveva provveduto a corrisponderle per intero le indennità dovute.
Con note autorizzate del 06.03.2023, la dichiarava di limitare la domanda, quanto alle Parte_1
indennità per ferie non godute, in relazione agli aa.ss. 2016/2017, 2019/2020 e 2020/2021 e con riferimento esclusivo ai contratti su posto comune, riconoscendo come già corrisposta l'indennità relativa alle supplenze brevi e saltuarie, come da documentazione offerta in produzione dalla amministrazione resistente;
chiedeva, pertanto la condanna del al pagamento della minore CP_1 somma di € 949,47.
Con note di trattazione scritta depositate in data 11.12.2024, in ottemperanza all'ordinanza del
18.10.2024, parte ricorrente specificava i criteri di calcolo della RPD dovuta per ciascun anno scolastico, calcolandone il complessivo importo in € 1.112,12, tenuto conto della retribuzione già corrispostale dal resistente per il servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021 presso CP_1
l' di Noto (SR). CP_5
All'udienza del 23.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di natura documentale, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva il giudicante che la ricorrente, con riferimento alla domanda di riconoscimento della Retribuzione professionale docenti, ha limitato la pretesa alle supplenze brevi e saltuarie relative agli anni 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021, come dettagliatamente indicate nelle note depositate in data 11.12.2024 e, con riferimento all'indennità per ferie non fruite con riferimento ai soli contratti su posto comune per gli anni 2016/2017; 2019/2020 e 2020/2021.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione Professionale Docenti”, prevede che: “1.
Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
Si tratta di una disciplina diretta al personale docente ed educativo del tutto parallela a quella prevista per il personale ATA dall'art. 82 CCNL 2007 in relazione a cui la Corte di legittimità
(ordinanza del 27/7/2018 n. 2015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, come dettato dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. In particolare, si è affermato che, alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della retribuzione professionale docenti anche gli assunti a tempo determinato, con la conseguenza che il richiamo contenuto al comma 3
“alle modalità stabilite dall'art. 25 ccnl del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione
4 delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord. n.
20015 del 27.7.2018).
La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che è "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n. 6293/2020).
I principi appena richiamati possono essere applicati anche alla disciplina sopra riportata per il personale docente, come del resto oramai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di merito cui questo Tribunale ritiene di aderire (Cfr. Tribunale Tivoli sez. lav., 13/10/2022, n.1171; Tribunale
Cuneo sez. lav., 11/05/2023, n.205; Tribunale Lucca sez. lav., 07/04/2022, n.94).
Invero, l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare anche agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento.
Ne deriva che, avendo il compenso in esame indubbiamente carattere retributivo, appare riferirsi a tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Del resto, la prestazione del personale docente riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili condizioni
5 oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Applicando tali principi al caso di specie, non essendo contestato ed essendo provato documentalmente che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato, durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, dai supplenti annuali
(incarico fino al 31 agosto) e dai supplenti fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), deve riconoscersi il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, correttamente quantificato dalla difesa ricorrente nella misura di € 1.112,12.
Ne consegue la condanna del a versare alla ricorrente, in ragione dei giorni Controparte_1 di lavoro effettivamente svolti, la somma di € .1.112,12.
A tale importo deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, atteso che “la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (Corte Cost. n. 82/2003 con cui la Corte con ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 Cost. nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412 art. 16, comma 6 si applica anche all'ipotesi ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti).
Quanto alla domanda di pagamento dell'indennità per ferie non godute, giova rilevare che, fermo restando lo specifico divieto di monetizzazione imposto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 951, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e confermato in tutti contratti collettivi nazionali, la più recente Giurisprudenza di legittimità, ordinaria e
6 amministrativa, ha affermato che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, ossia non dipenda da un comportamento del dipendente o dipenda, al contrario, dalla incapacità organizzativa del datore di lavoro che dovrebbe organizzare l'attività in modo da assicurare il godimento effettivo delle ferie nel corso del rapporto (ex multis C. Cost. n. 95 del 2016; C. Cass n. 15652/2018; Cons. di Stato,
Sez, V, n. 1230/2001; IV, 3 ottobre 2000, n. 5248; V,6 settembre 2000, n. 4699 e 10 luglio 2000, n.
