TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1373/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1373/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRIO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver provveduto ad CP_1
annullare le ordinanze ingiunzione impugnate da parte ricorrente nel presente giudizio
(Ordinanze Ingiunzioni n. 002712042 per l'anno 2012 e n. 002712118 per l'anno 2011, emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali);
pagina 1 di 2 - stante l'accordo delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensate le spese di lite.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 12/03/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 1373/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRIO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti considerato che:
- la concorde domanda di dichiararsi cessata la materia del contendere va senz'altro accolta, alla luce del fatto che l' ha allegato e documentato di aver provveduto ad CP_1
annullare le ordinanze ingiunzione impugnate da parte ricorrente nel presente giudizio
(Ordinanze Ingiunzioni n. 002712042 per l'anno 2012 e n. 002712118 per l'anno 2011, emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali);
pagina 1 di 2 - stante l'accordo delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensate le spese di lite.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 2 di 2