3847; n.459/2017). CP_7
Con espresso riferimento ai docenti precari, la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 7 maggio 2025, in conformità alle precedenti n. 16715/2024 del 17 giugno 2024 n. 14268 del
2022, recependo l'orientamento seguito dalla Corte di Giustizia Europea, ha precisato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, essendo illegittimo il collocamento d'ufficio del docente in ferie senza una preventiva comunicazione da parte del dirigente scolastico.
Ne discende che, se il dirigente scolastico non ha correttamente invitato il docente a fruire dei giorni di congedo ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni e se, al contempo, il docente non ne ha fatto espressa richiesta di fruizione, quest'ultimo avrà diritto ad ottenere un'indennità economica.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il ha contestato il diritto della Controparte_1 ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute sulla base di un'interpretazione restrittiva della normativa vigente senza fornire alcuna specifica prova di aver messo il lavoratore nelle condizioni di esercitare questo diritto, né di aver mai invitato lo stessa alla fruizione delle ferie;
ha, altresì, contestato il credito della ricorrente per indennità non corrisposte, deducendo che per alcuni periodi la ricorrente aveva fruito della totalità delle ferie e per altri periodi aveva ricevuto il pagamento delle indennità dovute.
A fronte delle eccezioni sollevate dal , la ricorrente ha precisato la domanda chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'indennità per ferie non godute con riferimento ai soli contratti su posto comune per gli anni 2016/2017, 2019/2020 e 20290/2021 indicando, altresì, le ferie spettanti e quelle fruite e calcolando l'indennità sulla differenza tra le suddette voci (come da schema riepilogativo contenuto nelle note del 3.3.2023). A fronte di tale specifica indicazione il non ha dedotto alcunchè, CP_1
non depositando alcun atto successivo alla memoria di costituzione.
7 Alla luce di quanto esposto, non avendo il contestato le allegazioni del ricorrente in CP_1
ordine all'indennità per ferie non godute e non avendo dato prova aver mai invitato il lavoratore alla fruizione delle ferie non può che trovare accoglimento la domanda del ricorrente.
Ciò premesso si ritiene che la quantificazione operata dalla ricorrente nel corso del procedimento, in ottemperanza all'ordinanza dello scrivente magistrato del 18.10.2024, con la quale parte ricorrente veniva invitata a precisare i criteri di calcolo, sia corretta, e non specificatamente contestata dal
. CP_1
Alla luce delle superiori premesse, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto con condanna del al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
1.112,12 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e della somma di € 949,47, a titolo di indennità per ferie non godute, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, in ragione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi in ordine al riconoscimento dell'indennità per ferie non fruite in favore dei docenti precari, debbono essere compensate nella misura della metà; vengono poste a carico del soccombente – con CP_1
distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratisi antistatario – nella restante misura di ½ e liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle, avendo riguardo allo scaglione di valore della causa e tenendo conto della serialità contenzioso (evincibile dalla copiosa giurisprudenza prodotta dalla ricorrente) che impone la liquidazione secondo i valori di minimi di ciascuna fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di a percepire la retribuzione Professionale Docenti Parte_1 di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 limitatamente ai giorni di servizio prestati per gli anni 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021 pari a complessivi 501 e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
di tale emolumento maturato nei predetti periodi, determinato nella misura lorda di € 1.112,12 con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara il diritto di a percepire l'indennità per ferie non godute Parte_1
relativa ai contratti su posto comune stipulati negli aa.ss. 2016/17, 2019/20 e 2020/21 e per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente di tale emolumento maturato nei predetti periodi, determinato nella
8 misura lorda di € 949,47 con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento di ½ delle Controparte_1
spese processuali che liquida in complessivi 515,00 , oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, spese da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratisi antistatario;
compensa la restante metà delle spese di lite.
Siracusa, 23 maggio 2025 Il Giudice dott. Maddalena Vetta
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